Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22710 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22710 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29561/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME ed NOME COGNOME
– ricorrente principale –
contro
elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrenti principali e ricorrenti incidentali – e contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE
– intimata principale e incidentale e contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa
– intimata incidentale – avverso la sentenza n. 646/2020 del la Corte d’Appello di Venezia, depositata il 19.2.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (all’epoca società cooperativa per azioni) ottenne decreto ingiuntivo ed iscrisse ipoteca nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dei soci e garanti NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali proposero opposizione eccependo molteplici inadempimenti della banca agli obblighi imposti agli intermediari finanziari, formulando domanda riconvenzionale per la restituzione di somme versate indebitamente e per il risarcimento danni, anche denunciando l’iscrizione di ipoteca su beni di valore eccessivo rispetto all’importo dovuto.
Il Tribunale di Vicenza accolse parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento della minor somma di € 47.490,40 , in linea capitale, e ordinando alla banca di rid urre l’iscrizione di ipoteca.
Proposta impugnazione dagli attori-opponenti contro la sentenza di primo grado, il processo subì interruzione, perché Banca Popolare di Vicenza S.p.A. era stata posta in liquidazione coatta amministrativa , e venne riassunto dall’appellante, sia contro la procedura concorsuale, sia nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., indicata quale cessionaria del rapporto oggetto del contenzioso.
La Corte d’Appello di Venezia accolse parzialmente il gravame, limitatamente all’individuazione dei beni sui quali restringere l’ipoteca, rigettando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Intesa Sanpaolo S.p.A. e dichiarando inammissibile l’appello incidentale proposto da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A., costituitasi, dopo la riassunzione del processo interrotto, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE
Contro la sentenza della Corte territoriale Intesa Sanpaolo S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME oltre a difendersi con controricorso, hanno proposto successivo ricorso, anch’esso articolato in sei motivi, riunito al precedente quale ricorso incidentale.
Banca Popolare di Vicenza S.p.A.RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Entrambe le parti costituite, hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale si denunciano «violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 99 del 2017 in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell’art. 1 11 c.p.c. in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
Il secondo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell’art. 111 c.p.c. in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
3. I due motivi, da valutare congiuntamente per la stretta connessione tra di loro, pongono la questione del trasferimento da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. a Intesa Sanpaolo S.p.A. -per effetto del contratto stipulato in data 26.6.2017 tra i commissari liquidatori della banca sottoposta a procedura concorsuale e Intesa Sanpaolo S.p.A., in esecuzione di quanto stabilito dall ‘ art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2017) -dei contenziosi pendenti relativi a rapporti bancari già estinti alla data della stipula di quel contratto.
Si tratta di un profilo dirimente per la decisione della controversia, in quanto l’esclusione de l rapporto contrattuale dal quale deriva la pretesa creditoria azionata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.n.c., NOME COGNOME e NOME COGNOME dall’operazione negoziale di cessione posta in essere il 26.6.2017 non può che determinare il difetto di legittimazione passiva della cessionaria Intesa Sanpaolo S.p.A., contrariamente a quanto statuito in questo caso dalla Corte d’Appello di Venezia.
3.1. I due motivi sono fondati.
3.1.1. La questione ruota intorno all’interpretazione non solo del d.l. n. 99 del 2017, ma anche del contratto di cessione, le cui disposizioni «hanno efficacia verso i terzi», come eccezionalmente previsto proprio dal medesimo decreto legge (art. 3, comma 2).
Sul tema, diversi sono stati gli orientamenti interpretativi espressi dalla giurisprudenza di merito: per un primo indirizzo rimarrebbero esclusi dalla passività cedute tutti i rapporti contrattuali estinti, anche se oggetto di contenzioso già
pendente al momento della stipula dell’accordo, in ragione della carenza del requisito dell ‘ inerenza e funzionalità all ‘ attività bancaria che deve intendersi riferito, non già all ‘ attività bancaria considerata in astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività della banca cessionaria; in altre pronunce si è invece ritenuto che il decreto legge e il contratto di cessione avessero trasferito a Intesa Sanpaolo S.p.A. anche il contenzioso pregresso già pendente, interpretando il requisito di inerenza e funzionalità all ‘ esercizio dell ‘ impresa bancaria come riferito, non alla concreta attività destinata ad essere svolta dalla banca cessionaria, ma alla mera riferibilità del rapporto contrattuale già cessato al l’oggetto tipico dell ‘ impresa bancaria.
3.1.2. Della questione si è occupata di recente anche la Corte di Cassazione e, in particolare, più volte, questa Prima Sezione, che con l’ordinanza n. 15083/2025 (cui sono seguite le ordinanze nn. 15670, 15671, 15673, 15675, 15682 e 15689, rese a conclusione della stessa camera di consiglio) ha affermato il seguente principio di diritto: « In tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca S.p.A. o Banca Popolare di Vicenza S.p.A., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo S.p.A. nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26.6.2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolo S.p.A., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. ‘ Contenzioso escluso ‘ previsto nel menzionato contratto ».
Queste, in sintesi, le argomentazioni poste a sostegno dell’opzione interpretativa seguita nelle suindicate pronunce della Prima Sezione:
i) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 220/2021 ha fornito utili elementi nella definizione dell’interazione tra il decreto-legge e il contratto di cessione, evidenziando che l’atto normativo rimette la disciplina della cessione ad un successivo contratto le cui disposizioni, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 3, «hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d ‘ Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti… » e puntualizzando che « l’art. 3 del D.L. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato il compito di determinare l’oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l’azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare ‘in ogni caso esclusi’ dal trasfer imento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c) »; a ncora, sempre nell’intento di chiarire i rapporti tra la fonte legale e quella negoziale, la pronuncia della Corte costituzionale rileva che « il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due Banche venete in liquidazione e Intesa Sanpaolo S.p.A. … richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest’ultima … del 21 giugno 2017, limitata all’acquisto ‘di certe attività, passività e rapporti giuridici fac enti capo a BP Vicenza e Veneto Banca’…, in ragione dell’aspettativa della banca cessionaria di non
caricarsi di passività non gradite … Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017 … possono, pertanto, essere qualificate come ‘norme -provvedimento’: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due banche venete in L.C.A. e il soggetto individuato ai sensi dell’art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente »; dunque la delimitazione del perimetro delle attività e passività oggetto di cessione è demandata agli accordi negoziali nel rispetto dei paletti fissati dalla norma;
ii) alla luce del descritto intreccio tra il dato normativo e quello negoziale, per stabilire la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle due banche in liquidazione coatta amministrativa occorre fare riferimento non al decreto-legge ma al contratto, avendo il primo attribuito alle parti il potere di determinare l ‘ ambito della cessione, entro i limiti fissati normativamente, riconoscendo che «il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione»;
iii) è da escludere che la previsione secondo cui non rientrano nell’ambito della cessione, ai sensi del cit ato art. 3, «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività» possa essere intesa nel senso che, a contrario , sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit , se si fosse trattato di interpretare l ‘ art. 3 sulla base delle regole di interpretazione normativa, ma il decreto-legge si limita
ad individuare con efficacia cogente taluni rapporti, «i quali restano in ogni caso esclusi dalla cessione», e rimette invece ai contraenti, la cui volontà va invece interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l ‘ individuazione di quanto ulteriormente escluso o invece ricompreso nella cessione;
iv) corollario dell’articolato congegno , che vede il decreto legge impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo, è la possibilità di diretta interpretazione da parte della Corte di Cassazione delle clausole contrattuali; ciò in quanto il contratto stipulato tra i commissari liquidatori delle menzionate Banche Venete ed Intesa Sanpaolo S.p.A., pur avendo natura negoziale e non normativa, si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi ed incide sulla regolamentazione di un ‘ ampia pluralità di rapporti, con conseguente esigenza -al pari di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell ‘ art. 360, comma 1, c.p.c. -dell ‘ adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti;
v) dal tenore letterale dell’art. 3.1.4., lett. b), del contratto di cessione si evince inequivocabilmente che, ai fini dell’inclusione delle passività nell’« Insieme Aggregato» ceduto a Intesa Sanpaolo S.p.A., non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26.6.2017) della stipulazione del contratto di cessione, ma è necessario «che si tratti di debiti che ‘ derivano da rapporti inerenti e funzionali all ‘ esercizio dell ‘ impresa bancaria ‘ »; ciò in quanto le «Passività Incluse» di cui al punto
vii dell ‘ art. 3.1.2. (b) -e cioè i contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati delle Banche Venete -costituiscono solo una esemplificazione («tra cui») delle passività cedute ad Intesa Sanpaolo S.p.A., le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte, presentare le caratteristiche definite dall ‘ incipit della disposizione in questione, ovverosia le «passività … che derivano da rapporti inerenti e funzionali all ‘ esercizio dell ‘ impresa bancaria» della cessionaria;
vi ) l’espressione «rapporti inerenti e funzionali all ‘ esercizio dell ‘ impresa bancaria» va intesa non con riferimento alla categoria generale e astratta dei rapporti bancari, come relativa all ‘ esercizio del credito e alla raccolta del risparmio, ma avendo riguardo al singolo rapporto contrattuale, valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all ‘ attività bancaria che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco; siffatta soluzione interpretativa trova conferma nel dato testuale della disposizione che non utilizza l’espressione «attività bancaria», e cioè quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall ‘ esercizio del credito (art. 10 T.U.B.), ma la diversa locuzione di «impresa bancaria», che si identifica con l ‘ azienda (con quella parte dell ‘ azienda) che è oggetto di cessione e che comprende tutti i rapporti che fanno capo all ‘ impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria o meno; le parti hanno inteso fare riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in
rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all ‘ esercizio dell ‘ impresa bancaria di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
vii ) tale conclusione è coerente con l’interesse manifestato da Intesa Sanpaolo S.p.A. nei confronti dell’operazione di salvataggio delle Banche Venete: interesse consistente nel suo rafforzamento quale realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l’obiettivo della cessionaria è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di «estrarre valore dall’acquisizione attraverso l’applicazione delle best practice del Gruppo ISP in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei confronti della ‘ nuova ‘ realtà bancaria operativa», contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
viii ) avvalora l’esclusione dalla cessione di qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti il contegno delle parti successivo al contratto di cessione costituito dalla stipula del «Secondo Accordo Ricognitivo» in data 17.1.2018, che si è ritenuto valutabile ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c.
3.1.3. Al principio di diritto affermato nelle pronunce della Prima Sezione appena citate si intende qui dare continuità, anche rinviando, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., alle più ampie motivazioni della decisione assunta contenute in quei provvedimenti. Ferma la precisazione che il «Secondo Accordo Ricognitivo», stipulato il 17.1. 2018, al punto 4 dell’allegato 1.1. , sancisce esplicitamente l ‘ esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti. E in questo senso tale a ccordo, più che valutabile ai sensi dell’art. 1362 c.c., integra
esso stesso, e rafforza alla stregua di elemento testuale di ulteriore conferma, l’interpretazione già ricavabile dalla lettura dell’atto di cessione de quo , secondo la quale la pendenza della lite non è criterio sufficiente, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad Intesa Sanpaolo S.p.A.
4. In conseguenza del l’accoglimento de i primi due motivi non occorre esaminare gli ulteriori motivi posti a sostegno del ricorso principale (il terzo: «violazione o falsa applicazione de ll’art. 2560 c.c. e degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 99 del 2017 in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell’art. 111 c.p.c. in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»; il quarto: «nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132 c.p.c. in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»; il quinto: «nullità della sentenza per omessa pronuncia su eccezione in violazione dell’art. 112 c.p.c. e/o erroneo assorbimento di questione, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 5 d.l. n. 99 del 2017 in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione dell’art. 111 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»; il sesto: «violazione dell’art. 81 c.p.c. in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui afferma la sussistenza della legittimazione passiva di ISP pur escludendone la titolarità dei rapporti contrattuali di cui è causa»), che rimangono assorbiti una volta accertato che Intesa Sanpaolo S.p.A. non è titolare del rapporto obbligatorio, né quindi legittimata a sollevare eccezioni di alcun tipo nei confronti dei controricorrenti principali.
Viene quindi in esame il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME , anch’esso articolato in sei motivi.
Il ricorso incidentale è proposto anche nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. RAGIONE_SOCIALE e in tal senso i ricorrenti conservano interesse a una decisione, posto che la sentenza del Tribunale di Vicenza, non riformata in parte qua dalla Corte d’Appello di Venezia, accertò un debito a carico della società e dei suoi garanti, che il ricorso è volto a contestare.
5.1. Il primo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
I ricorrenti attribuiscono al giudice del merito un errore nell’applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale per non avere compreso che quello stipulato tra la banca e RAGIONE_SOCIALE era un mutuo di scopo finalizzato al rientro della cliente da una esposizione determinata da una precedente illegittima operazione in derivati.
Il motivo è inammissibile, perché i ricorrenti si limitano a rilevare che la somma mutuata venne versata sul conto corrente ove era stato addebitato il passivo maturato con l’operazione in derivati, il che non basta per connotare un mutuo come mutuo di scopo. Quest’ultimo , infatti, « si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo -diretto o indiretto -ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo: è in tal caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza
dà luogo alla nullità dello stesso » (Cass. n. 15695/2024 e ulteriore giurisprudenza ivi citata).
Costituisce dunque principio acquisito -rilevante ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c. -che l ‘ operazione di ripianamento di un debito mediante l’erogazione, da parte della banca, di un importo su un conto corrente passivo del cliente non integra gli estremi del mutuo di scopo, in assenza di una specifica clausola di destinazione che integri, alterandola, la causa tipica del contratto di mutuo (Cass. n. 1517/2021).
5.2. Il secondo motivo di ricorso incidentale prospetta «nullità della sentenza per violazione dell’ art. 132 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».
Anche questo motivo è inammissibile, perché veste nei termini impropri di un vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità (per cui valgono i ben noti limiti delineati da Cass. S.u. n. 8053/2014) una generica critica di incoerenza , peraltro riferita a un aspetto che, per quanto rilevato con riferimento al motivo precedente, è tutt’altro che decisiv o (il fatto che il mutuo fosse stato stipulato anche per coprire le perdite maturate su un’operazione in derivati non basta per sostenere la tesi che si trattasse di un mutuo di scopo).
5.3. Anche il terzo motivo censura una «nullità della sentenza e del procedimento», questa volta per «per violazione dell’art. 1 12 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».
Si contesta la violazione di legge processuale per omessa pronuncia sulla domanda di nullità del contratto di mutuo per assenza di causa, in quanto la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto trattarsi di «domanda non svolta nel presente processo».
Il motivo è inammissibile perché è rivolto contro un inciso (contenuto a pag. 28 della sentenza) che non ha avuto alcuna influenza sulla decisione assunta dal giudice del merito. Questi, infatti, ha preso in considerazione l’ipotesi della nullità del contratto di mutuo e l’ha esclus a quale corollario della esclusione che si trattasse di un mutuo di scopo. Ha altresì rilevato che, anche per l’operazione in derivati, il giudice di primo grado non ne aveva accertato la nullità, ravvisando solo una responsabilità contrattuale della banca per l’ inadempimento degli obblighi informativi gravanti sul l’intermediario finanziario .
5.4. Con il quarto motivo si denunciano «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Il motivo è collegato al precedente, perché si duole che il giudice del merito non abbia rilevato d’ufficio la nullità del mutuo di scopo.
Ma il motivo è inammissibile, perché -una volta esclusa la nullità del contratto -non vi è luogo a discorrere della sua rilevabilità d’ufficio .
5.5. Il quinto motivo è volto a censurare una «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1430 e 1431 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Anche questo motivo è inammissibile, perché i ricorrenti si limitano a ribadire la tesi secondo cui il contratto di mutuo sarebbe annullabile per errore, ma senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione del giudice del merito, che ha escluso la configurabilità di vizi del consenso e, in particolare, dell’errore essenziale e della violenza morale.
5.6. Infine, il sesto motivo denuncia «nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 614 -bis c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)»
La corte territoriale ha dichiarato inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello, la domanda di fissazione di una somma di denaro dovuta dall ‘ obbligato per ogni ritardo nell ‘ esecuzione del l’ordine di restringimento dell’ipoteca .
Il motivo è inammissibile, non solo perché i ricorrenti incidentali non specificano l’interesse a proporre l’impugnazione (tenuto conto che si tratta di richiesta strumentale rispetto alla esecuzione di un capo della sentenza che potrebbe avere avuto nel frattempo spontanea esecuzione), ma anche perché la decisione del giudice a quo è «conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa » (art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.; v. Cass. nn. 20323/2024; 14461/2024).
In definitiva, accolto il primo e il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti i rimanenti motivi, nonché dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste , a carico dei ricorrenti incidentali, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso principale, dichiarando assorbiti i rimanenti motivi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del