Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1482 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1482 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21291/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 681/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il giorno 1° febbraio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con contratto del 3 marzo 2014, efficace a seguito di consenso ex art. 1461 cod. civ. a far data dal 2 giugno 2014, la RAGIONE_SOCIALE, utilizzatrice di un immobile concesso in leasing dalla RAGIONE_SOCIALE, cedette il contratto alla società RAGIONE_SOCIALE.
Nel settembre 2014, in seguito ad un ricalcolo degli interessi corrisposti sulle rate relative ai mesi da gennaio a maggio 2014, la RAGIONE_SOCIALE emise nota di credito per l’importo di euro 91.740,34 in favore della RAGIONE_SOCIALE: su richiesta di quest’ultima , tuttavia, la nota venne corretta ed indirizzata alla RAGIONE_SOCIALE, alla quale la somma venne poi effettivamente versata.
Adducendo che il descritto rimborso degli interessi era relativo a rate di leasing « pagate sì, formalmente, da RAGIONE_SOCIALE ma in realtà economicamente sostenute da RAGIONE_SOCIALE », quest’ultima tra l’altro e per quanto ancora oggi controverso -domandò la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 91.740,34, somma di cui in thesi la convenuta si sarebbe ingiustamente arricchita per effetto dell’indebito pagamento effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE.
Nell’attiva resistenza della RAGIONE_SOCIALE, la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito del giudizio.
Sul punto, la sentenza in epigrafe indicata, resa in grado di appello, ha così motivato: « il rimborso di interessi relativi da parte di BNP è stato effettuato in favore della RAGIONE_SOCIALE in relazione a rate da quest’ultimo pagate. Il fatto che gli importi originari delle rate fossero stati computati nel corrispettivo complessivo è sufficiente a determinare una soluzione di continuità rispetto a maggiori o minori addebiti, in quanto era il valore nominale delle rate l’elemento fisso di parametrazione del corrispettivo ».
Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, per due motivi.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con controricorso. Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo deduce , in relazione all’ art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1406 e 1189 cod. civ. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
Sull’assunto che « il rimborso è avvenuto dopo il perfezionamento dell’efficacia della cessione, maturato il 2 giugno 2014 » e che esso « trova titolo nel contratto di leasing immobiliare », parte ricorrente assume che « indipendentemente dall’individuazione del soggetto che abbia ‘effettivamente’ sostenuto il peso economico delle rate a cui afferisce il rimborso di BNP, quest’ultimo rientra tra le posizioni giuridiche attive trasferite a RAGIONE_SOCIALE per effetto della cessione e che, conseguentemente, è stato percepito indebitamente da 3R ».
Deduce altresì che la Corte di appello abbia omesso di esaminare la clausola contrattuale della cessione con cui la cedente rinunciava in via definitiva a qualsiasi pretesa o azione collegata ai canoni di leasing.
1.1. La prima censura è inammissibile e, comunque, infondata.
Al riguardo, è dirimente il rilievo della mancanza, nel l’illustrazione del motivo de quo, di qualsivoglia enunciazione dimostrativa dell ‘assunta violazione dell’art. 1189 cod. civ. e dell ‘ assoluta genericità dell’illustrazione della supposta inosservanza dell’art. 1406 cod. civ..
Orbene, per consolidato orientamento di nomofilachia, quando è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni di diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle
stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso, ex multis, Cass. 04/12/2023, n. 33827; Cass. 21/10/2022, n. 31195; Cass. 21/08/2020, n. 17570; Cass. 15/01/2015, n. 635).
Il motivo non contiene, inoltre, alcuna enunciazione riconducibile al vizio ai sensi del n. 5 dell’art. 360 del codice di rito.
Ad ogni modo, la doglianza appare pure infondata: la legittimità della percezione delle somme da parte della controricorrente deriva dalla natura di contratto di durata del leasing e dalla riferibilità degli interessi restituiti alle rate anteriori all’efficacia della cessione.
1.2. Infondata è la seconda doglianza.
Essa invoca l’operatività nei rapporti tra cedente e cessionaria di una rinuncia manifestata dal cedente nei confronti del contraente ceduto e di cui soltanto quest’ultimo poteva giovarsi.
Il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. nonché dell’art. 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ..
2.1. Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni.
Innanzitutto, poiché censura un’affermazione (quella concernente la parametrazione del corrispettivo della cessione al valore nominale della rate) priva di decisività nella trama argomentativa sviluppata dalla Corte territoriale, centrata invece sulla giuridica ascrivibilità degli interessi rimborsati da BNP alle rate pagate dalla 3R.
Ancora, perché opera un generico ed indistinto riferimento alle « previsioni contrattuali contenute nella scrittura privata integrativa esecutiva del 30 maggio 2014 » asseritamente mal interpretate dalla Corte territoriale, scrittura di cui, ancora una volta in violazione del principio di autosufficienza, riproduce il contenuto in maniera parziale, limitandosi a frammentari stralci, privi di coordinamento tra loro.
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
Di tali (non meglio individuate) « previsioni contrattuali » si limita a sollecitare questa Corte ad una lettura ermeneutica sic et simpliciter differente da quella, non implausibile, offerta dal giudice di merito.
Infine, la violazione dell’art. 132, secondo comma, n um. 4, cod. proc. civ., prospettata dal ricorrente risulta articolata sulla base di elementi tratti aliunde (in specie, sulle risultanze istruttorie) rispetto alla motivazione, sicché la sua deduzione non è conforme ai criteri sul punto elaborati dalla giurisprudenza di nomofilachia (basti qui il richiamo a Cass., Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053-8054).
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -al competente ufficio di merito di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore alla refusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 26 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME