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Cessione banche venete: chi risponde dei debiti?

Un’azienda aveva citato in giudizio una banca per rapporti di conto corrente e mutuo, chiusi prima della liquidazione coatta dell’istituto. Con la successiva cessione banche venete, il contenzioso è passato alla banca acquirente? La Cassazione ha stabilito che i debiti derivanti da rapporti bancari già estinti al momento della cessione non vengono trasferiti alla banca cessionaria, ma restano in capo alla banca in liquidazione. Pertanto, la banca acquirente non è parte del processo.

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La Cessione delle Banche Venete: Chi Paga i Debiti dei Rapporti Estinti?

La complessa vicenda della cessione banche venete ha generato numerosi dubbi interpretativi, in particolare sulla sorte dei contenziosi legali avviati prima della crisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale, stabilendo a chi spetti la responsabilità per i debiti derivanti da rapporti bancari già chiusi al momento del trasferimento. La decisione definisce con precisione il perimetro delle passività trasferite alla banca acquirente, distinguendole da quelle rimaste in capo agli istituti in liquidazione.

I Fatti di Causa

Una società a responsabilità limitata aveva avviato una causa contro un noto istituto di credito veneto nel 2015. L’oggetto del contendere erano presunte irregolarità in un rapporto di conto corrente e in un contratto di mutuo, entrambi chiusi a saldo zero già nel marzo 2015. La società chiedeva la restituzione di somme che riteneva indebitamente versate a causa di clausole nulle, come la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l’applicazione di tassi usurari.

Nel giugno 2017, la banca convenuta è stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Pochi giorni dopo, attraverso un contratto di cessione disciplinato da un apposito decreto-legge, un ramo d’azienda della banca in crisi è stato trasferito a un primario gruppo bancario nazionale. A questo punto, è sorto il problema cruciale: la banca acquirente era subentrata nella posizione processuale della banca originaria anche per quel contenzioso?

La Corte d’Appello aveva risposto negativamente, ritenendo che il contenzioso, relativo a rapporti già estinti, non rientrasse nell’ambito della cessione. La società, insoddisfatta, ha quindi proposto ricorso in Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione sulla cessione banche venete

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione d’appello. Ha stabilito che la banca acquirente non è subentrata nel contenzioso e, di conseguenza, non possiede la legittimazione passiva. Le passività derivanti da rapporti bancari estinti prima della cessione rimangono di competenza esclusiva della banca originaria in liquidazione coatta amministrativa.

Le Motivazioni: L’Interpretazione del Contratto di Cessione

Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione del contratto di cessione, letto alla luce della normativa speciale emanata per la gestione della crisi delle banche venete. La Cassazione ha sottolineato che, per determinare quali passività fossero state trasferite, non era sufficiente guardare alla mera pendenza di una lite alla data della cessione.

Il criterio decisivo, individuato nel contratto, era quello della “inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria”. La Corte ha specificato che questa funzionalità doveva essere valutata dalla prospettiva della banca cessionaria e della continuità aziendale. L’obiettivo della cessione era salvaguardare la parte “sana” dell’attività bancaria, trasferendo solo gli elementi funzionali alla sua prosecuzione futura.

In quest’ottica:
– I rapporti “vivi” e operativi al momento della cessione sono stati trasferiti perché funzionali all’attività della banca acquirente.
– I rapporti già estinti, come quelli oggetto della causa, non possiedono tale funzionalità. Essi rappresentano passività storiche, non collegate alla futura operatività dell’azienda ceduta. Pertanto, essi rientrano nel cosiddetto “Contenzioso Escluso”, che per espressa previsione contrattuale non è stato trasferito.

La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: nelle controversie contro le ex banche venete, non si verifica il subentro della banca acquirente nelle liti pendenti alla data della cessione, se queste hanno ad oggetto rapporti bancari già estinti a quella data, poiché tali rapporti rientrano nel perimetro del “Contenzioso escluso”.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa pronuncia ha importanti implicazioni pratiche e fornisce un punto fermo per i numerosi contenziosi simili.
1. Chiarezza per i creditori: I clienti e le aziende che hanno pretese relative a rapporti bancari chiusi prima della crisi sanno ora con certezza che devono rivolgere le proprie azioni legali esclusivamente contro le procedure di liquidazione delle banche originarie.
2. Tutela della banca cessionaria: La decisione conferma la volontà del legislatore e delle parti contrattuali di proteggere l’acquirente da un’esposizione debitoria indeterminata legata al passato, garantendo la stabilità dell’operazione di salvataggio.
3. Definizione del perimetro della cessione: Viene consolidato un principio interpretativo fondamentale: la funzionalità alla continuità aziendale è il criterio guida per distinguere le passività trasferite da quelle escluse.

In caso di cessione banche venete, la banca acquirente risponde di tutti i contenziosi pendenti?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la banca acquirente non subentra nei contenziosi relativi a rapporti bancari (come conti correnti o mutui) che erano già stati chiusi prima della data della cessione.

Qual è il criterio decisivo per stabilire se un debito è stato trasferito alla banca acquirente?
Il criterio fondamentale non è la semplice pendenza di una causa, ma il fatto che il debito derivi da un rapporto “inerente e funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria” della banca cessionaria. I rapporti già estinti non sono considerati funzionali alla continuità aziendale dell’acquirente.

Chi deve citare in giudizio un cliente per un debito relativo a un conto corrente chiuso prima della cessione delle banche venete?
Il cliente deve agire nei confronti della banca originaria in liquidazione coatta amministrativa, che rimane l’unica titolare di tali passività. La banca acquirente non ha legittimazione passiva in questi casi.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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