Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15083 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15083 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 23516/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Crusinallo di Omegna (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico e legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO COGNOME, con cui elettivamente domicilia in Roma, al INDIRIZZO (Studio AVV_NOTAIO) presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Torino, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al INDIRIZZO.
–
controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa.
-intimata – avverso la sentenza, n. cron. 2023/2019, RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI TORINO depositata in data 23/12/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del giorno 30/05/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto ritualmente notificato il 24 settembre 2015, la RAGIONE_SOCIALE citò RAGIONE_SOCIALE (allora ancora in bonis ) innanzi al Tribunale di Verbania deducendo: i ) la nullità RAGIONE_SOCIALEe clausole contrattuali relative al rapporto di conto corrente affidato ed al conto anticipi collegato, entrambi chiusi a saldo zero nel marzo del 2015, riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la pattuizione di interessi debitori superiori a quello legale e la previsione di commissioni di massimo scoperto, con conseguente necessità di ricalcolo dei rapporti di dare avere e di restituzione alla correntista di quanto versato (€ 275.050,55) oltre il dovuto; ii ) la gestione illegittima del mutuo fondiario contratto con la banca il 3 settembre 2004, che aveva comportato l’applicazione di interessi usurari, con conseguente diritto RAGIONE_SOCIALEa mutuataria alla restituzione di € 29.403,99.
Si costituì la convenuta, contestando le avverse pretese e chiedendone l’integrale rigetto.
Con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe Finanza del 25 giugno 2017, n. 186, RAGIONE_SOCIALE, fu sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, sicché, con ordinanza del 31 ottobre 2017, fu ordinato l’intervento in causa, ex art. 107 cod. proc. civ., di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria di alcune attività e passività di RAGIONE_SOCIALE giusta contratto del 26 giugno 2017, e di RAGIONE_SOCIALE l.c.a.
Costituitesi queste ultime, entrambe contestando la legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che i rapporti dedotti in
giudizio erano stata estinti anteriormente al contratto di cessione suddetto, l’adito tribunale, con sentenza del 22 maggio 2018, n. 232, accolse parzialmente le domande RAGIONE_SOCIALEa società attrice, accertando crediti RAGIONE_SOCIALEa stessa verso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., affermata cessionaria dei rapporti bancari in contestazione con subentro nella posizione già di RAGIONE_SOCIALE, per complessivi € 201.871,53, e condannandola a corrispondere la somma indicata, oltre accessori e spese di causa.
Pronunciando sul gravame promosso da RAGIONE_SOCIALE contro questa decisione, l’adita Corte di appello di Torino, con sentenza del 23 dicembre 2019, n. 2023, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, così dispose: « In riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Verbania, esclude il subentro nella titolarità dei rapporti controversi in capo a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per non essere questa succeduta a titolo particolare a RAGIONE_SOCIALE in l.c.a.; dichiara improcedibili le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ora in l.c.a., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83 TUB; compensa interamente tra le parti le spese processuali di primo e di secondo grado ».
Per quanto qui di interesse, quella corte ritenne, tra l’altro, che:
« Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.l. n. 99/2017, convertito con legge n. 121/2017, le disposizioni del contratto di cessione -che i commissari liquidatori di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possono concludere secondo quanto previsto all’art. 2 hanno efficacia verso i terzi a seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione nelle forme specificamente individuate, senza necessità di adempimenti ulteriori; si richiama, tra gli altri, l’assorbimento degli adempimenti previsti dagli artt. 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, comma 1, c.c., nonché 58, comma 2, TUB; la norma precisa pure che il ‘cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione ai sensi del comma 1′, comma che prevede la possibilità di cedere ‘l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse […]’ »;
b ) « Occorre […] verificare se i rapporti contrattuali, cui ineriscono le domande di accertamento e di ripetizione oggetto del contendere, rientrino, o meno, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa cessione di azienda effettuata da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE: a tal fine è necessario esaminare il contratto del 26.6.2017, la cui valenza […] non si può affermare limitata solo ai rapporti tra le parti ma è opponibile, in base al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 cit., anche ai “terzi” interessati e, in particolare, il suo oggetto, delineato all’art. 1.1.1 con rimando all’art. 3 »;
c ) l’art. 3 individua « gli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall’Insieme Aggregato e in particolare, secondo l’art. 3.1.4., ‘restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte RAGIONE_SOCIALE‘insieme aggregato e non possono né potranno essere acquisiti da ISP: i crediti classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come sofferenze, come inadempienze probabili (cd. unlikely to pay) e/o come esposizioni scadute (cd. past due) e i relativi rapporti contrattuali’; l’art. 3.1.4 ., alla lett. B), individua le passività escluse e precisa al punto vi) che è escluso qualsiasi contenzioso, anche se riferibile ad Attività e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso e i relativi fondi, con la precisazione che ‘per evitare equivoci’ le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non oggetti di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati esclusi dall’Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività escluse e tra i rapporti giuridici non ceduti »;
d ) « Le ragioni creditorie fatte valere utilmente da RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado sono relative a un conto corrente che si assumeva assistito fin dall’inizio da apertura di credito, su cui erano appoggiati altri conti accessori, e ad un contratto di mutuo (in relazione al quale le pretese RAGIONE_SOCIALEa società sono state ritenute infondate dal primo Giudice): tutti i rapporti controversi erano già chiusi al 30.3.2015, con saldo zero; l’attrice appellata ha agito, quindi, per la ridefinizione dei rapporti di dare-avere tra le parti prospettandosi creditrice RAGIONE_SOCIALEa banca; i rapporti bancari
di cui si discute non potevano essere considerati al momento RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEa posizione economica di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in l.c.a. ai fini RAGIONE_SOCIALEa cessione, come un debito certo RAGIONE_SOCIALEa banca che, anzi, risultava non avere più alcun tipo di rapporto con la RAGIONE_SOCIALE; la pretesa creditoria di quest’ultima era ciò che, attraverso il giudizio intentato e ancora in itinere al momento RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione RAGIONE_SOCIALEa banca a l.c.a., doveva essere dimostrato »;
e ) « Si deve, pertanto, ritenere che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3.1.4. B) del contratto di cessione sopra esaminato, i rapporti negoziali di cui si discute, estinti senza pendenze nel marzo 2015 e, quindi, in epoca ben precedente alla messa in liquidazione coatta amministrativa RAGIONE_SOCIALEa banca e al conseguente contratto di cessione di ramo d’azienda, rapporti ai quali inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell’ambito di questo giudizio da RAGIONE_SOCIALE, non si siano trasferiti a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE, ma facciano parte proprio RAGIONE_SOCIALE‘Attivo-Passivo Escluso: ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di RAGIONE_SOCIALE e, di conseguenza, nessuna successione di RAGIONE_SOCIALE è intervenuta nella posizione processuale di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALEe disposizioni specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di RAGIONE_SOCIALE ».
Per la cassazione di questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., mentre è rimasta solo intimata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. in l.c.a.
3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, investita RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa controversia, con ordinanza interlocutoria del 7 maggio/11 giugno 2024, n. 16164, considerato che « Il ricorso pone questioni, involgenti il nesso tra normativa speciale sulle cd. banche RAGIONE_SOCIALE la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge, la cessione RAGIONE_SOCIALEe passività a RAGIONE_SOCIALE, che è opportuno siano trattate in un unico contesto assieme ad altri vari ricorsi che analogamente le propongono », ha ritenuto necessario rinviare la causa nuovo ruolo.
3.2. Successivamente è stata fissata l’odierna adunanza camerale, in prossimità RAGIONE_SOCIALEa quale soltanto RAGIONE_SOCIALE ha depositato altra memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico formulato motivo di ricorso, rubricato « Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ., art. 3, comma 1, lett. c), del d.l. 25 giugno 2017, n. 99 », contesta « l’esegesi operata dalla Corte d’Appello in ordine alla decisiva questione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta (o non) cessione da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE del rapporto negoziale o, più precisamente, del contenzioso pendente tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE costituito dal giudizio civile rubricato al n. 2231/2015 r.g. Tribunale di Verbania da cui è scaturito il giudizio di appello sfociato nella sentenza e, infine, il presente ricorso per Cassazione. Ancora più precisamente, le doglianze che vengono qui proposte attengono alla interpretazione del predetto contratto, resa dalla Corte d’Appello alle pagine 12-13-14 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata relativamente alle clausole 1.1.1., 3.1.1., 3.1.2., lett. b), con specifico riferimento al punto vii), e 3.1.4., lett. b) », tutte riprodotte nel corpo del motivo. Si assume che l’interpretazione « resa del contratto di cessio ne contrasta frontalmente con le regole RAGIONE_SOCIALE‘ermeneutica contrattuale, non tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa comune intenzione RAGIONE_SOCIALEe parti quale risultante in modo inequivoco sia dal tenore letterale del contratto, sia dall’esame complessivo e sistematico RAGIONE_SOCIALEe clausole contrattuali, peraltro conformatesi al disposto del d.l. n. 99/2017 ». Si puntualizza, inoltre, che « Non si tratta qui di propugnare una diversa e migliore interpretazione del contratto rispetto a quella ricavabile dalla decisione impugnata (che sarebbe questione di fatto non sollevabile in questa sede), ma di constatare che la Corte di Appello si è posta al di fuori dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ».
Tale censura pone lo specifico problema riguardante il se, nelle cause pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (per il prosieguo anche ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘) con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.,
giusta l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, si verifica, o non, il subentro di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale RAGIONE_SOCIALEe banche medesime. In altri termini, occorre stabilire se quelle controversie rientrano nel cd. « Contenzioso pregresso » (cfr. parag. 3.1.2., sub lett. b], [vii] di detto contratto ) , in cui è sicuramente subentrata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, oppure nel cd. « Contenzioso escluso » (cfr. parag. 3.1.4., sub lett. b], [vi] del medesimo contratto) in cui tanto non si è verificato.
2.1. È opportuno rimarcare, allora, che, su tale questione, si rinvengono contrapposti indirizzi ermeneutici nella giurisprudenza di merito, entrambi mossi dalla necessità di individuare l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa cessione attraverso l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe relative clausole del contratto del 26 giugno 2017.
Secondo alcune decisioni, le « Passività Incluse » presupporrebbero anzitutto la compresenza di tre requisiti, la funzionalità ed inerenza del rapporto all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività bancaria, la risultanza dalle scritture contabili e l’ espressa individuazione, ma rimarrebbero altresì circoscritte ai soli contenziosi che, in presenza di tali requisiti, fossero pendenti alla data RAGIONE_SOCIALEa cessione. Per conseguenza, rimarrebbe estraneo all’ambito RAGIONE_SOCIALEe « Passività Incluse » il contenzioso concernente rapporti estinti, in ragione RAGIONE_SOCIALEa carenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘inerenza e funzionalità all’attività bancaria, giacché, come è stato osservato da un giudice di merito, « né sul piano RAGIONE_SOCIALEa logica, né su quello RAGIONE_SOCIALEa razionalità, né su quello RAGIONE_SOCIALE‘economia di banca può ragionevolmente sostenersi che le posizioni giuridiche passive derivanti da un rapporto già estinto alla data RAGIONE_SOCIALEa cessione siano inerenti e funzionali nel senso indicato: si tratta, con evidenza, di situazioni giuridiche affatto sganciate dall’attività bancaria considerata in prospettiva futura e secondo la logica RAGIONE_SOCIALEa cessione aziendale ». Viene osservato, insomma, che inerenza e funzionalità devono intendersi riferite non già all’attività bancaria considerata in astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività RAGIONE_SOCIALEa banca cessionaria.
Altre pronunce, conformi ad un orientamento che pare essere, però, ormai quantitativamente recessivo, sembrano intendere, invece, il punto vii ) RAGIONE_SOCIALE‘art. 3.1.2., lett. b) del menzionato contratto di cessione (« contenziosi civili … relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie » ivi menzionate) come autonoma voce di « Passività Inclusa » e non come sottoinsieme del contenzioso rispondente ai tre requisiti poc’anzi indicati: sicché il criterio discretivo volto a circoscrivere il perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione sarebbe costituito dal solo dato temporale RAGIONE_SOCIALEa pendenza RAGIONE_SOCIALEa lite alla data di essa, il che ben si giustificherebbe in considerazione RAGIONE_SOCIALEa conoscibilità RAGIONE_SOCIALEa consistenza del contenzioso in atto a quella data. Quanto al requisito di inerenza e funzionalità all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria, si sostiene che esso andrebbe inteso come riferito non alla concreta attività destinata ad essere svolta dalla banca cessionaria, bensì come indicativo RAGIONE_SOCIALE‘astratta riferibilità all’attività RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria , sì da distinguerla dall’ambito di quei rapporti ( contratti di utenza, di fornitura ecc.) che ad essa andrebbero reputati estranei: « Diversamente – è stato affermato in giurisprudenza non si sarebbe fatto riferimento sic et simpliciter all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria, ma (…) all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria di RAGIONE_SOCIALE ».
2.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la soluzione RAGIONE_SOCIALEa questione posta dalla doglianza in esame richiede: i ) l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa cessione posta all’art. 3 del d.l. n. 99/2017 e lo spazio da essa riservato alla fonte autonoma costituita dall’ivi previsto, successivo contratto di cessione concluso dai stipulato dai commissari liquidatori di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a.; ii ) l’interpretazione del contratto di cessione stipulato fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; iii ) la rilevanza giuridica del Secondo Accordo ricognitivo del gennaio 2018, stipulato dagli organi RAGIONE_SOCIALEa procedura e la cessionaria dopo la cessione, alla stregua di materiale interpretativo del contratto di cessione oppure di accordo modificativo, in quest’ultimo caso ponendosi l’ulteriore interrogativo RAGIONE_SOCIALEa sua validità ed efficacia nei confronti di soggetti diversi dai contraenti.
2.3. Utili elementi per lo scrutinio RAGIONE_SOCIALEa questione sottoposta al Collegio si traggono dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 250 del 2022, la cui motivazione qui si richiama in toto ed in particolare laddove vi si afferma che l’art. 3 « del citato decreto-legge, al comma 1, stabilisce che i commissari liquidatori provvedano a cedere al soggetto individuato ‘l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti i n liquidazione o di entrambi’ » . Il decreto-legge rimette dunque ad un successivo contratto la disciplina RAGIONE_SOCIALEa cessione, contratto le cui disposizioni, ai sensi del comma 2 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 3, « hanno efficacia verso i terzi a seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia sul proprio sito RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALEa cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti … ». Prosegue la Consulta rammentando che il decreto-legge, dopo aver stabilito « che ‘[a]lla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario », precisa ancora « che ‘[r]estano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all’articolo 2741 cod. civ.: a) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE o dalle violazioni RAGIONE_SOCIALEa normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima RAGIONE_SOCIALEa cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività’. Il comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 chiaris ce, fra l’altro, che ‘[i]l cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione ai sensi del comma 1′ ». In breve, il decretolegge n. 99 del 25 giugno 2017, poi convertito, ha rimesso ai contraenti di determinare, sia pur nei cogenti limiti là prefissati, e con efficacia verso i terzi,
l’ambito RAGIONE_SOCIALEe attività e passività cedute: il che i contraenti hanno fatto a mezzo del contratto stipulato il successivo 26 giugno 2017.
Dopodiché la Corte costituzionale ha pure puntualizzato, ed è un aspetto essenziale per il ragionamento che si va conducendo, che « l’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa cessione, e cioè se si dovesse trasfe rire l’azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare ‘in ogni caso esclusi’ dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c). La individuazione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva in capo alla convenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, o, meglio, RAGIONE_SOCIALEa riferibilità ad essa RAGIONE_SOCIALEa titolarità sostanziale RAGIONE_SOCIALEa posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediata applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di legge … quanto dall’ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione » .
Ed ancora, soffermandosi sull’inquadramento del rapporto tra fonte legale e negoziale RAGIONE_SOCIALEa cessione, la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale evidenzia che « il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa … richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest’ultima … del 21 giugno 2017, limitata all’acquisto ‘ di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a BP RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ‘ … in ragione RAGIONE_SOCIALE‘asp ettativa RAGIONE_SOCIALEa banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite … Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017 … possono, pertanto, essere qualificate come ‘norme -provvedimento’: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori RAGIONE_SOCIALEe due RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in LCA e il soggetto individuato ai sens i RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente ».
Ne emerge la peculiarità del complesso congegno in esame, tale da comportare, appunto, l’introduzione di « regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente », articolatosi, secondo l’ordine cronologico , ed in un ristrettissimo arco temporale, attraverso: i ) gli « accordi già intercorsi » e le « pregresse pattuizioni » tra le parti; ii ) il decreto legge, che di tali accordi e pattuizioni ha tenuto conto, devolvendo al contratto la delimitazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito RAGIONE_SOCIALEa cessione, nel rispetto dei paletti fissati dalla norma; iii ) il contratto che, sulla scia, ha disegnato, con efficacia verso i terzi, i confini RAGIONE_SOCIALEa cessione.
2.4. Ora, nell’intrecciarsi del dato normativo con quello negoziale, occorre prendere atto che l’ambito RAGIONE_SOCIALEa cessione, che pure è per taluni aspetti definito già in sede di decreto-legge, è, per quanto rileva in questa sede, fissato in via esclusiva dal contratto. E cioè, basta già il decreto-legge ad affermare, ad esempio, che sono escluse dalla cessione « le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 » (art. 52, comma 1, lett. a , punto i , d.lgs. n. 180 del 2015, richiamato dall’art. 3 qui in esame ); a stabilire, invece, quale sia la sorte dei rapporti estinti alla data RAGIONE_SOCIALEa collocazione RAGIONE_SOCIALEe due banche in liquidazione coatta amministrativa non basta il decreto-legge, ma occorre il contratto; e ciò perché, alla luce del congegno come sopra delineato, che ha attribuito alle parti il potere di determinare l’ambito RAGIONE_SOCIALEa cessione, entro limiti normativamente fissati, riconoscendo che « il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione », è evidentemente da escludere che la previsione secondo cui sono escluse dalla cessione, ai sensi del cit. art. 3, « le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima RAGIONE_SOCIALEa cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività » possa essere intesa nel senso che, a contrario , sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit , se si fosse trattato di interpretare l’art. 3 sulla base RAGIONE_SOCIALEe regole di interpretazione normativa, ma il dispositivo che abbiamo dinanzi si riassume
all’opposto in ciò, che il decreto-legge individua con efficacia cogente taluni rapporti, i quali « restano in ogni caso esclusi dalla cessione », ma rimette invece ai contraenti, la cui volontà va invece interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l’individuazione di quanto ulteriormente escluso e per converso ricompreso nella cessione.
2.5. È corretto affermare, quindi, che, per individuare ciò che in concreto è stato ceduto e, pertanto, verificare la sussistenza, o meno, RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, occorre guardare al contratto di cessione.
È quindi essenziale far risaltare, in proposito, che la sottolineata peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘articolato congegno sottoposto all’esame d i questa Corte, realizzato, in sintesi, attraverso gli « accordi già intercorsi » e le « pregresse pattuizioni » di cui si è detto, con la successiva adozione del decreto-legge, che, per un verso, ha delegato al contratto medesimo di determinare quanto rientrante nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione e, per altro verso, ha reso esso contratto efficace nei confronti dei terzi, ed infine attraverso la vera e propria stipulazione a cascata di quest’ultimo , congegno che ha così dato vita, si ripete, a « regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente » ( cfr . Corte cost. 225 del 2022), rende manifesto che il decreto-legge ha inteso impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo, rendendolo così implicitamente ma ineluttabilmente suscettibile di diretta interpretazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione.
Alteris verbis , quello stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori RAGIONE_SOCIALEe menzionate RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE è sì un contratto, e non una fonte normativa, ma è nondimeno un contratto sui generis , che si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione: il contratto intercorso tra i commissari liquidatori ed RAGIONE_SOCIALE costituisce così espressione RAGIONE_SOCIALE‘autonomia negoziale degli stipulanti, e dunque rientra nella nozione di contratto accolta dall’art. 1321 c.c. , suscettibile di interpretazione secondo i criteri RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione
contrattuale , ma incide altresì sulla regolamentazione di un’ampia pluralità di rapporti, tra l’altro numericamente elevata, quelli che in precedenza intrattenevano le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con conseguente esigenza – al pari, può dirsi a fini esplicativi, di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti.
2.6. Tanto premesso, fermo quanto si è già detto sul significato da attribuirsi all’espressione « Restano in ogni caso esclusi dalla cessione … le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima RAGIONE_SOCIALEa cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività » ( cfr . art. 3, comma 1, lett. c] del d.l. n. 99 del 2017), e considerato che il comma 2 del medesimo decreto legge sancisce che « Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione ai sensi del comma 1 », le disposizioni del contratto di cessione del 26 giugno 2017 che qui interessano sono quelle del suo art. 3 nella parte in cui, dopo aver definito il perimetro del cd. Insieme aggregato (ricomprendendo in esso le Attività Incluse e le Passività Incluse di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE), stabilisce:
i ) all’art. 3.1. 2., lett. b) , che, per ‘Passività Incluse’ si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, di BPVI e VB […] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D […], tra cui, in particolare: […] vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalla RAGIONE_SOCIALE in LCA e dai c.d. ‘Incentivi Welfare’ (di seguito il ‘ Contenzioso Pregresso ‘ ) nonché i relativi fondi »;
ii ) all’art. 3.1.4. , che « Restano in caso esclusi dall’oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte RAGIONE_SOCIALE‘Insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) ISP, le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di BPVI sia di VB» ;
iii ) all’art. 3.1.4., lett. b) , che « per ‘Passività Escluse’ si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma) responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenza e difesa) di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che, indipendentemente dal fatto che in futuro ISP ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o posa sorgere a carico di ISP per effetto del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe Attvità Incluse e RAGIONE_SOCIALEe Passività Incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘attività di BPVI e/o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all’impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività escluse e, quindi, non faranno parte RAGIONE_SOCIALE‘Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a ISP: [..]; vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negoziali, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il ‘Contenzioso Escluso’), nonché i relativi fondi »;
iv ) che, « Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive, attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall’Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti ».
Orbene, al la stregua RAGIONE_SOCIALE‘appena riportata e puntuale disciplina contrattuale ( efficace nei confronti dei terzi giova ribadirlo -giusta l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 99 del 2017), è chiarissimo, stante il suo complessivo tenore letterale, che, al fine di stabilire se i debiti derivanti rapporti (come quello di cui oggi si discute) cessati in data antecedente all’apertura (avvenuta il 25 giugno del 2017) RAGIONE_SOCIALEa liquidazione coatta amministrativa di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, siano, o meno, da intendersi ricompresi nel « Contenzioso pregresso » (ricompreso nelle Passività Incluse e quindi trasferite ad RAGIONE_SOCIALE) o nel « Contenzioso escluso » (facente parte RAGIONE_SOCIALEe Passività escluse , come tali non trasferite alla cessionaria), non è sufficiente il mero dato temporale RAGIONE_SOCIALEa sola pendenza RAGIONE_SOCIALEa corrispondente lite al momento (26 giugno 2017) RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del Contratto di cessione , essendo richiesto, altresì, per avvalorare la risposta positiva a quell’interrogativo, che si tratt i di debiti che « derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria ».
Si tratta di un’espressione di contenuto non del tutto univoco, che per questo ha prestato il fianco al già ricordato contrasto nella giurisprudenza di merito. La detta relazione di inerenza e funzionalità è stata difatti intesa avendo ora riguardo alla categoria generale e astratta dei rapporti bancari, come relativa all’esercizio del credito e alla raccolta del risparmio, ora avendo riguardo al singolo rapporto contrattuale, valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all’attività b ancaria che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco. In realtà, solo la seconda opzione ermeneutica trova giustificazione sul piano logico ed è da considerarsi realmente rappresentativa RAGIONE_SOCIALE‘intenzione dei contraenti oggettivata in contratto e, per questa via, al significato oggettivo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione.
Deve difatti considerarsi che la previsione contrattuale ha riguardo non all’« attività bancaria » e cioè a quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall’esercizio del credito (art. 10 t.u.b.), ma all’impresa bancaria: e l’impresa in questione si identifica, sul piano oggettivo, con l’azienda ( in quella parte RAGIONE_SOCIALE‘azienda) oggetto di cessione. Tutti i rapporti che fanno capo all’impresa, indipendentemente dal
fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria, risultano « inerenti e funzionali » ad essa, nel senso che rientrano nell’azienda, intesa come universitas comprendente beni materiali e immateriali, diritti, obblighi e rapporti giuridici unificati dalla destinazione al fine comune RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa: da questo punto di vista è priva di fondamento l’idea per cui un rapporto di conto corrente sia compr eso nella cessione RAGIONE_SOCIALE‘azienda bancaria e un rapporto di fornitura di beni strumentali allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività bancaria invece non lo sia; entrambi sono rapporti aziendali e, come tali, risultano essere inerenti e funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria intesa nella sua tipicità.
La soluzione interpretativa che fa leva sull’inerenza e funzionalità RAGIONE_SOCIALEe passività alla categoria dei rapporti bancari non può dunque seguirsi: essa trascura di valutare che le parti non hanno considerato l’attività bancaria, quanto piuttosto l’impresa b ancaria, e omette pure di tener presente che la dimensione oggettiva di questa, l’azienda, è per definizione (art. 2555 c.c.) comprensiva di tutti i rapporti che sono inerenti e funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa stessa. In altri termini, la previsione, nella richiamata accezione di significato, risulterebbe inutile, in quanto iterativa RAGIONE_SOCIALEa disciplina normativa.
Si deve allora credere che con la locuzione più volte ricordata le parti abbiano inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa specifica attività di impresa RAGIONE_SOCIALEa cessionaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data RAGIONE_SOCIALEa cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Tale conclusione è del resto coerente con l’interesse manifestato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘operazione di « salvataggio » RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: interesse, come già accennato, consistente nel rafforzamento come realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l’obiettivo RAGIONE_SOCIALEa cessionaria è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di « estrarre valore
dall’acquisizione […] attraverso l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe best practice del RAGIONE_SOCIALE in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ‘ nuova ‘ realtà bancaria operativa », contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
Ribadito, pertanto, che il contratto lasciava all’autonomia RAGIONE_SOCIALEe parti contraenti di accordarsi in relazione all’ambito RAGIONE_SOCIALEa cessione (con il solo limite di cui all’art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017, del cui significato si è detto in precedenza), è palese che il riferimento a debiti che « derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria », non può che essere interpretato nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE‘istituto di credito cessionario, privilegiando, cioè, non già un concetto astratto di inerenza e funzionalità del rapporto all’attività bancaria, bensì, una funzionalità all’effettivo e concreto svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività bancaria da parte del cessionario medesimo. Diversamente, del resto, nemmeno si spiegherebbe il motivo per cui dalla cessione sono stati esclusi i rapporti in sofferenza: sarebbe poco coerente, invero, che, nella specie, la cessionaria, non subentrata nei rapporti in atto in cui il debitore non era un buon pagatore, rapporti che è difficile dire non ineriscano all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria (tutte le banche, infatti, hanno rapporti in sofferenza), lo sia, invece, nelle obbligazioni restitutorie RAGIONE_SOCIALE‘indebito e/o risarcitorie concernenti rapporti già estinti al momento RAGIONE_SOCIALEa cessione medesima.
2.7. In definitiva, quindi, deve opinarsi che già dalla lettura del riportato testo contrattuale, nelle parti qui di concreto interesse, potesse ricavarsi senza ostacoli eccessivamente ardui che il criterio RAGIONE_SOCIALEa pendenza RAGIONE_SOCIALEa lite non è l’unico individuato dai contraenti per considerare la relativa passività come « inclusa » nell’ Insieme Aggregato ceduto ad RAGIONE_SOCIALE
In quest’ottica, le Passività Incluse di cui al punto vii) RAGIONE_SOCIALE‘art. 3.1.2. (b) -e cioè i contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -costituiscono solo una esemplificazione (« tra cui ») RAGIONE_SOCIALEe passività cedute ad RAGIONE_SOCIALE, le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte, presentare le caratteristiche definite dall’ incipit RAGIONE_SOCIALEa disposizione in questione: e cioè, le « passività […]
che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria » RAGIONE_SOCIALEa cessionaria.
Del resto, ulteriore conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche da altre disposizioni, già precedentemente riportate, del contratto di cessione. In particolare: i ) l’art. 3.1.4., ultimo periodo, laddove esclude il subentro di RAGIONE_SOCIALE in contenziosi che non siano già pendenti e che non abbiano ad oggetto « Attività Incluse », « Passività Incluse » e, in genere, rapporti ad essa ceduti; ii ) l’art. 3.1.2. (a), secondo cui per « Attività Incluse » (e quindi cedute ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) si devono intendere beni, cespiti e rapporti RAGIONE_SOCIALEa LCA « che sono considerati e utilizzati come funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria », con ciò specificandosi ulteriormente che è alla funzionalità RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria RAGIONE_SOCIALEa cessionaria che hanno guardato i contraenti nell’individuare i rapporti in cui questa sarebbe subentrata . Nella categoria RAGIONE_SOCIALEe « Attività Incluse» sono ricompresi i « rapporti di conto corrente »: è evidente che questi, prima ancora di (e per) essere « funzionali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa bancaria » di RAGIONE_SOCIALE , nell’ottica RAGIONE_SOCIALEa continuità aziendale, dovevano essere rapporti bancari ancora in corso (« vivi » e operativi) alla data RAGIONE_SOCIALEa cessione.
Inoltre, nell’allegato D al contratto di cessione, si rinviene una ulteriore conferma RAGIONE_SOCIALEa esclusione dalla cessione ad RAGIONE_SOCIALE dei rapporti «estinti» prima del 26 giugno 2017, laddove indica, rispettivamente, i « Crediti verso clientela » e i « Debiti verso clientela », tale (cioè Clientela ) potendo essere solo quella intestataria di contratti in corso.
2.8. Da ultimo, la definitiva conferma del fatto che qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti deve ritenersi escluso dalla cessione si trae anche dal comportamento RAGIONE_SOCIALEe parti successivo al contratto di cessione, la cui mancata, o comunque inesatta, considerazione integra una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 , comma 2, cod. civ.
Invero, nel Secondo Accordo Ricognitivo stipulato in data 17 gennaio 2018, l’esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti (sancita al punto 4 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato 1.1) è stata ribadita da i commissari liquidatori
RAGIONE_SOCIALEe due RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE con efficacia, appunto, meramente ricognitiva (e, proprio per tale ragione, munita RAGIONE_SOCIALEa medesima efficacia verso i terzi attribuita dall’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017 al contratto di cessione) degli accordi già sanciti e desumibili dall’interpretazione del contratto di cessione qui considerata conforme a legge.
In conclusione, ritiene questo Collegio che, correttamente applicando i principi di ermeneutica contrattuale, l’unica lettura possibile del contratto di cessione de quo è quella per cui la pendenza RAGIONE_SOCIALEa lite non può ritenersi un criterio sufficiente, da solo, per reputare un rapporto incluso nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione ad RAGIONE_SOCIALE, in quanto una passività, benché oggetto di un contenzioso pendente al 26 giugno 2017, ben potrebbe non integrare il requisito RAGIONE_SOCIALEa inerenza e funzionalità all’impresa bancaria d ella odierna controricorrente. A tale conclusione nemmeno osta il rilievo – svolto in alcune decisioni di merito che RAGIONE_SOCIALE abbia percepito somme dallo Stato in relazione alla cessione di cui si discute e tanto non si giustificherebbe ove quei rapporti estinti fossero davvero fuori RAGIONE_SOCIALEa cessione. Trattasi, invero, di un argomento chiaramente suggestivo, destinato a cadere, tuttavia, di fronte alla constatazione che, come si è cercato di spiegare , l’ambito RAGIONE_SOCIALEa cessione deve essere desunta dal contratto, riguardo al quale quella considerazione non ha alcuno spazio, nel senso che non si colloca nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe norme di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.
2.9. Esigenze di completezza, infine, impongono di rimarcare che, quantunque in un contesto diverso, già Cass. n. 35820 del 2023 ha affermato, respingendo l’ivi formulato secondo motivo di ricorso, che « la disposizione di cui all’art. 3, primo comma, lett. c), del d.l. n. 99 del 2017, nell’escludere dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima RAGIONE_SOCIALEa cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività non consente di ritenere sussistente il subentro nel rapporto controverso dalla RAGIONE_SOCIALE, venendo in rilievo fatti intervenuti prima RAGIONE_SOCIALEa cessione che vengono posti a fondamento di una pretesa creditoria fatta valere in giudizio in epoca successiva alla cessione medesima ».
Non può darsi seguito ulteriore, poi, alla pronuncia resa da Cass. n. 17824 del 2023, le cui conclusioni sono state sostanzialmente confermate dalla più recente Cass. n. 2785 del 2025. Ciò sia per la peculiarità RAGIONE_SOCIALEe concrete fattispecie che ne costituivano l’oggetto (la successione ex latere debitoris in titoli esecutivi formatisi contro RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE), sia, soprattutto, per l’essere mancato , in quelle sedi, l’esame RAGIONE_SOCIALEa disciplina del contratto di cessione intercorso tra i commissari liquidatori di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE sotto il particolare profilo RAGIONE_SOCIALEa inerenza e funzionalità all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘im presa bancaria dei rapporti in relazione ai quali si erano formati quei titoli esecutivi. Basta considerare, infatti, che Cass. n. 2785 del 2025, espressamente dichiarando di porsi nel solco tracciato da Cass. n. 17824 del 2023, ha inteso « ribadire che la sentenza, che sia stata emessa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in l.c.a. dopo la cessione del rapporto litigioso, benché inopponibile a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed agli organi RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale cui essa è assoggettata, è comunque opponibile alla cessionaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (anche se quest’ultima non sia intervenuta in corso di giudizio). Tanto è, infatti, in linea con l’art. 3, comma 1 del suddetto d.l. n. 99/2017, che delimita con chiarezza il perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione RAGIONE_SOCIALE‘azienda, dei suoi rami, ivi compresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione, per quanto interessa in questa sede, RAGIONE_SOCIALEe controversie indicate alla lett. c) ‘relative ad atti o fatti occorsi prima RAGIONE_SOCIALEa cessione, sorte successivamente ad essa, e relative passività’ . Dunque, a contrario, le ragioni di credito oggetto del contenzioso e, quindi, RAGIONE_SOCIALEe controversie sorte anteriormente sono comprese nella cessione, con efficacia nei confronti dei terzi a far data dalla pubblica zione sul sito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE d’Italia RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALEa cessione stessa ».
È evidente, allora, che, così opinando, si è ritenuto che il perimetro concreto RAGIONE_SOCIALEa cessione predetta sia stato delineato direttamente dal legislatore con il d.l. n. 99/2017 in una previsione (art. 3, comma 1, lettera c) , che, invece, in realtà, come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 250 del 2022 e per quanto si ampiamente detto in precedenza, svolgeva l’unica funzione di vietare la cessione di una determinata categoria
di passività , lasciando, poi, all’autonomia RAGIONE_SOCIALEe parti contraenti la concreta determinazione del perimetro RAGIONE_SOCIALEa cessione suddetta.
Inoltre, Cass. n. 17824 del 2023 ha considerato inammissibili tutte le censure ivi formulate invocando la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. proc. civ. assumendo che con le stesse, «[…] -lungi dal dimostrare, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte sui limiti e le modalità di rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘ermeneutica contrattuale nel giudizio di legittimità, che il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali o che li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti -la ricorrente contrappone la propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata, la quale non è soltanto plausibile, ma anche corretta per le ragioni già precedentemente esposte con riguardo al primo e al secondo motivo ». In tal modo, dunque, la stessa ha mostrato di non tenere in adeguata considerazione la natura assolutamente sui generis -per le ragioni già spiegate in precedenza -del contratto di cessione stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori RAGIONE_SOCIALEe menzionate RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, che, sebbene da interpretarsi alla stregua degli articoli 1362 e ss. cod. civ., consente comunque a questa Corte di interpretarlo direttamente, allo stesso modo in cui interpreta i contratti collettivi nazionali di lavoro sulla base del numero 3 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 cod. proc. civ., rendendo possibile, così, in sede di legittimit à, l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe sue clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione RAGIONE_SOCIALE‘esattezza e RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
2.10. La sentenza oggi impugnata, nel concludere « che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3.1.4 B) del contratto di cessione sopra esaminato, i rapporti negoziali di cui si discute, estinti senza pendenze nel marzo 2015 e quindi in epoca ben precedente alla messa in liquidazione coatta amministrativa RAGIONE_SOCIALEa banca e al con seguente contratto di cessione di ramo d’azienda, rapporti ai quali inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell’ambito di questo giudizio da RAGIONE_SOCIALE, non si siano trasferiti a RAGIONE_SOCIALE ma facciano parte proprio RAGIONE_SOCIALE‘Attivo -Passivo Escluso: ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di RAGIONE_SOCIALE e,
di conseguenza, nessuna successione di RAGIONE_SOCIALE è intervenuta nella posizione processuale di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALEe disposizioni specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di RAGIONE_SOCIALE », si rivela assolutamente in linea con l’interpretazione del menzionato contratto di cessione oggi fornita da questa Corte relativamente ai rapporti bancari già estinti alla data di quest’ultimo . Pertanto, l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto, contestualmente enunciandosi il seguente principio di diritto:
« In tema di controversie intraprese da o contro RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE, poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale RAGIONE_SOCIALEe banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. ‘Contenzioso escluso’ previsto nel menzionato contratto ».
Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, stante il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sulla questione interpretativa oggi decisa.
4.1. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia adottata, sussistono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di RAGIONE_SOCIALE e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALEa medesima ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile