Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31681 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31681 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18867/2021 R.G. proposto da:
INTESA SANPAOLO SPA, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE E PER RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, ORA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1446/2021 depositata il 12/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– Il Tribunale di Treviso, con sentenza in data 8.11.2018, ha accolto per quanto di ragione la domanda che la società RAGIONE_SOCIALE aveva originariamente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e poi, all’esito della riassunzione del processo interrotto per l’apertura della procedura concorsuale nei confronti della convenuta, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a. sull’assunto dell’intervenuta successione della seconda alla prima nel rapporto controverso: precisamente il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione Coatta Amministrativa mentre l’ha accolta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ritenendo che la stessa fosse effettivamente succeduta nella titolarità del rapporto controverso; ha, quindi, nel merito, dichiarato la nullità parziale dei due contratti di conto corrente (uno acceso il 4.4.1995 e l’altro il 6.5.1999), stipulati con l’allora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Castelfranco RAGIONE_SOCIALE, accertando che sui medesimi erano state annotate sino al 31.3.2011 poste a debito illegittime o non validamente pattuite per complessivi € 64.987,70.
– La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE
2.1- Quanto alla contestata legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che riteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente riconosciuto la propria successione nel rapporto di conto corrente oggetto di causa assumendo che i crediti controversi oggetto del giudizio erano compresi nelle «attività escluse» ai sensi dell’art. 3.1.4 del contratto di cessione stipulato il 26.6.2017 -ha osservato che:
a) secondo l’art. 3, comma 1 lettera c) D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 dovevano restare escluse dalla cessione, tra l’altro, «(…) c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività »; dunque non restavano escluse dalla cessione quelle posizioni (come quella in esame) la cui controversia era già in essere al momento della cessione, ma solo le posizioni con controversia insorta successivamente anche se relative a atti o fatti incorsi prima;
b) il contratto di cessione di azienda in data 26.6.2017, a sua volta, nell’ individuare le «passività incluse» e quelle «escluse» dalla cessione, all’art. 3.1.2, lett. b cap. (vii) ha previsto quali «passività incluse» « i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. ‘Incentivi Welfare’ (di seguito il ‘Contenzioso Pregresso’ nonché i relativi fondi) »;
c) perciò tanto il D.L. quanto il contratto di cessione indicavano come criterio discretivo tra passività in contestazione cedute e non cedute quello della pendenza o meno di una controversia al momento dell’apertura della LCA; e ciò a prescindere dal fatto che la stessa si riferisca a rapporti ancora pendenti o a rapporti già estinti, giacché, l’espressione volta ad individuare le « passività incluse» di cui all’art. 3.1.2 lett. b, del contratto (« i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di RAGIONE_SOCIALE che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria ») doveva ritenersi utilizzata non nel senso di ricomprendere nel perimetro solo quelle passività attinenti a rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria da parte di RAGIONE_SOCIALE San Paolo quale successore nell’azienda, « bensì a individuare le categorie di rapporti
inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria che abbiano generato quelle passività (quali ad esempio mutui bancari, rapporti di c/c, etc.)» ;
d) del resto, l’art. 4 lett. c del DL n. 99/2017 che prevede che venga concessa « la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull’adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni » – fa unicamente riferimento ai «contenziosi pregressi», senza distinguere se gli stessi si riferiscano a rapporti esauriti o meno all’epoca della messa in LCA di RAGIONE_SOCIALE, laddove sarebbe inconcepibile una garanzia prestata dallo Stato per contenziosi rispetto ai quali nessun onere fosse assunto da RAGIONE_SOCIALE San Paolo;
detto ragionamento non risultava scalfito dal secondo atto ricognitivo del contratto di cessione, stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE San Paolo in data 19/1/18, laddove all’art. 1 -rubricato « Criteri di ripartizione del Contenzioso e degli oneri di difesa »-e l’All. 1.1 al punto 4 – precisa che rimane in capo alla LCA il « contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a rapporti estinti », poiché detta previsione non poteva derogare a quanto previsto dal contratto di cessione di azienda del 26.6.2017 e ancor prima dal legislatore con il D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 nel senso che non era opponibile ai terzi essendo vincolante solo tra le parti e non opponibile al creditore ceduto (ovvero la società appellante RAGIONE_SOCIALE);
f) infine la cessione a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non poteva essere esclusa neppure ai sensi dell’art. 3.1.4 del contratto di cessione del 26.6.2017, non trattandosi di un rapporto della banca cedente «in sofferenza».
2.2Nel merito, poi, la Corte d’appello ha respinto i motivi di gravame osservando: (a) che la questione della unitarietà del rapporto (riferito a due contratti di c/c in continuità) era rimasta pacifica in primo grado essendo l’argomentazione in tal senso dell’attore rimasta incontestata anche in fatto; fermo che, in ogni caso, si trattava di questione irrilevante non conducendo alle conseguenze prospettate dall’appellante, né con riferimento al dedotto difetto di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – poiché ciò che rilevava era la pendenza della lite al momento della apertura della LCA, non se riguardasse rapporti aperti o chiusi – né con riferimento all’eccepita prescrizione di ogni pretesa, poiché l’eccezione non era stata tempestivamente svolta con riferimento all’allegazione del carattere solutorio delle rimesse in conto ultradecennali, come affermato dal giudice di prime cure senza impugnazione in appello; b) le carenze documentali contestate (circa la completezza degli estratti conto) non avevano limitato la attendibilità complessiva delle risultanze della CTU, dovendosi ricordare che, quanto alla produzione degli estratti conto, la giurisprudenza di legittimità aveva precisato che il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca non è tenuto alla produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde (nella specie la CTU contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte meritava adesione per la puntualità ed accuratezza del contenuto della relazione); c) quanto alla contestata esclusione degli interessi anatocistici, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, neppure dopo la delibera CICR la capitalizzazione trimestrale era stata applicata legittimamente in quanto sarebbe stata necessaria una pattuizione scritta specifica, come affermato -dopo la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 – dalla giurisprudenza di legittimità.
3. – Avverso detta sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di cassazione, corredato di memoria. Ha resistito RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione al contratto di cessione del 26.6.2017 e degli articoli 2, 3 e 4 del D.L. 99/2017. La sentenza impugnata sarebbe errata in punto legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, perché – ritenendo criterio discretivo tra le passività cedute e non cedute a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE solo quello della pendenza o meno di una controversia al momento dell’apertura della LCA la Corte d’Appello aveva fatto prevalere una interpretazione sbagliata del D.L. n. 99/2017 che non teneva conto della volontà delle parti come esplicitata nel contratto di cessione 26.6.2017 alla luce complessiva delle clausole contrattuali.
In sintesi -osserva la ricorrente – le norme del D.L. 99/2017 hanno affidato alle parti del contratto di cessione il potere di delineare il perimetro delle passività cedute circoscrivendo a quel perimetro la responsabilità (anche verso i terzi) della cessionaria Intessa RAGIONE_SOCIALE, e alla luce di quest’ultimo il parametro temporale della pendenza o meno della lite al momento dell’apertura della LCA indicato nel DL 99/2017 non sarebbe sufficiente per determinare i contenziosi, nel concreto, ceduti, dovendo a detto effetto indagarsi anzitutto l’oggetto del contenzioso e se esso aveva o meno ad oggetto ad un rapporto giuridico ceduto.
La Corte d’Appello avrebbe, invece, completamente ignorato la circostanza dell’inscindibile legame tra il contratto di cessione d’azienda e il D.L. 99/2017, e, soprattutto che quest’ultimo aveva recepito la preventiva offerta vincolante di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, formulata nell’ambito di una procedura individuata dallo Stato per consentire l’ordinato
svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche venete in LCA.
La struttura del contratto tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in LCA e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in aderenza alle indicazioni del D.L. sulle Banche RAGIONE_SOCIALE ed alla finalità di preservare la continuità dei rapporti di clientela esistente, esprimeva, una netta separazione tra l’« Insieme Aggregato » oggetto di cessione e le altre attività e passività, espressamente escluse, e riguardava quindi un perimetro segregato di rapporti nel quale erano inclusi anche i contenziosi civili relativi a giudizi (diversi dalle controversie con i soci azionisti ed obbligazionisti) pendenti alla data di vigenza del contratto, con esclusione, tuttavia, della macro categoria dei rapporti relativi ai crediti deteriorati (ceduti dai Commissari Liquidatori a RAGIONE_SOCIALE – poi RAGIONE_SOCIALE– che li ha acquistati per il tramite del Patrimonio Destinato «RAGIONE_SOCIALE» costituito con D.M. 22.02.2018), delle obbligazioni subordinate, nonch é́ delle partecipazioni e degli altri rapporti giuridici considerati «non funzionali» in quanto estranei al futuro esercizio dell’impresa bancaria.
La sentenza impugnata sarebbe quindi errata soprattutto nella parte in cui valorizza – senza comprendere il senso completo – in maniera atomistica l’art. 3.1.2. (b) del contratto di cessione del 26.6.2017, dando rilievo al solo criterio della pendenza della lite e ritenendo che il criterio della funzionalità « all’esercizio dell’impresa bancaria » (indicato come incipit dell’art. 3.1.2. b) stesso) servirebbe solo a escludere passività che non traessero origine da un rapporto di natura bancaria (al fine di escludere, ad esempio, i rapporti con fornitori, personale, utenze etc…): interpretazione che andrebbe contro l’espressa comune volontà esplicitata dalle parti volta a far sì che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – come da propria offerta vincolante -si facesse carico delle sole passività funzionali alla sua propria attività di impresa, e cioè all’attività bancaria che avrebbe continuato dopo il 26.6.2017; invero nella categoria delle «Attività Incluse» erano
ricompresi i rapporti di conto corrente laddove «funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria» di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ovvero ancora in corso alla data della cessione (dunque non estinti) e, soprattutto, « trasferiti ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perché ancora ‘in bonis’ alla data di esecuzione » ovvero -sostiene la ricorrente – non appartenenti alla categoria dei rapporti deteriorati da prima del 25.6.2017, esclusi dal perimetro della cessione ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e compresi, invece, in quella a favore di RAGIONE_SOCIALE).
Pertanto, conclude la ricorrente, il credito in questione, pur oggetto di contenzioso pendente, non poteva ritenersi «Attività inclusa» nel perimetro della cessione, bensì «passività esclusa»: invero, da un lato, quale rapporto «aperto» riferito al c/c n. 46503 intestato ad RAGIONE_SOCIALE era certamente classificato come «inadempienza probabile» alla data di esecuzione del contratto (come da visura estratta dalla Centrale Rischi presso la RAGIONE_SOCIALE d’Italia che attestava che detto rapporto era stato classificato contabilmente da RAGIONE_SOCIALE in bonis, come rapporto «AD INCAGLIO» risultando in capo alla correntista un’esposizione debitoria rientrante nella categoria delle «inadempienze probabili -crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni » ); d’altro lato, il rapporto relativo al c/c n. 845711 si era estinto già il 07.06.1999 e non poteva quindi, certamente, essere trasferito ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Spa.
Infine, errato era anche il riferimento all’art. 4, comma I, lettera c) del DL 99/2017 in quanto riferito a tutti i contenziosi pregressi, giacché dalla predetta norma poteva solo ricavarsi che il legislatore aveva individuato un importo massimo della garanzia statale a favore del cessionario, utilizzando come parametro (anche) l’ipotesi in cui la soccombenza nei giudizi pendenti quelli in astratto cedibili – superasse le somme accantonate a fondo rischi dalle Banche RAGIONE_SOCIALE e ciò perché, nella complessa operazione di salvataggio delle due Banche RAGIONE_SOCIALE, non vi era stato il tempo di effettuare alcuna preventiva due diligence su RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE onde parametrare gli aiuti di Stato, effettuata solo dopo la stipula del contratto di cessione 26.6.2017.
-Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art 81 c.p.c. nella parte in cui riconosce una legittimazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE indipendentemente dalla titolarit à̀ dei rapporti contrattuali oggetto di giudizio.
Con detto motivo la ricorrente deduce -ancora – che il principale elemento di discrimine tra i rapporti ceduti e quelli non ceduti ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE andava indagato non nella pendenza del processo ma nell’oggetto del contenzioso, che deve essere collegato ad rapporto giuridico ceduto, e che l’interpretazione del giudice di secondo grado -laddove riconosce una responsabilità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il solo fatto della pendenza della controversia giudiziaria alla data della cessione violerebbe il principio disposto dall’art. 81 c.p.c. a norma del quale, salva diversa previsione di legge, nessuno può stare in giudizio, in nome proprio, in relazione a una situazione giuridica sostanziale altrui; mentre secondo la sentenza impugnata – sulla base di una erronea interpretazione della legge e del contrato del contratto di cessione – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe tenuta a stare in giudizio, in nome proprio, in relazione ad un accertamento su rapporti sostanziali altrui.
3.I primi due motivi con cui si censura l’erronea inclusione del credito nella cessione del 26.6.17 sono infondati, previa correzione della motivazione della decisione ex art. 384 comma 4 c.p.c.
La questione affrontata dai giudici di merito, qui riproposta è se le cessioni di azienda del 26 giugno 2017 poste in essere tra le liquidazioni coatte amministrative di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, quali cedenti, e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria, abbiano interessato anche i debiti litigiosi delle dette Banche RAGIONE_SOCIALE oggetto di giudizi pendenti in essere a quella data.
Questa Corte ha già affrontato detta questione in particolare con la recente ordinanza n. 15670/2025 ove ha affermato il principio di diritto che in tema cessione di azienda stipulata ex D.L. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017 rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che RAGIONE_SOCIALE non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso.
Con un ragionamento decisorio che il Collegio condivide, per il quale si rimanda al citato precedente, questa Corte ha individuato il criterio discretivo per affermare l’inclusione o meno nella cessione d’azienda in argomento di un rapporto bancario oggetto di contenzioso pendente all’epoca della cessione (e quindi per affermare il subentro nel relativo contenzioso) nella persistenza o meno del rapporto bancario stesso a quell’epoca, il che conduce a concludere che va certamente disatteso il ragionamento decisorio che ha portato, nel caso di specie, la Corte d’appello di Venezia a respingere l’eccezione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE circa l’effettiva titolarità del rapporto controverso (impropriamente dedotta in termini di carenza di legittimazione passiva) in quanto il medesimo si basa, invece, sulla pendenza o meno della controversia al momento dell’apertura della LCA quale criterio discretivo della inclusione o meno della relativa posizione sostanziale nel perimetro della cessione di cui al contratto 26.6.2017.
Come affermato da Cass. n.15670/2025 cit. invero il dato essenziale è quello per cui il D.L . n. 99 del 2017 ha devoluto all’autonomia privata l’individuazione delle attività e passività da cedersi, pur vietando che l’operazione di cessione includesse specifiche poste (v. art. 3 del D.L. n. 99 del 2017) perciò la riferibilità a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa che si faccia
valere in giudizio « non discende dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di legge (…), quanto dall’ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione » (Corte cost. sent. n. 225 del 2022, cit.).
3.1.- Pertanto va condivisa la censura che la ricorrente muove alla sentenza gravata per aver interpretato l’art. 3. comma 1 lett. c) senza tener conto del congegno regolatorio complessivo, e averne dedotto, quindi, più di quanto lo stesso fosse destinato a statuire, giacché laddove afferma che « restano in ogni caso escluse dalla cessione (…) c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività » va intesa solo per quanto afferma, e non nel senso per cui, viceversa, sono «incluse» nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa (come nella specie conclude la sentenza impugnata) poiché il decretolegge individua con efficacia cogente solo i rapporti, i quali « restano in ogni caso esclusi dalla cessione », e rimette ai contraenti, la cui volontà va interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l’individuazione di quanto è ulteriormente escluso (o ricompreso nella cessione).
Ne discende che per individuare i rapporti che in concreto sono stati ceduti e, di conseguenza, verificare il fondamento della pretesa legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, occorre guardare al contratto di cessione -che, nello specifico congegno pensato dal legislatore, è uno strumento di attuazione del programmato intervento normativo e, quindi, vincolante per i terzi -il quale, all’art. 3.1.2, lett. b), identifica le «Passività Incluse» nei «debiti, passività, obbligazioni e impegni (…) che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria», laddove il criterio discretivo della inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa riguarda anche il « contenzioso pregress o» nel senso che non ogni contenzioso pendente al momento
della stipula della cessione può essere considerato «incluso», ma solo quelli, appunto, non solo «inerenti» ma anche «funzionali» all’attività bancaria; locuzione questa – come già affermato condivisibilmente da questa Corte (v.Cass. n.15670/2025 cit.) che « ha riguardo non all’«attività bancaria», e cioè a quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall’esercizio del credito (art. 10 T.U.B .), ma all’«impresa bancaria»: e l’impresa in questione si identifica, sul piano oggettivo, con l’azienda (in quella parte dell’azienda) oggetto di cessione. Tutti i rapporti che fanno capo all’impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria, risultano «inerenti e funzionali» ad essa, nel senso che rientrano nell’azienda, intesa come universitas comprendente beni materiali e immateriali, diritti, obblighi e rapporti giuridici unificati dalla destinazione al fine comune dell’esercizio dell’impresa».
Ne consegue, che è priva di fondamento l’idea per cui un rapporto di conto corrente sia compreso nella cessione dell’azienda bancaria e un rapporto di fornitura di beni strumentali allo svolgimento dell’attività bancaria invece non lo sia (come ha ritenuto la Corte d’Appello nella sentenza qui gravata) giacché entrambi sono rapporti aziendali e, come tali, risultano essere inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria intesa nella sua tipicità. La soluzione interpretativa accolta dal giudice territoriale nella specie, quindi, che fa leva sull’inerenza e funzionalità delle passività alla categoria dei rapporti bancari, non può essere seguita perché trascura di valutare che le parti non hanno considerato «l’attività» bancaria, quanto piuttosto «l’impresa» bancaria e come puntualmente si osserva nel precedente citato -considerato che la dimensione oggettiva dell’impresa, ossia l’azienda, è per definizione (art. 2555 c.c.) comprensiva di tutti i rapporti che sono inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa stessa, nella accezione di significato censurata la specificazione contrattuale in esame risulterebbe inutile, «in quanto
iterativa della norma che definisce in termini generali l’azienda, vale a dire il plesso di cui è stato programmato il trasferimento» .
3.2- Si deve concludere che con la locuzione in esame le parti abbiano inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria, ovvero a quelle passività attinenti a rapporti non esauriti alla data della cessione e per questo ancora funzionali nel senso predetto (in coerenza, peraltro, con l’interesse manifestato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’operazione di «salvataggio» delle Banche RAGIONE_SOCIALE ed esplicitato nelle premesse del contratto di cessione).
Del resto -precisa ancora questa Corte (v. Cass. n.15670/2025 cit.) -confermano detta interpretazione, da un lato il fatto che « diversamente nemmeno si spiegherebbe il motivo per cui dalla cessione sono stati esclusi i rapporti in sofferenza : sarebbe poco coerente, invero, che, nella specie, la cessionaria, non subentrata nei rapporti in atto in cui il debitore non era un buon pagatore, rapporti che è difficile dire non ineriscano all’esercizio dell’impresa bancaria (tutte le banche, infatti, hanno rapporti in sofferenza), lo sia, invece, nelle obbligazioni restitutorie dell’indebito e/o risarcitorie concernenti rapporti già estinti al momento della cessione medesima» ; dall’altro il comportamento delle parti successivo al contratto di cessione – pure invocato nella specie dalla ricorrente nel denunciare la violazione dell’art. 1362, comma 2, c.c. -giacché nel «secondo accordo ricognitivo» (concluso in data 17 gennaio 2018) l’esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti (sancita al punto 4 dell’Allegato 1.1) è stata ribadita dai commissari liquidatori delle due Banche RAGIONE_SOCIALE in LCA e da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con efficacia, appunto, meramente ricognitiva degli accordi già sanciti e desumibili dall’interpretazione del contratto di cessione qui considerata conforme a legge e, proprio per tale ragione,
munita -diversamente da quanto affermato nella sentenza qui gravata (v. pag. 16) della medesima efficacia verso i terzi attribuita dall’art. 3 del D.L. n. 99 del 2017 al contratto di cessione. Come è stato osservato, il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, ma un parametro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che, esprimendo l’intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l’art. 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione (Cass. 12 dicembre 2023, n. 34687).
3.3 -Concludendo sul punto ritiene, dunque, questo Collegio che, correttamente applicando i principi di ermeneutica contrattuale, l’unica lettura possibile del contratto di cessione de quo è quella per cui la pendenza della lite non può ritenersi un criterio sufficiente, da solo, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad RAGIONE_SOCIALE, in quanto una passività, benché oggetto di un contenzioso pendente al 26 giugno 2017, ben potrebbe non integrare il requisito della inerenza e funzionalità all’impresa bancaria della odierna controricorrente. Né a tale conclusione osta il rilievo – pure svolto nella sentenza gravata -che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abbia percepito somme dallo Stato in relazione alla cessione di cui si discute e che ciò non si giustificherebbe ove quei rapporti estinti fossero davvero fuori della cessione, poiché come già osservato da questa Corte con argomento del tutto condivisibile (v.Cass. n.15670/2025 cit.) « l’ambito della cessione deve essere desunto dal contratto, riguardo al quale quella considerazione non ha alcuno spazio, nel senso che non si colloca nell’ambito delle norme di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.».
3.4- Se quanto detto vale ad accogliere la censura che la ricorrente muove alla sentenza gravata con i primi due motivi di ricorso in punto
erroneità della motivazione, non è tuttavia idoneo a cassare la decisone, essendo invero corretto il dispositivo di rigetto.
Invero circa il rapporto oggetto di contenzioso la ricorrente deduce – in fatto – che si trattava di passività esclusa per due ragioni: a) da un lato, quale rapporto «aperto» riferito al c/c n. 46503 intestato ad RAGIONE_SOCIALE era certamente classificato come «inadempienza probabile» alla data di esecuzione del contratto (come da visura estratta dalla Centrale Rischi presso la RAGIONE_SOCIALE d’Italia che attestava che detto rapporto era stato classificato contabilmente da RAGIONE_SOCIALE in bonis, come rapporto «AD INCAGLIO» risultando in capo alla correntista un’esposizione debitoria rientrante nella categoria delle «inadempienze probabili -crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni » ); b) d’altro lato, il rapporto relativo al c/c n. 845711 si era estinto già il 07.06.1999 e non poteva quindi, certamente, essere trasferito ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Spa.
Entrambi gli argomenti riguardano un accertamento «in fatto» sul quale in realtà si è formato un giudicato di segno opposto.
3.4.1- Sotto il primo profilo va rilevato che la sentenza gravata ha ritenuto ( v. pag. 17) che « trattandosi di un preteso credito della appellante (derivante da un indebito oggettivo e in tal senso l’appellante formula domanda restitutoria), non si può neppure sostenere che non sia intervenuta la cessione a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 3.1.4 del contratto di cessione di azienda del 26.6.2017 non trattandosi di un credito della banca ‘ in sofferenza’»; ha cioè certamente escluso che il rapporto oggetto del contenzioso fosse escluso dalla cessione a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perché non si trattava di un credito « in sofferenza».
Orbene, rispetto a detta affermazione non è stato proposto specifico motivo di cassazione, invero la ricorrente discorre nel primo motivo del fatto che secondo l’art. 3.1.4 (b) del contratto di cessione a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano escluse dal perimetro della stessa « i crediti di BPV classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di
Esecuzione come ‘sofferenze’, come ‘inadempienze probabili’ (…) e/o come ‘esposizioni scadute’ (…) e i relativi rapporti contrattuali », ovvero i crediti deteriorati e compresi, perciò, nella cessione a favore di RAGIONE_SOCIALE, e si sofferma, altresì, sul fatto che il credito rinveniente dal rapporto «aperto» riferito al c/c n. 46503 intestato ad RAGIONE_SOCIALE era classificato come «inadempienza probabile» alla data di esecuzione del contratto, tanto che RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, era intervenuta nel giudizio ed aveva affermato che lo stesso era ricompreso nella cessione dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti a RAGIONE_SOCIALE e compresi nel Patrimonio Destinato denominato ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ costituto con D.M. 22.2.2018.
T uttavia, non ha impugnato l’affermazione contenuta nella sentenza che nega il fatto che il credito andasse in effetti così classificato. Perciò sul punto si è formato un giudicato.
3.4.2 -Sotto il secondo profilo ovvero l’avvenuta estinzione del rapporto relativo al c/c n. 845711 già in data 07.06.1999 va rilevato che nel respingere il motivo d’appello sub c) con cui l’odierna ricorrente lamentava l’erroneità della sentenza di primo grado laddove aveva considerato il contratto n. NUMERO_DOCUMENTO e quello successivo n. NUMERO_DOCUMENTO (nel quale il saldo del primo è confluito) come appartenenti ad un unico rapporto, ha rilevato che – fermo che, in ogni caso, si trattava di questione irrilevante non conducendo alle conseguenze prospettate dall’appellante -la questione della unitarietà del rapporto (in quanto frutto di continuità) era rimasta pacifica in primo grado, essendo l’argomentazione in tal senso dell’attore rimasta incontestata dall’attore. (v. sent. paq. 18), e neppure su tale affermazione la ricorrente ha proposto un motivo di gravame.
3.5- Perciò si è formato un giudicato: a) sulla continuità ed unitarietà del rapporto di conto corrente oggetto di contenzioso; b) sul fatto, che il rapporto di c/c n. 46503 ( in cui era confluito il primo) fosse «aperto»; c) sul fatto che detto rapporto non fosse in sofferenza.
Ne consegue che i due motivi di ricorso primo e secondo vanno respinti ex art. 384 comma 4 c.p.c.
-Il terzo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui ha ritenuto adeguatamente provata la domanda della correntista nonostante le gravi carenze documentali. Reputa la ricorrente che la Corte abbia errato per essersi discostata dall’orientamento per cui il correntista, al pari della RAGIONE_SOCIALE quando agisce per il recupero del credito, deve fornire l’esatta e completa ricostruzione del rapporto, laddove il precedente di legittimità richiamata avrebbe imposto solo un onere al giudice di merito di vagliare l’opportunità di integrare le prove mancanti in altro modo senza sovvertire i principi di base da tempo espressi per cui è onere della parte attrice produrre la serie ininterrotta di estratti conto, a partire dall’inizio del rapporto, in assenza dei quali è impossibile per il Tribunale procedere all’accertamento di un saldo diverso da quello risultante allo stato attuale. In difetto della produzione della serie completa degli estratti conto del rapporto non pu ò̀ che essere pronunciata sentenza di rigetto nel merito delle domande attoree, giacché la CTU non pu ò̀ sopperire all’inerzia della parte, ma può essere di ausilio solo quando la parte abbia ottemperato al rigoroso onere della prova sulla stessa incombente, e non può utilizzata allo scopo di sopperire al macroscopico deficit probatorio dell’attrice traducendosi ciò in una palese violazione del principio di ripartizione dell’onere della prova
4.1 – Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo: le regole sull’onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria -secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) – e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie (v. Cass.
n.9863/2023) perciò non è censurabile la decisone gravata per avere la Corte ritenuto che il Tribunale avesse legittimamente proceduto all’accertamento di un saldo diverso da quello nominale in difetto della produzione della serie completa degli estratti conto del rapporto attraverso la ricostruzione operata dalla CTU, non configurandosi alcuna violazione dell’art. 2697 c.c. sotto il profilo della ripartizione dell’onere probatorio; per il resto la Corte di merito ha fatto applicazione della giurisprudenza di legittimità (fra le tante v.Cass n. 22290/2023; n. 20621/21) per cui in tema di rapporti bancari, ai fini dell’accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori; invero la produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio, secondo l’insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato (Cass. n. 10293/2023); per cui la censura degrada a questione di congruità probatoria della CTU, e dunque di merito, insindacabile nella presente sede.
5.- In conclusione il ricorso va respinto.
6.- Le spese di lite possono essere compensate in considerazione del fatto gli argomenti difensivi della parte resistente formalmente vincitrice circa la titolarità del rapporto oggetto di contenzioso in capo a RAGIONE_SOCIALESanPaolo sono risultati fallaci, e che la questione posta dai contenziosi generati dalla complessa operazione giuridica illustrata era del tutto nuova ed è stata decisa solo di recente da questa Corte. Ai sensi del
D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 28.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME