Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13901 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28113/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresenta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE) e dall’avvocato COGNOME NOME (C F:
CODICE_FISCALE), domiciliata presso il loro indirizzo di PEC
-Ricorrente –
Contro
COMUNE CARASSAI
-Intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 947/2021 depositata il 10/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
Il RAGIONE_SOCIALE Carassai ha adito il Tribunale di Ascoli Piceno chiedendo di voler ingiungere a RAGIONE_SOCIALE il pagamento, in proprio favore, della somma di euro 8.000,00, deducendo: (i) di avere locato a RAGIONE_SOCIALE, con contratto del 2.2.2007, un fondo al
fine di ivi consentire l’installazione di un impianto per telecomunicazioni, con facoltà di ospitare altri operatori verso il pagamento di canone aggiuntivo annuo di euro 2.000,00 per ciascuno di essi; (ii) che RAGIONE_SOCIALE, con atto del 18.2.2015, aveva conferito a RAGIONE_SOCIALE un ramo di azienda comprendente anche il contratto di locazione de quo ; (iii) che tanto RAGIONE_SOCIALE quanto RAGIONE_SOCIALE si erano rese morose nel pagamento del sopra detto canone aggiuntivo per l’ ospitalità degli operatori di telefonia RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per un importo complessivo di euro 4.000,00 con riferimento al periodo di competenza di RAGIONE_SOCIALE, e di ulteriori euro 4.000,00 con riferimento al successivo periodo di competenza di RAGIONE_SOCIALE; (iv) che, in qualità di cessionaria del contratto, COGNOME era tenuta in via solidale al pagamento anche dell’importo non pagato dalla cedente RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto ingiuntivo n. 450/2018, il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto il ricorso monitorio e, per l’effetto, ha ingiunto a RAGIONE_SOCIALE il pagamento dell’importo integrale di euro 8.000,00, oltre interessi e spese di lite.
Avverso tale decreto ingiuntivo RAGIONE_SOCIALE propose opposizione ex art. 447-bis c.p.c., eccependo (i) la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla morosità imputabile a RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di debiti antecedenti al proprio subentro nel rapporto locatizio; (ii) di avere integralmente corrisposto al RAGIONE_SOCIALE il canone aggiuntivo per l’ospitalità degli operatori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dovuto successivamente al subentro nel contratto, così come comprovato dalle contabili di bonifico prodotte in atti.
Con sentenza n. 311/2020, il Tribunale di Ascoli Piceno, in parziale accoglimento dell’opposizione promossa da RAGIONE_SOCIALE: (i) ha rigettato la domanda del RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla morosità maturata in capo a RAGIONE_SOCIALE, stante la carenza
di legittimazione passiva del cessionario (RAGIONE_SOCIALE) per i debiti antecedenti alla cessione; (ii) ha accolto la domanda formulata dal RAGIONE_SOCIALE limitatamente agli importi maturati in capo a RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che le contabili di bonifico non costituiscano mezzi di prova idonei ad attestare il pagamento degli stessi, nonostante l’assenza di alcuna contestazione al riguardo da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza il RAGIONE_SOCIALE di Carassai propose gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona, invocando la responsabilità solidale della cessionaria RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai debiti della cedente RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (subentrata a RAGIONE_SOCIALE a seguito di un mero cambio di denominazione sociale) si costituì chiedendo il rigetto dell’appello principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso il capo della sentenza che l’aveva vista soccom bente, stante la raggiunta prova degli eseguiti pagamenti.
Con sentenza n. 947/2021, depositata in data 10.8.2021, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Ancona, (i) dichiarata la responsabilità solidale del cessionario per i debiti del cedente, ha accolto l’appello principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE, condannando RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) al pagamento degli importi oggetto della morosità pregressa al su o subentro; (ii) ha rigettato l’appello incidentale, ritenendo corretta in punto di diritto la statuizione del giudice di primo grado.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
Il RAGIONE_SOCIALE di Carassai non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 L. 392/1978 e degli artt. 1406 e 1409 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.’, lamentando che la sentenza gravata è incorsa nel vizio indicato per avere affermato la responsabilità solidale del cessionario nei confronti del locatore ceduto con riferimento al mancato pagamento dei canoni da parte del cedente.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2558 e 2560 ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.’, lamentando che la sentenza gravata è incorsa nel vizio indicato per avere ritenuto che, nell’ambito di una cessione di azienda o di ramo di azienda, il debito del cedente derivante dal mancato pagamento dei canoni di locazione sia sottratto alla disciplin a dell’art. 2560 c.c.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1199 c.c. e degli artt. 115 e 416 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. ‘, lamentando che la sentenza gravata è incorsa nel vizio indicato per avere ritenuto le contabili di bonifico documenti inidonei a fornire la prova del pagamento eseguito in favore del creditore beneficiario, nonostante l’assenza di qualunque contestazion e da parte di quest’ultimo a fron te della loro produzione in giudizio.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.’, lamentando che la sentenza gravata è incorsa nel vizio indicato per avere ritenuto che il creditore possa limitarsi a contestare di avere ricevuto l’accredito di un bonifico bancario senza essere tenuto, in violazione del principio di vicinanza della prova, a fornire evidenza mediante la produzione degli estratti del conto corrente bancario sul quale il bonifico sarebbe stato accreditato, che sono nella sua esclusiva disponibilità.
Il primo e secondo motivo, per la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente.
5.1 La sentenza gravata ha correttamente individuato la questione oggetto di causa nel verificare se (interpretando la l. n. 392 del 1978, art. 36 che, in caso di cessione del contratto di locazione contestuale al trasferimento dell’azienda, sancisce esplicitamente solo la permanenza di una responsabilità solidale in capo al cedente, originario conduttore, per ogni futuro inadempimento del cessionario, divenuto nuovo conduttore) è configurabile una speculare responsabilità solidale del cessionario di ramo d’azienda per i canoni locativi non pagati dal cedente per periodi antecedenti alla cessione.
5.2 La Corte ha ritenuto di dare al quesito risposta positiva ‘ perché la cessione del contratto di locazione prevista dalla richiamata norma speciale è atipica rispetto all’ipotesi generale di cui agli artt. 1406 e ss. perchè, diversamente da quest’ultima, che delinea un negozio trilaterale tra cedente, cessionario e contraente ceduto, la prima attribuisce al conduttore la facoltà, oltre che di sublocare, anche di cedere il contratto di locazione, ponendo quale unica condizione la contestualità di tale cess ione con la cessione o locazione dell’azienda, ed escludendo invece dai requisiti di validità ed efficacia del contratto il consenso del locatore, contraente ceduto. Di conseguenza, non potrebbe applicarsi alla cessione L. n. 392 del 1978, ex art. 36 il limite di cui art. 1406 c.c., secondo cui non è configurabile la cessione del contratto con riferimento alle prestazioni già eseguite ‘ (così al punto 2 della sentenza).
5.3 La Corte ha ritenuto di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità del cessionario per le inadempienze passate del cedente è insita nella ratio legis , atteso che, in assenza di tale corresponsabilità: (i) non vi sarebbe differenza alcuna con la sublocazione (la quale consiste nella cessione soltanto del diritto al godimento dell’immobile, senza vincolo alcuno tra il locatore
originario ed il subconduttore); (ii) verrebbe severamente leso il sinallagma contrattuale a svantaggio del locatore ceduto, il quale, pur avendo ridotte possibilità di opporsi alla cessione, non potrebbe invocare la risoluzione del contratto ed opporla nei confronti del cessionario – unico conduttore succeduto nel rapporto nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova – ancorchè si fosse verificato un grave inadempimento dell’obbligo di pagare il canone (obbligo che non si estingue con la cessione, con conseguente diritto di chiederne la corresponsione, ‘ a maggior ragione nel caso di insolvenza del cedente ‘); (iii) attesane la retroattività tra le parti, la risoluzione del contratto, rispetto a cui il cessionario non è terzo, ‘ verrebbe a pregiudicare la successione nel contratto di locazione per effetto dell’acquisto della titolarità dell’azienda ‘.
5.4 Infine, la Corte territoriale ha ritenuto non condivisibile il richiamo all’art. 2560 c.c., che delimita la corresponsabilità del cessionario dell’azienda ai debiti che risultano dai libri contabili obbligatori, in quanto, trattandosi di un debito che deriva da un negozio separato dalla cessione del ramo di azienda, dovrebbe piuttosto prevalere la disciplina della cessione del contratto (ad eccezione di quanto detto circa l’inapplicabilità del limite di cui all’art. 1406 c.c.).
5.5 La sentenza è conforme a quanto statuito da Cass., sez. III, sent. 29/08/2019, n. 21794: « La sentenza impugnata è conforme all’orientamento espresso da Cass. civ. Sez. III, 20 -04-2007, n. 9486 e da Cass. civ. Sez. III, 21-03-2008, n. 7686. La prima delle due pronunce sopra ricordate ha affermato che, in materia di locazione, in caso di plurime cessioni – senza il consenso del locatore -del contratto di locazione insieme all’azienda, tra i cedenti ‘intermedi’ viene a configurarsi, in presenza dell’inad empimento dei cessionari, un vincolo di corresponsabilità nei confronti del locatore, a prescindere dal numero delle cessioni ed indipendentemente dal loro rapporto ‘diretto’ di garanzia con i singoli cessionari. Ne discende che tra il cedente e il cessionario divenuto successivo
conduttore dell’immobile esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzata dal mero beneficium ordinis, che consente, perciò, al locatore di rivolgersi al cedente, con l’esperimento delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il suddetto contratto, solo dopo che si sia consumato l’inadempimento di detto nuovo conduttore, nei cui confronti è necessaria la preventiva richiesta di adempimento mediante la semplice modalità della messa in mora. Infatti in caso di cessione del contratto di locazione (contestualmente a quella dell’azienda) effettuata ai sensi dell’art. 36 della legge n. 392 del 1978 senza il consenso del locatore, mentre tra (l’unico) cedente e (l’unico) cessionario intercorre un vincolo di resp onsabilità sussidiaria (contraddistinta dal beneficium ordinis, che consente, perciò, al locatore di rivolgersi al cedente, con l’esperimento delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il suddetto contratto, solo dopo che si sia configurato l’inadempimento del cessionario), nell’ipotesi di verificazione di plurime cessioni a catena, caratterizzate ciascuna dalla dichiarazione di non liberazione dei distinti cedenti, viene a configurarsi tra tutti i cedenti ‘intermedi’ del contratto stesso (compreso il primo) un vincolo di corresponsabilità, rispetto al quale, in assenza di qualsivoglia limitazione ‘ex lege’, deve ritenersi normalmente applicabile la regola generale della presunzione di solidarietà (prevista dall’art. 1294 cod. civ.), in virtù della quale tutti i cedenti (a loro volta cessionari) non liberati dal locatore risponderanno, in solido tra loro, dell’obbligazione inadempiuta dall’attuale conduttore (cfr. Cass. n. 9486/2007). Questa invece la motivazione di Cass. civ. Sez. III, 21-032008, n. 7686: ‘Questa Corte ha già affermato (Cass. 2004/ 10485) – e ora ribadisce – che, acquistato, per effetto della cessione della locazione, dal cessionario lo status di conduttore, come il cedente è responsabile nei confronti del locatore delle obbligazioni di questi così quest’ultimo è responsabile nei
confronti del locatore ceduto delle obbligazioni a carico del conduttore cedente e da questi non adempiute, quale effetto naturale della cessione del contratto, che è la successione unitaria del cessionario nella complessiva posizione che il cedente ha assunto nel rapporto originato dal contratto, senza mutazione alcuna (Cass. 3996/2003). Pertanto, ancorché nulla dispone al riguardo la L. n. 392 del 1978, art. 36, tale omologa responsabilità del cessionario è da ritenere insita nella ratio legis, diversamente non essendovi differenza alcuna con la sublocazione – che consiste nella cessione soltanto del diritto al godimento dell’immobile quale rapporto derivato dall’originario contratto di locazione, e quindi senza vincolo alcuno tra il locatore originario ed il subconduttore – e determinandosi uno squilibrio del sinallagma a svantaggio del locatore che avendo ridotte possibilità di opporsi alla cessione, non potrebbe invocare la risoluzione del contratto quale fatto impeditivo della continuazione del rapporto locativo, cd opporla al cessionario (art. 1409 cod. civ.), unico conduttore succeduto nel rapporto nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova (Cass. 3996/2003), ancorché si fosse verificato un grave inadempimento del corrispettivo obbligo di pagare del canone, che, pur scaduto, non è estinto dalla cessione, con conseguente diritto di chiederne la corresponsione, a maggior ragione nel caso di insolvenza del cedente (art. 1299 cod. civ.). E poiché la risoluzione del contratto ceduto pregiudica la cessione, a prescindere dalla sua validità, perché ha effetto retroattivo tra le parti (art. 1458 cod. civ., comma 1), ed il cessionario non è un terzo, pregiudica altrcsì la successione nel contratto di locazione per effetto dell’acquisto del la titolarità dell’azienda’. Questo Collegio intende dare continuità al predetto orientamento da cui si evincono i seguenti principi che possiamo così sintetizzare. Il cedente è obbligato in via sussidiaria nei confronti del cessionario, alla stregua di una interpretazione storica e letterale dell’art. 36 ‘in negativo’, non essendo stata riprodotta la
disposizione dell’art. 5 della legge n. 19 del 1965, che prevedeva testualmente la responsabilità solidale tra cedente e cessionario; la sussidiarietà si sostanzia, peraltro, nel semplice beneficium ordinis (e non anche nel più gravoso beneficium excussionis) in favore del cedente; il rispetto di tale principio postula la semplice messa in mora (con relativa prova a carico del locatore) senza esito del cessionario; non è applicabile analogicamente il disposto dell’art. 1408, 3 comma, quanto all’obbligo del locatore di dare notizia entro 15 giorni al cedente dell’inadempimento del cessionario, in quanto gravante sulla parte debole del rapporto contrattuale ceduto (tale dovendo ritenersi il locatore originario); a differenza della cessione del contratto, a struttura trilaterale (il consenso del contraente ceduto è elemento essenziale della cessione, e non co-elemento di efficacia della stessa) la cessione ex art. 36 si perfeziona con la semplice comunicazione al locatore, senza che, rispetto alla sua struttura, incida l’eventuale opposizione del locatore per gravi motivi (…); tutti i cedenti intermedi sono, viceversa, co -obbligati solidali nei confronti del locatore, in assenza di una specifica disciplina normativa. Pertanto la scelta di una tale soluzione è volta a privilegiare: la posizione del primo cedente e di quelli intermedi rendendoli di volta in volta co-obbligati solo sussidiari con il proprio immediato cessionario (sul punto, comunque, il disposto normativo consentirebbe astrattamente anche questa soluzione), la posizione del locatore, contraente debole dell’intera vicenda successoria, consentendogli di agire indifferentemente nei confronti di tutti i cedenti intermedi. Quanto sopra detto consente di tutelare la posizione del locatore sulla base dell’as sorbente considerazione che il suo consenso alla cessione è escluso ex lege, in deroga a tutti i principi in tema di successione nel lato (anche) passivo del rapporto obbligatorio, con conseguente necessità di riequilibrio di tale, indiscutibile vulnus ai principi generali, nonostante tale soluzione finisca per attribuire al primo cedente una sorta di ‘peccato originale’
di cui rispondere pur a distanza di anni dalla prima cessione e senza alcun potere di controllo sull’affidabilità dei successivi cessionari. Per quanto riguarda poi la fonte dell’obbligo solidale tra i cessionari intermedi, che non è solo legale, ma, ab origine, di tipo negoziale, essa è rappresentata dalla dichiarazione di non liberazione dei cedenti, che non elide automaticamente le dichiarazioni precedenti alla prima, ed è pertanto, ai sensi dell’art. 1173, atto idoneo a produrre obbligazioni in conformità di una legge (speciale) – da cui l’impredicabilità della fattispecie della fideiussione ex lege (Cass. 9486/2007, cit.). (…) Passando ora ad esaminare il caso di specie, occorre preliminarmente evidenziare come non possa trovare applicazione la discipli na dettata dall’art. 2560 c.c. in tema di debiti dell’azienda ceduta. E’ infatti principio consolidato quello per cui il regime fissato dal citato articolo sia destinato a trovare applicazione solo quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. (cfr. Cass. 20 luglio 1991, n. 8121; e Cass. 8 maggio 1981, n. 3027). Posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto e, quindi, transitano con esso, purché non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell’azienda (Cass. 11 agosto 1990, n. 8219). Correttamente, quindi, il giudice di secondo grado ha fatto applicazione della disciplina dettata in via generale per la cessione del contratto, ai sensi degli artt. 1406 e ss. c.c. In base a tale disciplina – di cui del resto lo stesso ricorrente invoca l’applicazione – presupposto della cessione è che il complesso delle situazioni giuridiche che ne forma oggetto rimanga immutato, poiché il contenuto sostanziale della contrattazione è rappresentato dalla sostituzione di uno dei soggetti del rapporto con un terzo, che subentra per intero nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale condizione ricorre anche nel caso in cui una delle
prestazioni sia stata adempiuta (nel caso di specie, la prestazione del locatore di concedere in godimento l’immobile per determinate mensilità), poiché tale evenienza non impedisce al cessionario di prendere nel contratto identica posizione giuridica del titolare cedente nei confronti del contraente ceduto, che a sua volta potrà opporgli tutte le eccezioni derivanti dal contratto (Cass. civ. Sez. I, 02/06/2000, n. 7319; Cass. civ. Sez. II, 24/06/1992, n. 7752; Cass. civ. 23/04/1980, n. 2674). Di conseguenza, il conduttore cessionario, il quale è succeduto nella complessiva posizione che il cedente ha assunto nel rapporto originario del contratto, senza mutazione alcuna, è responsabile nei confronti del locatore ceduto delle obbligazioni a carico del conduttore cedente e da questi non adempiute » .
5.6 Le censure in esame sono pertanto inammissibili in quanto non si confrontano con il filtro previsto dall’art. 360 bis , n. 1, c.p.c., omettendo di esporre gli elementi e le ragioni per le quali la Corte, avendo deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto discostarsene (Cass., Sez. Un., n. 7155/2017; Cass., Sez. VI-2 ord. 02/03/2018, n. 5001; Cass., 13524/2017; Cass., 1351/2018). Mette conto solo di aggiungere, con particolare riguardo alla prospettazione del primo motivo, che la specialità dell’art. 36 si giustifica tenendo conto che la cessione è un ilaterale.
Anche il terzo e quarto motivo di ricorso – con i quali la ricorrente censura la decisione della Corte territoriale per aver respinto il proprio appello incidentale sul presupposto che le contabili di bonifico prodotte in giudizio non costituiscono idonei mezzi di prova del pagamento, per il quale risulta invece necessario il rilascio di un’apposita quietanza del creditore beneficiario -per la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente.
6.1 La Corte territoriale ha così motivato: ‘ non costituisce idonea prova del pagamento la mera attestazione di una banca di aver dato
seguito a suoi ordini di bonifico in favore del soggetto creditore, in assenza della quietanza del creditore. Il pagamento ove effettuabile tramite banca, si esaurisce con la liberazione dell’obbligato, solo quando la rimessa entri materialmente nella disp onibilità dell’avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso. D’altra parte il pagamento (del canone) effettuato mediante bonifico bancario si perfeziona solo se ed alla data in cui la somma viene effettivamente accreditata sul conto corrente del locatore entrando così nella sua disponibilità. Sul punto per brevità si richiamano Cass. 149/2003; Cass. 4205 e 4910 del 1982′ (così al punto 6 della sentenza).
6.2 Correttamente la sentenza gravata, così come, in precedenza, il Tribunale, ha evidenziato il difetto di prova dell’effettività dell’incasso della somma da parte del creditore, ed il fatto che l’originaria parte opponente ha utilizzato ‘ coordinate bancarie diverse da quelle indicate dall’opposto in sede contrattuale ‘. Il punto non ha formato oggetto di specifica censura. Di talché il difetto di prova del pagamento è tale da non poter essere superato da dubbi elementi presuntivi né da insussistenti condotte di non contestazione.
6.3 In particolare, il terzo motivo va detto inammissibile, perché sostiene che erroneamente sarebbe stato applicato il principio di non contestazione a fronte di una contestazione generica, omettendo però di individuare in modo specifico l’oggetto della p retesa inidonea contestazione.
6.4 Il quarto motivo merita la stessa considerazione, là dove deduce la violazione del principio di vicinanza alla prova senza far costare quale fosse l’oggetto di tale prova. In altri termini, se non è dato sapere che tenore avessero i pretesi bonifici, non è possibile in alcun modo apprezzare la doglianza.
Il ricorso è pertanto inammissibile, essendo inammissibili tutti i motivi sui quali si fonda.
Non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità, nulla è dovuto a titolo di spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/01/2024.