Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4366 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4366 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
Oggetto: Opposizione a d.i. – Regione Sardegna -Garante in virtù di garanzia sussidiaria per un finanziamento concesso da CIS in favore di una ditta bar ristorante – Cessione del credito.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24475/2021 R.G. proposto da
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAILpecEMAILregioneEMAIL, EMAILpecEMAILregioneEMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ,
C.C. 8.01.2025
r.g.n. 24475/2021
Pres. L. COGNOME
Est. I. COGNOME nella qualità di procuratore di Westwood RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del secondo (pec: EMAIL;
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di CAGLIARI n. 104/2021, pubblicata il 9 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dalla Consigliera, dr.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE nella qualità di procuratore di RAGIONE_SOCIALE ottenne dal Tribunale di Cagliari decreto ingiuntivo n. 569/2013 nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna per l’importo di Euro 19.755,70 , oltre interessi dal 15/06/2011.
In fatto espose che in forza di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385/1993 in data 25/05/2007, RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato pro soluto dalla Banca CIS tutti i crediti in sofferenza vantati dalla cedente alla data del 31/12/2006, con i relativi interessi, cessione pubblicata in G.U. n.9 del 22/01/2008, tra i quali era compreso il credito, oggetto di lite, vantato nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna che si era costituita nei limiti del 75% della perdita accertata, riferita al solo capitale del finanziamento di lire 280.000,000, concesso in data 23/06/1999 alla impresa individuale l’RAGIONE_SOCIALE di A. COGNOME , ditta esercente attività di bar ristorante; che questa ditta cessò l’attività in data 19/12/2001 ; che con sentenza del 17/12/2022 fu dichiarata fallita dal Tribunale di Tempio Pausania, non avendo provveduto al pagamento di alcuna rata del finanziamento; a seguito di istanza della creditrice Banca CIS di ammissione al passivo , all’esito del riparto finale, le venne assegnato l’importo di Euro 161.984,23 , sicché residuava un credito di Euro 19.755,70, pari appunto al 75% dell’indicato credito capitale residuo , per cui era stato richiesto il decreto monitorio.
C.C. 8.01.2025
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Pres. L. COGNOME
Est. I. COGNOME
La Regione Autonoma della Sardegna propose opposizione dinanzi il Tribunale di Cagliari avverso il decreto ingiuntivo, eccependo sia il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE perché non aveva fornito alcuna prova documentale della asserita avvenuta cessione sia perché la cessione non le era stata notificata.
1.1. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 222/2015 accolse l’opposizione sul rilievo che non era stata fornita la prova d a parte dell’ Italfondiario che la cessione dei crediti in blocco comprendesse anche quello inerente il decreto ingiuntivo oggetto di giudizio.
1.2. La Corte d’appello con sentenza n 488/2016 rigettò il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
1.3. RAGIONE_SOCIALE, nella spiegata qualità di procuratore di RAGIONE_SOCIALE, propose ricorso principale per cassazione, la Regione autonoma della Sardegna propose ricorso incidentale.
Questa Corte, con ordinanza n.15884/2019, accolse il primo e quinto motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti e rigettò quello incidentale, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione personale, per verificare «se il credito in questione avesse le caratteristiche di credito “in sofferenza”, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, tale da poter essere ricondotto al blocco di cui all’atto di cessione indicato nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o rientrasse fra le categorie di credito escluse».
La Corte d’appello di Cagliari , con la sentenza qui impugnata, compiuto positivamente l’accertamento per cui era stato disposto il rinvio cassatorio, ha rigettato l’opposizione proposta dalla Regione Autonoma della Sardegna avverso il decreto ingiuntivo n. 569/2013 emesso dal Tribunale di Cagliari, dichiarandolo esecutivo, e ha dichiarato, infine, le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, quale giudice di rinvio, la Regione Autonoma della Sardegna ha proposto ricorso per
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Est. I. Ambrosi cassazione articolato in tre motivi. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE in qualità di procuratore di Westwood RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. La ricorrente Regione Autonoma della Sardegna lamenta con il primo motivo di ricorso ‘ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ la ‘ violazione degli artt. 384 e 385 c.p.c. ‘ ; in particolare, la Corte d’appello non si sarebbe limitata a quanto statuito dalla Corte di cassazione che l’aveva invitata a pronunciarsi sulla riconducibilità del credito a quelli ceduti in virtù della sussis tenza delle caratteristiche descritte nell’avviso di cessione , ma avrebbe anche illegittimamente proceduto ad una rivalutazione delle prove, attribuendo ad un documento agli atti (estratto autenticato dal notaio depositato in primo grado in allegato alla memoria ex art. 183 coma VI n. 2 c.p.c.) una valutazione diametralmente opposta a quella di cui alla sentenza d’appello n. 488/2016, valutazione sulla quale la pronuncia rescindente non era intervenuta.
1.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La Regione, odierna ricorrente, rimprovera alla Corte di merito di non aver rispettato i limiti imposti dall’art. 392 e ss. c.p.c.
E’ sufficiente richiamare in proposito l’orientamento più volte affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento (Cass. Sez. 2, 02/02/2024 n. 3150; Cass. Sez. U, 22/07/2013 n. 17779).
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Est. I. COGNOME
Tanto richiamato, la sentenza impugnata appare del tutto conforme a quanto richiesto dalla Corte di legittimità in sede rescindente, avendo accertato, da un lato, che dalla documentazione prodotta ed in particolare dall’estratto autenticato dal notaio del contratto di cessione del credito e dall’Alleg. A), risultava che fossero stati ceduti ‘ i Crediti, ancora in essere e dei quali Banca CIS sia titolare alla data del pagamento provvisorio che erano stati classificati dalla banca CIS come ‘in sofferenza’ (nell’accezione di cui alle istruzioni di Vigi lanza della Banca d’Italia) alla data del 31 dicembre 2006 e, dall’altro lato, che il credito ceduto tra la Banca CIS e la ditta individuale di Pinna non rientrava nelle specifiche categorie dei crediti esclusi dalla possibilità di cessione e che, al momento della cessione, era classificato ‘in sofferenza’ e ricompreso tra i crediti ceduti dalla Banca CIS alla RAGIONE_SOCIALE
Da ciò discende che la decisione della Corte di merito in sede di rinvio ha adeguatamente verificato quanto richiestole dalla sentenza rescindente e quanto sostenuto ancora da parte ricorrente in memoria e cioè, che in sede di rinvio, il Giudice d’appello avrebbe proceduto ad una ‘ modifica radicale della valutazione dei documenti (…) non funzionale a ottemperare alla verifica dell’inclusione del credito tra quelli in sofferenza alla data del 31.12.2006 ‘ , mostra, ancora una volta, come la Regione, odierna ricorrente, mediante il formale vizio di violazione delle norme processuali evocate, miri in realtà ad un riesame dei fatti di causa, inammissibile in questa sede.
2. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia ‘ ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ la ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e art. 24 della Costituzione e 132 c.p.c. ‘; lamenta che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il credito fosse incluso nella cessione de qua sulla base della ‘non dirimente’ circostanza che nel 2003 il credito fosse già ‘in sofferenza’ e quindi con le medesime caratteristiche che nel 2007 l’avviso di cessione avrebbe indicato ai fini della identificazione del blocco, stante l’assenza della prova della titolarità del credito in capo alla cedente e la
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Est. I. COGNOME conseguente impossibilità di accertare la titolarità in capo alla cessionaria. Insiste nell’eccepire che alla data della pubblicazione dell’avviso della cessione dei crediti in Gazzetta Ufficiale, non vi fosse prova che la cedente fosse ancora la titolare del credito vantato nei confronti della impresa individuale di NOME COGNOME ben potendo essere oggetto di precedente cessione.
Con il terzo motivo, denuncia ‘ ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ‘ la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.’; nello specifico, ribadisce che l’avviso di cessione dei crediti in blocco avente ad oggetto ‘i crediti ancora in essere e dei quali la Cedente era titolare alla data del 18 dicembre 2007, che siano stati classificati ‘in sofferenza’ alla data del 31 dicembre 2007′ , non consentirebbe di ritenere che il credito per cui è causa vi fosse incluso o fosse, invece, fatto oggetto di precedente cessione, restando incerta l’individuazione di credito effettivamente ceduto alla cessionaria.
3.1. Il secondo e il terzo motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati per l’evidente nesso di connessione avendo ad oggetto entrambi la medesima censura sotto profili diversi, sono inammissibili.
3.2. Con i motivi in esame, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia al contempo violato il principio dell’onere della prova e sia nulla per omessa pronunzia in quanto non vi sarebbe prova che all’atto di cessione dei crediti in blocco da Banca CIS a Westwood RAGIONE_SOCIALE lo specifico credito di cui è controversia, fosse effettivamente ancora nella titolarità della cedente.
Come condivisibilmente dedotto da ll’odierno controricorrente RAGIONE_SOCIALE la duplice censura è inammissibile per essere preclusa dalla struttura chiusa del giudizio di rinvio (cfr. Cass. Sez. 1, 11/05/2017 n. 11535; Cass. Sez. 6 – 5, 21/09/2015 n. 18600) in quanto è la stessa odierna ricorrente ad averla prospettata, come ammesso in ricorso, per la prima
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Est. I. COGNOME volta, nella memoria conclusionale di replica depositata nel giudizio di rinvio (cfr. pag. 13 in ricorso).
Ebbene, avendo questa Corte (ord. n.15884/2019 cit.) ritenuto che giudice di merito non potesse sottrarsi «al compito di verificare se, avuto riguardo alle caratteristiche del credito, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione», lo stesso, adempiendo puntualmente a quanto così richiestogli, ha accertato che le caratteristiche di credito “in sofferenza” di quello in esame, fossero tali da poter essere ricondotto alla cessione in blocco de qua .
Pertanto , l’asserito omesso accertamento lamentato dalla Regione con la memoria conclusionale depositata nel giudizio di rinvio, riguardo al dubbio ‘ se, circa quattro anni dopo il passaggio in sofferenza, la cedente fosse ancora titolare del credito ‘ si configura come censura del tutto nuova e non introducibile nel giudizio di rinvio alla luce del sopra richiamato orientamento.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la Regione ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 3.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
C.C. 8.01.2025
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Pres. L. COGNOME
Est. I. COGNOME
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile 8 gennaio