Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27914 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27914 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9793/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE, procuratrice speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE IN
LIQUIDAZIONE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO ANCONA n. 170/2018 depositata il 13/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE e per essa la RAGIONE_SOCIALE ha azionato in via monitoria un credito relativo al saldo passivo di un rapporto di conto corrente, assistito da apertura di credito, intrattenuto dalla RAGIONE_SOCIALE (D.F.D.) e suoi fideiussori, tra i quali COGNOME NOME, con la Banca Popolare dell’Adriatico, originaria titolare del credito asseritamente rientrante nelle cessioni in blocco, ex art. 58 t.u.b., effettuate alla RAGIONE_SOCIALE, poi alla RAGIONE_SOCIALE e infine alla RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Pesaro ha rigettato l’opposizione di D.F.D. e di COGNOME NOME al decreto ingiuntivo, reputando infondata la loro eccezione di difetto di legittimazione attiva sostanziale della RAGIONE_SOCIALE per non essere il credito controverso incluso tra quelli ceduti.
La Corte d’appello di Ancona, in accoglimento del gravame di COGNOME.F.D. e COGNOME NOME e ribaltando la sentenza di primo grado, ha ritenuto non dimostrato che il credito azionato in via monitoria fosse ricompreso fra quelli costituenti oggetto delle cessioni e, di conseguenza, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’appellata RAGIONE_SOCIALE alle spese processuali.
Ad avviso della Corte, la RAGIONE_SOCIALE non aveva assolto all’onere su essa incombente di dimostrare di essere titolare del credito azionato, essendosi limitata a produrre l’avviso di cessione dei crediti della Banca Popolare dell’Adriatico, ma la documentazione prodotta era inadeguata all’esatta ed univoca individuazione del rapporto ceduto, in quanto si limitava ad
elencare in via generale i criteri di costituzione del ‘blocco’, senza provare l’effettiva inclusione dei crediti in contestazione fra quelli ceduti.
La RAGIONE_SOCIALE e, per essa, la procuratrice RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso, resistito da COGNOME NOME con controricorso. La RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. La società RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La controricorrente COGNOME ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per assenza di valida procura speciale alle liti, in quanto rilasciata in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per difendere un soggetto diverso (cioè la RAGIONE_SOCIALE) dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE e, per altro verso, in quanto la procura rilasciata dalla stessa società RAGIONE_SOCIALE alla società di servicing RAGIONE_SOCIALE non sarebbe idonea a conferire a quest’ultima poteri di rappresentanza sostanziale della mandante.
L’eccezione è infondata.
Con riferimento al primo profilo, la procura – allegata al ricorso notificato telematicamente e da ritenersi apposta in calce ad esso ex art. 83 comma 3° c.p.c. – è stata rilasciata dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE per il tramite della società mandataria RAGIONE_SOCIALE (giusta procura speciale AVV_NOTAIO) per il ‘ giudizio da promuovere con il suesteso ricorso davanti alla ecc.ma Corte di Cassazione avverso la sopra indicata sentenza n. 170/2018 dei 18/9/2017 -13/2/2018, non notificata, emessa dalla Corte di Appello di Ancona nel giudizio civile iscritto al n. 1398/2013 R.G. della medesima Corte territoriale ‘ ed è stata sottoscritta dal AVV_NOTAIO, nella qualità di procuratore speciale della predetta RAGIONE_SOCIALE in virtù dei poteri a lui conferiti con la procura AVV_NOTAIO di Roma del 23/2/2018. La circostanza che nel corpo della procura ad litem ,
chiaramente rilasciata da RAGIONE_SOCIALE a mezzo della sua mandataria, si faccia riferimento a un’altra società (‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) estranea al presente giudizio, costituisce un evidente e ininfluente refuso che non inficia la corretta identificazione del soggetto effettivamente rappresentato e difeso in giudizio dall’AVV_NOTAIO COGNOME. Questa Corte ha avuto modo di precisare che la sottoscrizione del mandato ad litem da parte del legale rappresentante della società ricorrente il quale erroneamente si qualifichi come legale rappresentante di altra società (cfr. Cass. n. 8476/2015) ovvero l’indicazione nella procura del nominativo di un AVV_NOTAIO diverso da quello che sottoscrive il ricorso (cfr. Cass. n. 1081/2016) integrino meri errori materiali, insuscettibili di determinare la nullità della procura, in conformità all’orientamento delle Sezioni Unite, secondo il quale, nei casi dubbi, la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici enunciato dagli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c. (SU n. 36047/2022). Con riferimento al secondo profilo, la procura (AVV_NOTAIO del 3/7/2013) rilasciata dalla società di cartolarizzazione RAGIONE_SOCIALE prevede un vasto elenco di poteri attribuiti alla società di servicing RAGIONE_SOCIALE, incluse ampie facoltà di disporre dei diritti di credito nella titolarità di RAGIONE_SOCIALE.
Venendo ad esaminare i motivi di ricorso, il primo che denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa o apparente motivazione a sostegno della riforma della sentenza di primo grado, è inammissibile, avendo la Corte territoriale diffusamente illustrato, conformemente alle risultanze della c.t.u. svolta in giudizio, le ragioni per le quali il credito azionato non era ricompreso tra i crediti ceduti in blocco dalla Banca Popolare dell’Adriatico, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.6.2003, che si
riferiva ai soli crediti ‘integralmente erogati’ oltre che ‘in sofferenza’.
Il secondo motivo, pur denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 58 t.u.b., 4 L. n. 130/1999 e 2697 c.c., è ugualmente incentrato sulla perplessità della motivazione che è, invece, giustificata e argomentata nell’illustrazione delle ragioni esplicative della mancata prova della titolarità del credito dal lato attivo.
Se è vero in generale che la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti ‘in blocco’, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 4277/2023), in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., mezzo non proposto in ricorso.
Inammissibile è la censura con cui si assume che la Corte di merito abbia errato nel ritenere non concretamente o integralmente erogato il credito per l’importo previsto, risolvendosi il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1842, 1843 e 1243 c.c., 115 e 116 c.p.c., nella critica di un giudizio di fatto motivato dalla Corte di merito.
Il quarto motivo, deducente la violazione degli artt. 1147, 1153 e 2697 c.c. per la mancata applicazione del principio dell’acquisto in buona fede, in presenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto e del possesso in buona fede del credito da parte della RAGIONE_SOCIALE, è inammissibile, trattandosi di una questione poco comprensibile nei suoi presupposti fattuali e, comunque, non trattata nella sentenza impugnata e, quindi, nuova, non precisandosi se e quando introdotta nel giudizio di merito.
E’ infine inammissibile il quinto motivo che deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c, per non avere la Corte d’appello ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio di appello. La sentenza impugnata ha regolato le spese in applicazione del principio della soccombenza, essendo incensurabile in sede di legittimità il mancato esercizio da parte del giudice di merito del potere di compensarle.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 9200,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 08/09/2023.