Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16215 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
Oggetto: Contratto di apertura di credito saldo RAGIONE_SOCIALE Banche Venete Cessione dei crediti
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME pec: EMAIL
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Nonché
RAGIONE_SOCIALE LRAGIONE_SOCIALE.
-intimata-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 119/2020 pubblicata il 3.2.2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con atto di citazione ritualmente notificato RAGIONE_SOCIALE, ancora in bonis, ha convenuto in giudizio , davanti alla Corte d’appello di Torino, RAGIONE_SOCIALE instando per la riforma della sentenza del Tribunale di Verbania del 17.6.2016, che ha accolto in parte le domande della società accertando crediti della stessa verso la RAGIONE_SOCIALE in relazione a rapporti RAGIONE_SOCIALEri, in particolare ad un rapporto di apertura di credito regolato su conto corrente ordinario n.0409280 estinto con apparente saldo zero al 4.2.2013, per complessivi € 796.688,72, e condannando RAGIONE_SOCIALE a pagare detto importo, gli accessori e le spese di causa.
2. RAGIONE_SOCIALE aveva adito il Tribunale di Verbania convenendo in giudizio RAGIONE_SOCIALE e contestando l’applicazione di condizioni illegittime al rapporto di apertura di credito regolato sul conto corrente ordinario n.0409280, in essere dal 1.1.1987 (con la RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE) al 14.2.2013, quando fu estinto con saldo zero. La società aveva lamentato, in particolare, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, la scorretta antergazione e postergazione delle valute e l’illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e di spese; RAGIONE_SOCIALE aveva quindi concluso per la rideterminazione del saldo del conto corrente alla data della sua estinzione, prospettando competenze in suo favore per oltre € 1.000.000,00, come da relazione tecnica di parte allegata, o per la diversa somma da quantificare con una consulenza tecnica d’ufficio.
─ Il giudizio si è interrotto per l’intervenuta sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di RAGIONE_SOCIALE Su iniziativa dell’attuale ricorrente il giudizio veniva riassunto sia nei confronti della procedura concorsuale sia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE qualificata cessionaria del rapporto in contestazione. RAGIONE_SOCIALE si è costituita affermando la carenza di legittimazione passiva, non essendo il rapporto controverso compreso tra i rapporti ceduti.
4. ─ La Corte di merito adita, con la sentenza qui impugnata, ha escluso la legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE in relazione al rapporto controverso e ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado accertando il credito a favore di RAGIONE_SOCIALE in € 77.722,32 .
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
l’eccezione di prescrizione articolata dalla RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle rimesse antecedenti al 28.3.2003 presuppone che si proceda alla verifica dell’esistenza in concreto di un affidamento riconosciuto dalla RAGIONE_SOCIALE al correntista prima del 2.10.2001; tale onere probatorio, in assenza di documentazione formale è a carico del correntista;
gli indici presuntivi allegati non sono sufficienti a dimostrare che vi sia stato un affidamento e non un atteggiamento remissivo della RAGIONE_SOCIALE pienamente giustificabile anche nell’ambito di una scelta di mera disponibilità verso una cliente ritenuta affidabile e solvente; diversamente la documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE è idonea a dimostrare l’esistenza di aperture di credito con un limite massimo di £ 50.000.000 fino al dicembre 1992 e di £ 100.000.000 fino al 2.10.2001;
pertanto, sono prescritte tutte le rimesse di natura solutoria, volte al ripristino dell’extra fido di tali periodi e quelle a tutto il 28.3.2003 relativamente al fido concesso con contratto con limite massimo di £ 200.000.000;
il saldo da prendere a riferimento per individuare le rimesse solutorie, prescritte, non deve essere quello determinato fin
dall’inizio del rapporto con espunzione delle voci frutto delle condizioni ritenute illegittime, ma il saldo esposto dalla RAGIONE_SOCIALE, poiché l’identificazione del contenuto delle rimesse volte a coprire gli sconfinamenti extrafido deve essere armonizzata con l’operatività della prescrizione, che non appare compatibile con una sua ricostruzione che vada oltre il dato oggettivo del pagamento per la ricostituzione del conto nei limiti dell’affidamento concesso ;
f) l’art. 3.1.2 al punto b) del contratto di cessione del 26.6.2017 richiama i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni derivanti da rapporti interni e funzionali all’esercizio dell’impresa, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e identificati per categorie nel prospetto allegato sub D e tra questi individua espressamente sub vii, i contenziosi civili relativi a giudizi pendenti alla data di esecuzione della cessione, diversi da controversie con azionisti delle banche in l.c.a. e con gli obbligazionisti di determinate categorie e in determinate condizioni;
g) ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 99 del 25.6. 2017 le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nelle forme specificamente individuate e si richiama espressamente l’assorbimento degli artt. 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 ,2556, 2559, comma 1, c.c. nonché l’art.58 TUB;
h) il medesimo articolo individua, diversamente, gli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall’insieme aggregato e ceduto. In tale direzione precisa che sono inclusi i rapporti ancora in essere, non identificabili come «classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla data di esecuzione come ‘sofferenze’ come ‘ in adempienze probabili’ e/o come ‘esposizioni scadute’ e che ad essi siano riferibili i contenziosi civili pendenti» e pertanto il rapporto negoziale controverso non può essere considerato incluso nella cessione intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE SanRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria. RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
-Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1194, 1283, 1418, 1842, 1843, 1845, 2033, 2934, 2935, 2946 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
-Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione del d.l. n.99/2017 e degli artt. 2560,1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 e 1369 c.c. in relazione all’art. 360 , n. 3, c.p.c.
-Il ricorso pone questioni, involgenti il nesso tra normativa speciale sulle c.d. banche venete e la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge, la cessione delle passività a RAGIONE_SOCIALE SanRAGIONE_SOCIALE, che è opportuno siano trattate in unico contesto assieme a vari altri ricorsi che analogamente le propongono; onde si rende necessario, all’uopo, il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione