SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1323 2025 – N. R.G. 00000779 2022 DEPOSITO MINUTA 31 10 2025 PUBBLICAZIONE 31 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l’intervento dei magistrat i
AVV_NOTAIO NOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere est.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE civili contenziosi dell’anno 2022 promossa
da
società a responsabilità limitata con socio unico (P.IVA ) e per essa, in qualità di mandataria, società con unico socio (P.IVA ), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO P. P.
APPELLANTE
contro
in persona dell’amministratore unico
(P.IVA
), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME
P.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 870/2022 pubblicata il 07.07.2022 del Tribunale di AVV_NOTAIO
CONCLUSIONI
Per l ‘appellante , come da atto di citazione in appello: ‘… in accoglimento dell’appello proposto con il presente atto ed in riforma della sentenza del Tribunale di AVV_NOTAIO n. 87/2022, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal AVV_NOTAIO in data 7 luglio 2022 nel giudizio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.: – preliminarmente, sussistendo gravi e fondati motivi, sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 283 c.p.c.; – nel merito, rigettare l’opposizione a precetto proposta da per i motivi esposti, nonché per tutti gli altri ritenuti di giustizia, accertando e dichiarando il diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della in forza del titolo azionato e dell’atto di precetto impugnato; – in subordine, accertare e dichiarare il diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei limiti dell’eventuale minor importo rispetto a quello precettato. ‘
Per l’appellat a, come da comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale condizionato: ‘ ogni contraria istanza, ragione ed eccezione reietta, provveda come appresso: – rigettare la richiesta di sospensione formulata ex art. 283 cpc; – rigettare, in ogni caso, siccome infondato, l’appello proposto con atto notificato in data 02/08/2022 e, per l’effetto, confermare la sentenza impugnata n. 870/2022 emessa dal Tribunale di AVV_NOTAIO nella persona della AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO COGNOME il 07/07/2022 e pubblicata in pari data; in via subordinata nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di poter condividere le avverse censure in punto di prova della titolarità del credito precettato in capo all’appellante, in accoglimento dell’appello incidentale condizionato proposto con il presente atto si insiste affinché la Corte voglia In via preliminare -accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad causam della e, per essa,
nonché la carenza di titolarità; accertare e dichiarare che l’atto di precetto è stato notificato sulla base di titoli tra loro inconferenti, distinti e non connessi; nel merito, accertata e dichiarata infondata la richiesta di pagamento della somma precettata, nonché non corretta, indeterminata e non provata la somma precettata, provvedere come di seguito: in primis 1. accertare e dichiarare l’esistenza di un valido accordo transattivo tra le parti datato 30/03/2020; in subordine 2. accertare e dichiarar e l’esistenza di un valido accordo transattivo tra le parti datato 21/06/2019; In via ulteriormente subordinata 3. accertare e dichiarare l’esistenza di un valido accordo transattivo tra le parti datato 6/12/2016; ancora in via di ulteriore subordine 4. accertare e dichiarare che il piano di rimborso del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria firmato dalla -c.f. in data 16.03.2000 per £ 7.500.000.000 (settemiliardicinquecentomilioni) per Atto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in AVV_NOTAIO (An), Rep. 70674, Racc. 20406, dell’atto di erogazione del totale quietanza del mutuo fondiario del 12.04.2001 per atto AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO (An), Rep. 72851 e Racc., 21256, dell’atto di variazione della dur ata di mutuo del 28.11.2007 per Atto AVV_NOTAIO in AVV_NOTAIO -Rep. NUMERO_DOCUMENTO e Racc. 18155 e dell’atto di variazione della durata di mutuo del 16.12.2011 per Atto AVV_NOTAIO in AVV_NOTAIO -Rep. NUMERO_DOCUMENTO e Racc. 23536, sottendono un meccanismo di capitalizzazione mensile RAGIONE_SOCIALE interessi (un meccanismo di anatocismo) non esplicitato nel contratto di mutuo e dunque non pattuito tra le parti che generano un ulteriore costo non esplicito; 5. in accoglimento di quanto richiesto al punto 4) precedente accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo del 16.03.2000 nonché dei successivi atti di erogazione e quietanza per violazione dell’art. 1283 c.c., della delibera CICR del 09.02.2000 e dell’art. 117 comma IV del TUB atteso che la corresponsione di interessi periodali prima della scadenza del contratto va pattuita e determinata con specifica approvazione del mutuatario essendo altrimenti detti P.
interessi dovuti solo alla scadenza del contratto e per l’ effetto rideterminare e/o ricalcolare il piano di rimborso depurandolo dall’illegittima capitalizzazione mensile RAGIONE_SOCIALE interessi ; 6. accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo del 16.03.2000 nonché dei successivi atti di erogazione e quietanza non risulta indicato il TAE (Tasso Annuo Effettivo) e per l’effetto accertare e dichiarare la nullità parziale dello stesso per violazione dell’art. 1283 c.c., dell’art. 6 della delibera CICR del 09.02.2000, dell’art. 117 comma IV del TUB e dell’art. 1284 c.c.; 7. accertare e dichiarare il valore del TAEG/ISC al momento della stipula/promessa del contratto di mutuo nonché dei successivi atti di erogazione e quietanza; 8. accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo del 16.03.2000 nonché dei successivi atti di erogazione ex art. 1418 II comma, 1346 c.c. per mancata indicazione del corretto tasso annuo effettivo globale/ISC in violazione dell’art. 1284 c.c. e dell’art. 117 IV comma D.lgs. 385/1993, dell’art. 6 della Delibera CCICR del 09.02.2000 e dell’art. 9 della Delibera CICR del 04.03.2003; 9. in caso di mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni di cui ai punti precedente 4-5-6-78 accertare e dichiarare il diritto dell’attrice al pagamento RAGIONE_SOCIALE interessi al tasso legale ex. art. 1284 c.c. ovvero al tasso sostitutivo ex. art, 117 comma VII del D.lgs. n. 385/1993 per tutta la durata del rapporto o del diverso tasso ritenuto di giustizia e/o imputando i pagamenti dapprima al capitale e poi agli interessi per effetto del dolo/sorpresa del creditore ex art. 1195 cc; 10. accertare e dichiarare non corretta la somma precettata sia nel capitale che negli interessi; 11. sulla base della documentazione in atti e su quella che verrà proAVV_NOTAIOa durante la causa, accertare e quantificare le somme indebitamente incassate dalla banca (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate) e previa compensazione RAGIONE_SOCIALE stesse con il debito residuo, accertare e dichiarare la somma a debito a carico dell’attrice/opponente; in ogni caso, in accoglimento di ciascuna RAGIONE_SOCIALE conclusioni indicate ai punti precedenti 12. accertare e dichiarare l’infondatezza/nullità dell’atto di precetto oggi opposto ; 13. condannare, la convenuta al pagamento di spese e compenso a ll’avvocato di lite in favore dell’AVV_NOTAIO che si dichiara procuratore antistatario. Ai fini istruttori si insis te per l’ammissione della ctu come richiesta nella memoria ex art. 183 cpc n. 2.’
FATTI DI CAUSA
I.Con atto di precetto notificato il 26.04.2021, intimava a il pagamento della somma di € 746.801,28 oltre interessi di mora in forza del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria sottoscritto da (il cui patrimonio è in parte, successivamente, confluito in in data 16.03.2000 per Lire 7.500.000.000 per atto Notar di AVV_NOTAIO (AN); dell’atto di erogazione del totale quietanza del mutuo fondiario del 12.04.2001 per atto Notar di AVV_NOTAIO (An); dell’atto di variazione della durata di mutuo del 28.11.2007 per Atto Notar di AVV_NOTAIO e dell’atto di variazione della durata di mutuo del 16.12.2011 per Atto Notar di AVV_NOTAIO.
II proponeva opposizione al precetto assumendo che l’atto sulla base del quale agiva , ossia quello del 16.12.2011, fosse assolutamente distinto e diverso da quello di mutuo ipotecario firmato nel 2000 dal proprio amministratore poiché atto di variazione relativo ad un ulteriore e distinto mutuo stipulato il data 28.11.2007 e che, tra le parti, fosse intervenuto fin dal 02.12.2016 un accordo transattivo, modificato una prima volta il 21.06.2019 e poi con comunicazione pec il 30.03.2020, rispettato dalla fino a quando, con comunicazione pec del 28.09.2020, la mandataria di notiziava di aver ricevuto da questa versamenti in merito ad un accordo transattivo inesistente. La insisteva sull’esistenza e validità RAGIONE_SOCIALE accordi, in particolare di quello del 30.06.2020 (anche in virtù della posizione ricoperta dall’AVV_NOTAIO nel contesto della compagine sociale della creditrice) ovvero di quello precedente del 02.12.2016, nel difetto di legittimazione attiva e
di titolarità del credito ceduto e, in ultimo, nella mancata espressa indicazione del valore del TAEG/ISC – e quindi del costo effettivo del mutuo – nel contratto originariamente sottoscritto.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di AVV_NOTAIO ha accolto l’opposizione ritenendo il difetto di titolarità del credito precettato in capo all’opposta condannando, infine, quest’ultima alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’opponente
IV.Ha proposto appello e, per essa, , chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia esecutiva della pronuncia gravata e, nel merito, il rigetto dell’opposizione proposta da con declaratoria del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di quest’ultima in forza del titolo azionato e del precetto opposto. In subordine, ha concluso per l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata nei limiti dell’eventuale minor importo accertato rispetto a quello precettato.
è costituita chiedendo il rigetto dell’appello e spiegando appello incidentale condizionato rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate.
Preso atto RAGIONE_SOCIALE note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, premessi brevi cenni allo svolgimento del giudizio di primo grado, e, per essa, ha impugnato la pronuncia del Tribunale dorico con particolare riferimento alla sanzionata mancata produzione dei singoli contratti di cessione dei crediti in blocco o, quantomeno, della dichiarazione che attestasse la liberatoria rilasciata dall’istituto di credito cedente e alla ritenuta esclusiva presunzione della corrispondenza tra il numero di
contratto azionato con il precetto ed il numero riportato nell’elenco dei crediti ceduti poiché, analizzando i titoli azionati, il primo giudice ha ritenuto che questi ultimi riportassero numeri di repertorio diversi così come diversi sono stati giudicati i numeri RAGIONE_SOCIALE posizioni richiamate in riferimento nella corrispondenza intercorsa tra le parti non potendo attribuire rilevanza probatoria ad una scrittura privata sottoscritta da , in qualità di rappresentante di diverse società tra cui la e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE poiché mancante del riferimento specifico dei vari rapporti alle società intervenute.
L’appellante ha censurato la ritenuta necessità di deposito dell’atto di cessione del credito quale prova privilegiata. In realtà, secondo la prospettazione di il contratto di cessione concluso in data 07.04.2017 con la non sarebbe idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo a ll’ opposta in quanto non contenente l’elencazione dei crediti ceduti, ma solamente l’indicazione dei criteri generali per la loro individuazione. Solamente il relativo atto depositato presso il AVV_NOTAIO (agli atti del giudizio di opposizione), infatti, conterrebbe l’indicazione puntuale dei crediti ceduti. Di conseguenza, secondo l’appellante e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non vi sarebbe stata alcuna ‘immotivata ed ingiustificabile inerzia della convenuta’ che avrebbe depositato, invece, l’unico documento con reale valenza probatori a, non esaminato dal primo giudice neppure in sede di decisione circa la richiesta sospensione dell’esecutività dei titoli azionati ove la decisione era stata fondata sul rilievo che ‘la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l’avviso di cessione dei crediti’ . Solo in sentenza infatti, secondo la prospettazione dell’appellante, il giudice avrebbe esaminato l’elencazione dei crediti rilevando, tuttavia, la sola presunta corrispondenza.
L’appellante ha, quindi, censurato la decisione anche sul punto sostenendo che i crediti ceduti, elencati nell’atto del AVV_NOTAIO , sarebbero individuati con l’indicazione della banca cedente ; l’NDG
(Numero Direzione Generale ovvero l’identificativo del cliente ad uso interno di ogni istituto bancario) assegnato dalla banca cedente; il codice della filiale ove è sorto il rapporto; il tipo di contratto; il numero assegnato al contratto. In particolare il credito azionato con il precetto (indicato a pag. 64 dell’atto depositato presso il AVV_NOTAIO e in atti) sarebbe, quindi, così individuato: -NDG NUMERO_DOCUMENTO 003 MU 80851000 (ove CR starebbe per ; NUMERO_DOCUMENTO sarebbe il numero identificato di RAGIONE_SOCIALE; 003 sarebbe il codice della filiale di Aspio Terme; NOME starebbe per mutuo e 80851000 sarebbe il numero assegnato al contratto di mutuo per cui è causa). La ritenuta mancata corrispondenza dei numeri di repertorio sarebbe, in realtà, dovuta al fatto che il primo giudice si sarebbe limitato a prendere in esame i numeri di repertorio RAGIONE_SOCIALE atti pubblici di stipula del mutuo (e successivi atti di variazione) che, però, non sarebbero stati presi in considerazione nell’atto a firma AVV_NOTAIO ai fini dell’identificazione dei rapporti ceduti.
Il giudice avrebbe dovuto invece esaminare l’ultimo atto di variazione del mutuo azionato (ossia l’atto 16.12.2011 AVV_NOTAIO rep. 188.586/23536 e, in particolare, il piano di ammortamento allegato all’atto che reca l’intestazione Filiale 00003 P_IVA ). Inoltre, avrebbe errato affermando che ‘diversi sono i numeri RAGIONE_SOCIALE posizioni richiamate in riferimento nella corrispondenza tra le parti’ in quanto tali documenti concernerebbero la corrispondenza successiva alla cessione, allorquando i crediti erano già stati trasferiti a e cioè quando ormai l’NDG era diverso rispetto a quello in uso presso l’istituto cedente.
A proposito, poi, della questione della impossibilità di attribuire ‘valenza probatoria ad una scrittura privata sottoscritta dal in qualità ed in rappresentanza di diverse società tra cui la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in quanto mancante del riferimento specifico dei vari rapporti alle società intervenute’ , l”appellante ha evidenziato che la mancanza di un riferimento specifico tra i vari rapporti
oggetto di accordo e le società partecipanti all’accordo rilevata dal Tribunale in realtà non ricorrerebbe atteso che i rapporti in questione erano elencati in appositi riquadri e suddivisi tra quelli facenti capo alla (i cinque rapporti del primo quadro), quelli riferibili a (i due rapporti del secondo quadro) e quelli relativi alla società RAGIONE_SOCIALE (i tre rapporti del terzo ed ultimo riquadro). In particolare, i rapporti riferibili a sarebbero individuati (oltre che con gli importi dell’esposizione debitoria) mediante la seguente numerazione: 0003 CC 7029; 0003 MU 80851000; 0003 MU 80852000; 0003 MU 80853000; 0003 MU 80860000 ove il numero 0003 identificherebbe la filiale ove è sorto il rapporto (Aspio Terme), la sigla successiva indicherebbe il tipo di rapporto (MU sta per mutuo), il numero successivo sarebbe quello che indica il contratto. Come anticipato, i cinque rapporti di Fly sarebbero rinvenibili nell’atto depositato presso il AVV_NOTAIO ed ivi riportati con analoga numerazione. Con
Sulla base della documentazione in atti non vi sarebbe nessun dubbio, pertanto, che i debiti di Fly nei confronti di (individuati nella scrittura privata del 06.12.2016) siano stati oggetto di cessione a Nel precetto opposto, infatti, viene precisato che il titolo azionato è il ‘contratto condizionato di mutuo fondiario n. 03/80851000’ e, in effetti, nella scrittura privata del 02.12.2016 avente ad oggetto più linee di credito, tale mutuo è contraddistinto dal n. NUMERO_DOCUMENTO. La stessa indicazione si rinviene nell’ultimo atto di variazione del mutuo azionato, del 16.12.2011 a rogito AVV_NOTAIO. Il piano di ammortamento a questo allegato riporta proprio l’intestazione ‘FILIALE NUMERO_DOCUMENTO -PARTITA 0080851/000′. Analoga corrispondenza si rinverrebbe per tutte le linee ulteriori di credito che vanterebbe nei confronti di il credito rinveniente nel mutuo fondiario stipulato in data 20.07.2005 con atto a rogito AVV_NOTAIO e successivi atti di variazione è contraddistinto dal n. NUMERO_DOCUMENTO come si evince dal piano di ammortamento dell’ultimo atto di variazione del 16.12.2011, numerazione corrispondente a quella Con
presente nell’atto depositato presso il AVV_NOTAIO ); quello rinveniente dal mutuo fondiario stipulato in data 20.11.2007 con atto a rogito AVV_NOTAIO e successivi atti di variazione è contraddistinto al n. NUMERO_DOCUMENTO, come si evince dal piano di ammortamento dell’ultimo atto di variazione del 16.12.2011, numerazione corrispondente a quella presente nell’atto depositato presso il AVV_NOTAIO (0003 MU NUMERO_DOCUMENTO); quello relativo al mutuo fondiario stipulato in data 16.12.2011 con atto a rogito AVV_NOTAIO è contraddistinto dal numero 0003 (Filiale Aspio Terme) 00000080860000, come si evince dal piano di ammortamento. Tale numerazione corrisponderebbe a quella presente nell’atto depositato presso il AVV_NOTAIO : 0003 MU 80860000. C.F.
Secondo la prospettazione dell’appellante, la titolarità del credito azionato -oltre che dalla documentazione allegata agli atti di causa sarebbe dimostrata anche da ulteriori elementi quali il possesso del titolo esecutivo in originale da parte di e dell’originale del contratto condizionato di mutuo fondiario a rogito AVV_NOTAIO (munito di formula esecutiva) nonché dei successivi atti di variazione (anch’essi muniti di formula esecutiva) . Solo il titolare del credito potrebbe essere in possesso RAGIONE_SOCIALE originali esecutivi dei titoli, per averli ricevuti dal creditore cedente.
Pure la tesi difensiva dell’appel lata, secondo sarebbe incompatibile con la contestazione della titolarità del credito. L’opponente, infatti, ha sostenuto di aver concluso con l’appellante un accordo transattivo avente ad oggetto il credito azionato con il precetto e di aver disposto, in adempimento dell’accordo, numerosi pagamenti in suo favore. Pertanto, la domanda proposta in via principale dalla ( ‘in via principale accertare e dichiarare l’esistenza di un valido accordo transattivo tra le parti datato 30/03/2020’ ) costituirebbe esplicito riconoscimento in ordine alla titolarità del credito.
TABLE
gravame, contestandolo integralmente, ed ha spiegato appello incidentale con cui ha chiesto, in caso di accoglimento del motivo di appello proposto in merito alla prova della cessione del credito, l’accoglimento -come in epigrafe riportato – RAGIONE_SOCIALE altre domande proposte in sede di opposizione a precetto e non esaminate perché ritenute assorbite dal primo giudice.
2.1) A tal fine, l’appellata ed appellante incidentale ha ribadito di aver rispettato l’accordo transattivo in essere tra le parti e ) con la conseguen te infondatezza dell’atto di precetto.
Infatti, ha specificato che tra la e la intervenne, in data 02.12.2016, una scrittura privata con la quale si pattuì che, a fronte di un debito complessivo di € 5.263.025,75 derivante dalle esposizioni debitorie di (anche per il mutuo oggetto di precetto) nonché della e della RAGIONE_SOCIALE (di tutte le quali era l’allora amministratore) , la accettava la complessiva somma di € 3.200.000,00 dalla che si obbligava al relativo pagamento per l’importo di € 850.000,00 entro il mese di dicembre 2016 e per € 580.000,00 mediante 24 rate trimestrali ed € 1.822.000,00 entro il 31.03.2023. Ciò posto, la sarebbe stata in regola con i versamenti tanto da non aver mai ricevuto comunicazione di decadenza dalla rateizzazione e/o di risoluzione dell’accordo. Nel mese di febbraio 2018, essendo venuta a conoscenza del fatto che era stata assorbita da e, poi, che vi era stato il probabile subentro di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ha inviato varie richieste di conferma della titolarità della posizione creditoria e di comunicazione dell’IBAN presso il quale continuare ad effettuare i bonifici, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Successivamente, avrebbe indicato il gestore della posizione in (nella persona del AVV_NOTAIO. COGNOME) con cui si è, infine, messa in contatto per concordare una rimodulazione della transazione del 2016 a causa RAGIONE_SOCIALE difficoltà economiche incontrate negli anni 2018/2019.
Il sig. e il AVV_NOTAIO COGNOME avrebbero, infine, raggiunto un accordo il 21.06.2019 che prevedeva il versamento, a saldo e stralcio RAGIONE_SOCIALE posizioni debitorie in essere della e della in unica soluzione, di € 1.130.000,00 entro il 10.12.2019. Prima della scadenza, poi, il sig. avrebbe chiesto una proroga del termine al mese di luglio 2020 proponendo il pagamento di un tasso di interesse del 3% annuo. La dilazione sarebbe stata accordata con comunicazione del sig. COGNOME del 09.12.2019. Nel marzo 2020, a causa di ulteriori difficoltà economiche e finanziarie, il sig. avrebbe chiesto al sig. COGNOME una nuova dilazione dei tempi di pagamento ed una diminuzione della somma da pagare.
Con comunicazione del 30.03.2020 inviata dal sig. COGNOME per conto di veniva comunicato a l’accoglimento della richiesta con il versamento di € 850.000,00 a saldo e stralcio in sei rate. Confidando nell’accordo, il sig. avrebbe quindi effettuato i primi tre versamenti per un totale di € 400.000,00.
Il 28.09.2020 la ha infine comunicato a mezzo pec di aver ricevuto versamenti in merito ad un accordo transattivo di cui ha però negato l’esistenza. Da quel momento, sarebbero state inoltrate plurime diffide per ottenere il riconoscimento dell’accordo datato 30.03.2020. Ciononostante, la avrebbe continuato a negare l’esistenza dell’accordo imputando in acconto del maggior credito tutti i versamenti già eseguiti da
Secondo la prospettazione dell’appellante incidentale, l’affidamento del sig. sarebbe stato generato proprio da che, dopo aver comunicato l’incarico affidato al sig. COGNOME, non avrebbe mai comunicato la sua revoca. Il sig. , dunque, sarebbe sempre stato convinto di pagare a .
L’appellata ed appellante incidentale è tornata , inoltre, a precisare che l’accordo del 2016 non sarebbe mai stato risolto tra le parti, né potrebbe intendersi risolto per facta concludentia , in quanto la avrebbe solo cercato di rimodularne il tenore tenuto conto
RAGIONE_SOCIALE difficoltà economiche incontrate – ed inoltre che , se l’accordo del 06.12.2016 si considerasse risolto a causa dei successivi accordi, implicitamente si riconoscerebbe validità a quest ‘ ultimi.
Secondo la prospettazione dell’appellante incidentale, cioè, se sono invalidi i successivi accordi allora vige quello precedente del 2016 mentre se sono validi, allora risulta infondato il precetto.
L’appellante incidentale ha , quindi, eccepito di aver effettuato i pagamenti imputandoli espressamente all’accor do del 21.06.2019 (poi modificato il 30.03.2020) evidenziando come la stessa abbia, in sede di gravame, confermato l’errore nell’indicare nel precetto il titolo esecutivo relativo all’atto di variazione della durata di mutuo del 16.12.2011 che è diverso e distinto dal mutuo con garanzia ipotecaria firmato dalla il 16.03.2000. A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, infatti, ha sempre chiesto di accertare e dichiarare che l’atto di precetto è stato notificato sulla base di titoli tra loro inconferenti, distinti e non connessi e di accertare e dichiarare l’infondatezza/nullità dell’atto di precetto oppost o oltre all’accertamento e alla declaratoria dell’esistenza di valid i accordi transattivi tra le parti datati 30.03.2020; 21.06.2019 e 06.12.2016.
2.2.) In ultimo, ha insistito nell ‘assenza di prova, nell’ incertezza ed indeterminatezza del credito precettato oltre che nel fatto che, pur nella legittimità dell’ammortamento alla francese (che caratterizza il mutuo de quo ), esso genera comunque costi eccessivi non dichiarati e/o determinabili nei contratti ossia, tramite un meccanismo di capitalizzazione mensile RAGIONE_SOCIALE interessi, un fenomeno di anatocismo che non risulta esplicitato dalla parte mutuante e, quindi, non espressamente pattuito. Secondo la prospettazione dell’appellante, né nel contratto di mutuo, né nei relativi allegati risulta specificato se il regime di capitalizzazione a cui è soggetta la rateizzazione è semplice oppure composto e, quindi, la mutuataria, a causa di una conAVV_NOTAIOa volontariamente omissiva da parte della banca, non sarebbe stata resa eAVV_NOTAIOa dall’applicazione del regime applicato al contratto di specie e,
quindi, del fatto che si sarebbe trovata a corrispondere una somma a titolo di interesse notevolmente superiore rispetto a quella che, al contrario, avrebbe dovuto corrispondere nel caso di applicazione del metodo di capitalizzazione semplice. In definitiva, secondo l’appellata ed appellante incidentale, la mera indicazione in contratto del tasso di interesse, anche ove correttamente determinato e pattuito, legittimerebbe la pretesa senza alcuna capitalizzazione. In caso contrario, il tasso andrebbe indicato nella misura che tenga conto dell’effettivo e corretto regime di capitalizzazione ovvero di quella maggiore misura scaturente dall’esazione periodale violandosi, altrimenti, il disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 1283 c.c. e 6 della Delibera CICR del 09.02.2000. ha lamentato dunque che il mutuatario si sia trovato a sopportare un ulteriore nonché gravoso costo, non evidenziato nei contratti e non approvato ex art. 117 comma 4 del T.U.B.
3.) L’appello principale risulta fondato e merita accoglimento.
Il giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di titolarità del credito precettato in capo alla opposta sul rilievo dell ‘insussistenza della prova dell’avvenuta cessione del credito azionato dalla nei confronti della opponente e la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall’art. 58 TUB.
Il tribunale ha ritenuto di non dover condividere l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che reputa sufficiente, al fine in esame, l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e di dover aderire al più rigoroso indirizzo in base al quale l’avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall’art. 1264 cc (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; 22151/2019; N. 22268/2018) allo scopo di impedire l’eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente
(cfr. Cass. civ. n. 22548/2018), mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco. Ha, quindi, ritenuto che, di conseguenza, la pubblicazione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi. Incombendo l’onere probatorio circa la propria legittimazione in capo a chi si afferma successore, quest’ultimo deve fornire la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., n. 2780/2019) con riferimento al credito precettato essendo necessaria, al fine della propria legittimazione, la prova dell’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale ( Cass, n. 24798/2020).
Con recente sentenza la Suprema Corte, ribadendo il principio di cui alla precedente pronuncia n. 31188 del 29.12.2017, ha affermato che: ‘ In caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10.02.2023).
Ritenendo di dover aderire a tale indirizzo va rilevato che il precetto opposto è stato intimato in forza di contratto di mutuo con garanzia ipotecaria firmato dalla in data 16.03.2000 per £ 7.500.000.000 (settemiliardicinquecentomilioni) per atto del AVV_NOTAIO in AVV_NOTAIO (An), Rep. 70674, Racc 20406, dell’atto di erogazione del totale quietanza del mutuo fondiario del 12.04.2001 per atto AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO (AVV_NOTAIO), Rep. 72851 e Racc. 21256, dell’atto di variazione della durata di mutuo del 28.11.2007 per atto AVV_NOTAIO in AVV_NOTAIO -Rep. 178166 e Racc. 18155, e dell’atto di variazione della durata di mutuo del 16.12.2011 per atto AVV_NOTAIO in AVV_NOTAIO -Rep. 188588 e Racc. 23538.
L’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, come successivamente modificata ed integrata e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato, ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato, contiene l’indicazione che ‘… (la ‘Società’) comunica che, con contratto di cessione concluso in data 7 aprile 2017 ai sensi RAGIONE_SOCIALE articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il ‘Contratto di Cessione’), ha acquistato pro soluto e in blocco da RAGIONE_SOCIALEcon efficacia economica dalle ore 00:01 del 1 gennaio 2017 (la ‘Data di Efficacia Economica’) e con efficacia giuridica dalle ore 00:01 del 1 maggio 2017 (la ‘Data di Efficacia Giuridica’), tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i ‘Contratti Originari RAGIONE_SOCIALE BM’) che, alle ore 23.59 del 31 dicembre 2016 (la ‘Data di Valutazione’), ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i ‘Crediti RAGIONE_SOCIALE BM’): (a) siano di titolarità di RAGIONE_SOCIALE alla Data di Valutazione, salvo per i crediti che erano a tale data di titolarità di ciascuna RAGIONE_SOCIALE seguenti
società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999: (i) RAGIONE_SOCIALE che siano stati riacquistati in data 25 gennaio 2017, (ii) RAGIONE_SOCIALE che siano stati riacquistati in data 25 gennaio 2017 e in data 22 febbraio 2017 e (iii) RAGIONE_SOCIALE siano stati riacquistati tempo per tempo dal 9 gennaio 2017 al 22 febbraio 2017 da RAGIONE_SOCIALE e che comunque in tutti i casi sopra richiamati siano di titolarità di quest’ultima alla data del 31 marzo 2017;…. con esclusione di tutti i crediti che, pur rispettando i criteri sopraelencati rispettino uno o più dei seguenti criteri:… (d) che derivano da mutui personali da rimborsarsi mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento effettuata dal debitore in favore di RAGIONE_SOCIALE;… Sono altresì esclusi dalla cessione i crediti che, sebbene rispettino tutti i criteri (di inclusione ed esclusione) sopra richiamati, abbiano ricevuto da RAGIONE_SOCIALE il codice identificativo ‘RAGIONE_SOCIALE‘, comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 27 aprile 2017…’.
Risulta, dunque, rispettato il criterio cronologico, quello della titolarità, non evidenziandosi la riconducibilità alle diverse società sopra indicate, quello oggettivo del credito sorto da contratto di mutuo attesa la successiva esclusione per i soli mutui personali rimborsabili con cessione del quinto o delegazione di pagamento effettuata dal debitore in favore di nuova BM sicché deve ritenersi che non sussiste incertezza rispetto alla individuazione della categoria di appartenenza del credito precettato e alla sua ricomprensione nella cessione in blocco.
Va in ogni caso rilevato che, così come osservato dall’appellante principale , il credito azionato con il precetto risulta indicato a pag. 64 dell’atto del AVV_NOTAIO , ed individuato in relazione al soggetto creditore ( ) filiale di Aspio Terme (003), al debitore, identificato dalla banca cedente con il NDG NUMERO_DOCUMENTO, al tipo di finanziamento costituito da mutuo ipotecario (MU) il cui contratto risulta identificato dal n. NUMERO_DOCUMENTO. Numero,
quest’ultimo che risulta indicato nell’ultimo atto di variazione del mutuo azionato del 16 dicembre 2011 a rogito di AVV_NOTAIO rep. 188.586/23536 e, in particolare, nel piano di ammortamento allegato all’atto.
L’accoglimento dell’appello principale impone l’esame di quello incidentale proposto dalla parte opponente.
4.1.)Il primo motivo di appello incidentale richiede l’accertamento in via preventiva del titolo in base al quale l’appellante ha intimato il precetto alla debitrice.
Afferma, infatti, l’appellante incidentale che, così come confermato dalla stessa parte appellante, quest’ultima sarebbe incorsa in errore nel riportare nel precetto il titolo esecutivo relativo all’atto di variazione della durata di mutuo del 16.12.2011 che è diverso e distinto dal mutuo con garanzia ipotecaria firmato dalla
il DATA_NASCITA.
4.2) Pienamente condivisibile risulta quanto osservato al riguardo dalla difesa dell’appellante principale secondo cui l’errore, dovuto ad un refuso, ha riguardato l’indicazione dell’ultimo atto modificativo del 2011 risultando la piena corrispondenza di tutti gli altri riferimenti – quali la data di stipula, le condizioni pattuite e tutti gli atti notarili che hanno preceduto la data di stipula all’atto del 16.12.2011.
Va, infine, rilevato che, così come evidenziato dalla difesa dell’appellante principale, l’atto ha raggiunto il suo scopo non avendo controparte, nel costituirsi, posto in discussione la linea di credito azionata.
4.3) Quanto agli accordi transattivi del 21.06.2019 e del 30.03.2020, ha evidenziato che sarebbero stati sottoscritti dall’ AVV_NOTAIO privo, però, dei poteri per farlo: la circostanza sarebbe stata provata documentalmente e la questione sarebbe incontestata sì da doversi affermare che alcun accordo
transattivo sarebbe stato stipulato da per conto della mandataria
AVV_NOTAIO, secondo quest’ultima mero consulente esterno di , avrebbe agito in assenza dei necessari poteri, tacendo il proprio operato a e anzi fornendo alla stessa informazioni false ed artefatte. Le transazioni sottoscritte sarebbero pertanto inefficaci, né sarebbe configurabile l’ipotesi della rappresentanza apparente in virtù della colpevole omissione della per non aver effettuato la verifica dell’elenco dei soggetti cui aveva conferito procura speciale. La mancata verifica, tenuto conto del valore economico della transazione e considerata la facilità dell’accertamento in ragione del regime di pubblicità aAVV_NOTAIOato, avrebbe reso il comportamento di colpevole e, dunque, inescusabile.
Risulta documentalmente comprovato che l’ AVV_NOTAIO con la pec in data 27.06.2019 – nella quale si qualificava invero di ‘ gestore della posizione’ – ha trasmesso alla debitrice il documento datato 21.06.2019, redatto su carta intestata alla sul quale risulta apposta sottoscrizione illeggibile su dicitura ‘ -Un procuratore’ , che aveva ad oggetto la definizione a saldo e stralcio RAGIONE_SOCIALE due posizioni debitorie ivi indicate mediante il pagamento della complessiva somma di Euro 1.130.000,00 in un’unica soluzione entro e non oltre il 10 dicembre 2019.
Analoga documentazione è stata depositata con riferimento all’accordo del 30.03.2020 risultando agli atti copia della comunicazione inviata via pec in data 31 marzo 2020 dall’indirizzo dell’ AVV_NOTAIO a quello della e, per conoscenza, a quello dell’AVV_NOTAIO con allegata missiva su carta intestata datata 30 marzo 2020 digitalmente sottoscritta dallo stesso AVV_NOTAIO di accettazione, in nome e per conto di , di un accordo per la definizione a saldo e stralcio della posizione Fly e della collegata posizione mediante il pagamento della complessiva
somma di euro 850.000,00 in n. 6 rate di importo variabile da corrispondersi nel periodo marzo 2020- luglio 2021.
Il nominativ o dell’ AVV_NOTAIO non risulta inoltre fra i procuratori riportati nella visura camerale in atti riguardante la dalla quale emerge che in data 03.08.2018 ha conferito procura speciale attribuendole tutti i poteri elencati nell’atto tutti i poteri indicati in procura fra cui quello di ‘ Conferire procure o deleghe relativamente a singoli atti e/o categorie di atti sopra indicati a dirigenti, a dipendenti del Procuratore nonché a terzi discrezionalmente individuati …’.
L’appellante incidentale ha invocato il principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello più RAGIONE_SOCIALE della tutela dell’affidamento incolpevole.
Tale principio può essere applicato in tema di rappresentanza nei confronti dell’apparente rappresentato, dal terzo che abbia stipulato un contratto in buona fede con persona sfornita di procura, allorché l’apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sull’esistenza di tale potere.
Rileva al riguardo l’appellante incidentale che nel mese di febbraio 2018, essendo venuta a conoscenza che la era stata assorbita dalla e, poi, che vi era stato il probabile subentro della aveva inviato varie richieste di conferma della titolarità della posizione creditoria e di comunicazione dell’IBAN dove poter continuare ad eseguire i bonifici come pattuiti nella scrittura del 06.12.2016 senza, però, ottenere alcun riscontro. Si era, quindi, messa in contatto con un funzionario della AVV_NOTAIO il quale le aveva indicato il gestore della posizione in nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME con il quale aveva poi iniziato a dialogare anche al fine di ottenere una rimodulazione
dell’accordo transattivo del 2016 a causa RAGIONE_SOCIALE sopravvenute difficoltà economiche.
Non solo, sempre secondo quanto indicato dalla difesa dell’appellante incidentale, la , con comunicazione pec inviata il 13.06.2019, aveva indicato il AVV_NOTAIO come soggetto incaricato per la soluzione stragiudiziale. Ed ancora la ed il suo difensore avevano ricevuto la comunicazione del 21.06.2019, tramite pec del AVV_NOTAIO COGNOME, con allegato documento firmato dalla – un procuratore – e su carta intestata dalla stessa e, quindi, l’ulteriore comunicazione, inviata sempre tramite pec e firmata digitalmente, del 30/03/2020 con la quale sempre la aveva comunicato di acconsentire alla nuova richiesta di rimodulazione del piano.
La società ha, infine, affermato che dalla corrispondenza depositata in atti (doc 16 del fascicolo di primo grado) risultava evidente che anche altri soggetti erano a conoscenza della proposta transattiva, fra cui il AVV_NOTAIO , procuratore di
In definitiva la difesa della ha deAVV_NOTAIOo che l’ affidamento – generato proprio da sulla base RAGIONE_SOCIALE elementi sopra indicati – aveva riguardato il fatto che il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, indicato dalla e di cui non era mai stata comunicata la revoca, agiva per conto della creditrice.
Come risultante dalla documentazione in atti e dalla stessa ricostruzione operata dall’appellante incidentale, le comunicazioni relative al AVV_NOTAIO. COGNOME o dallo stesso inviate hanno sempre riguardato la sua posizione di gestore e non anche di procuratore, titolare, dunque, di poteri rappresentativi della società di cui il terzo avrebbe dovuto accertarsi attraverso una visura camerale.
Anche l’eventuale conoscenza RAGIONE_SOCIALE tra ttative da parte di uno dei procuratori ( AVV_NOTAIO ) non può fondare l’affidamento sulla intervenuta sottoscrizione della scrittura privata da parte di soggetti ai quali erano stati conferiti poteri rappresentativi
posto che risulta pacifica la circostanza dell’assenza in capo al AVV_NOTAIO COGNOME di alcun potere decisionale in merito ad eventuali proposte transattive presentate dai debitori oltre che rappresentativo della società.
Va, peraltro, rilevato che, così come evidenziato dalla difesa dell’appellante principale , il AVV_NOTAIO aveva replicato alla comunicazione del AVV_NOTAIO del 12 03.2020 affermando che avrebbe potuto valutare una proposta di non meno di € 1.400.000,00 che prevedesse il pagamento di € 300.000,00 entro marzo 2020, di € 300.000,00 entro dicembre 2020 ed il residuo entro marzo 2021 (doc. 8), proposta che, seppure prospettata dall’AVV_NOTAIO la non risulta essere stata poi avanzata.
Ritiene, pertanto, il Collegio di dover escludere l’incolpevole affidamento del terzo in ordine ai poteri rappresentativi del AVV_NOTAIO COGNOME avendo la società debitrice colposamente omesso di verificare l’esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al soggetto con il quale ha agito risultando dagli atti la sola sua qualifica di gestore della posizione della
Ne deriva che gli accordi del 21.06.2019 e del 30.03.2020 vanno dichiarati inefficaci.
4.4.)L’inefficacia di tali ultimi atti non può , di per sé, riflettersi retroattivamente sul precedente accordo transattivo raggiunto in data 06.12.2016 e debitamente aAVV_NOTAIOato dagli organi rappresentativi della parte creditrice dell’epoca tanto che l’appellante principale ha affermato al riguardo che avrebbero considerato risolto l’accordo originariamente in essere tra dette parti intendendo quest’ultime superare le pattuizioni previste in quella sede per sostituirle con un nuovo assetto di interessi, mai intervenuto, non essendo stato sottoscritto da soggetto privo dei necessari poteri, mentre i versamenti non sarebbero stati effettuati in adempimento della transazione eseguita con la ma del diverso accordo raggiunto con il falsus procurator,
come tale inopponibile a che li avrebbe ricevuti in buona fede e imputati in acconto sui maggiori importi dovuti, interpretati quale manifestazione di buona volontà del debitore in pendenza di trattative volte a trovare un nuovo accordo.
La stessa appellante prospetta, in sostanza, l’intervenuta risoluzione consensuale dell’originario accordo RAGIONE_SOCIALE parti – sul presupposto di una nuova e diversa transazione – mai perfezionata -la cui manifestazione di volontà può anche implicitamente desumersi dal comportamento RAGIONE_SOCIALE parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche.
Dal contenuto della difesa dell’appellante principale, che ha prospettato la sola conoscenza da parte sua di trattative instaurate su iniziativa della parte debitrice e volte al raggiungimento di un diverso accordo transattivo più vantaggioso per la proponente, non può evincersi un comportamento della società creditrice, che non ha mai manifestato la volontà di adesione alla proposta così come avanzata dalla controparte, da cui evincere la volontà di non dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche derivanti dall’originario accordo. Va, peraltro, rilevato che la stessa creditrice, ha continuato ad incamerare le somme versate dalla in esecuzione dell’originario accordo non avendo alcuna conoscenza di quelle successivi invocati nel presente giudizio dalla società debitrice.
L’accordo del 06.12.2016 non può, dunque, ritenersi risolto.
4.5) Nel precetto risultano esattamente indicati tutti gli atti notarili che hanno preceduto la stipula dell’atto in data 16 dicembre 2011, rogito AVV_NOTAIO rispetto al quale non sono stati correttamente indicati soltanto il numero di repertorio ed il numero di iscrizione rispettivamente indicati con il n. NUMERO_DOCUMENTO anziché con il n. NUMERO_DOCUMENTO, e con il n. NUMERO_DOCUMENTO reg. gen e 4059
reg. part., anziché con il n. 26885 reg. gen e 4047 reg. part. risultando tutti gli altri elementi corretti.
5.) L’accoglimento dell’appello incidentale quanto al punto 3 RAGIONE_SOCIALE conclusioni comporta l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE ulteriori richieste avanzate in via di ulteriore subordine da cui restano escluse quelle di cui ai punti 12 e 13 in quanto avanzate ‘… in ogni caso, in accoglimento di ciascuna RAGIONE_SOCIALE conclusioni indicate ai punti precedenti …’ riguardanti la dichiarazione di infondatezza /nullità dell’atto di precetto opposto e la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
5.1)Quanto al primo profilo va rilevato che il precetto è stato intimato facendo riferimento ad una situazione debitoria configurabile senza tener conto neanche dell’accordo del 2016 invocato dalla
Le allegazioni della debitrice volte ad escludere qualsiasi inadempimento risultare rispetto al richiamato accordo del 2016 in ragione dei versamenti nel frattempo effettuati, non sono state in alcun modo contestate dall’appellante principale ( fatta eccezione per gli aspetti relativi alla risoluzione dell’accordo che è stata, però, esclusa in ragione di quanto sopra argomentato) sicché, in accoglimento dell’opposizione, va dichiarata la nullità del precetto opposto.
5.2.) In parziale riforma della gravata sentenza, le spese di lite, liquidate per l’intero come da dispositivo sulla base del valore della controversia, vanno compensate nella misura di un terzo in ragione dell’accoglimento dell’appello principale, e poste per la restante parte
responsabilità limitata con socio unico, e per essa, in qualità di mandataria,
P.Q.M.
La Corte, sull’appello proposto da società a responsabilità limitata con socio unico e per essa, in qualità di
mandataria, nei confronti di contro avverso la sentenza n. 870/2022 del Tribunale di AVV_NOTAIO, pubblicata il 07.07.2022, in parziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale, in riforma della gravata sentenza, riconosciuta la legittimazione dell’appellante principale, accoglie l’opposizione.
Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi, poste per la restante parte a carico dell’appellante principale ed in favore dell’appellante incidentale, liquidate per l’intero , quanto al primo grado, in Euro 2.200,00 per la fase di studio, Euro 1.500,00 per la fase introduttiva, Euro 4.000,00 per la fase decisionale, Euro 1.713,00 per esborsi , oltre rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado, in Euro 2.900,00 per la fase di studio, Euro 1.700,00 per la fase introduttiva, Euro 4.700,00 per la fase decisionale, Euro 2.556,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
AVV_NOTAIO, così deciso il 19.03.2025
Il Consigliere est. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
Il Presidente AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME