Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17410 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28411 R.G. anno 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO , domiciliat a presso quest’ultimo ; ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME , domiciliat a presso quest’ultimo ;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 2160/2020 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 31 agosto 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell ‘8 maggio 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE OSSERVA
RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio Banca Popolare di Vicenza s.p.a. per sentirla condannare al pagamento di quanto essa attrice le aveva illegittimamente addebitato nel corso di un rapporto di conto corrente per interessi ultralegali, interessi usurari, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto.
La banca si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice.
E stata disposta consulenza tecnica d’ufficio.
Nel corso del giudizio di primo grado Banca Popolare di Vicenza è stata posta in liquidazione coatta amministrativa; il giudizio è stato così interrotto e riassunto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del rapporto dedotto in lite.
Il Tribunale di Vicenza, in esito a giudizio di primo grado, ha pronunciato sentenza con cui ha dichiarato improcedibile la domanda proposta nei confronti dell’originaria convenuta e rigettato quella spiegata all’indirizzo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2 . ─ RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello e, nel contraddittorio con le due banche, la Corte di Venezia ha riformato la sentenza di primo grado, condannando RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -l’ unica delle convenute ad essersi costituita -al pagamento della somma di euro 20.531,32, oltre interessi.
– Intessa RAGIONE_SOCIALE ha proposto un ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, cui resiste, con controricorso, NOME.
-Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. In relazione al contratto di cessione del 26 giugno 2017, nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 d.l. n. 99/2017.
Il secondo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. , avendo la Corte di appello, in assenza del contratto originario e della serie completa della documentazione contabile, ritenuto di poter accogliere la domanda attorea.
Col terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere il Giudice distrettuale , in assenza della prova dell’applicazione della capitalizzazione non reciproca, ritenuto di accogliere anche tale domanda.
Il quarto motivo oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., con riguardo al tema della prescrizione e degli oneri della prova collegati all’eccezione del fatto estintivo.
Col quinto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., in tema di interruzione della prescrizione.
2. ─ Sulla questione oggetto del primo motivo di ricorso questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 5228 del 28 febbraio 2024, ha disposto un rinvio al fine di consentire la trattazione dei diversi nodi problematici che riguardano il d.l. n. 99 del 2017, il decreto ministeriale attuativo della norma legislativa e la regolamentazione contenuta nel contratto di cessione. Appare pertanto opportuno che la trattazione del presente ricorso sia differita in attesa della definizione del giudizio sopra indicato.
P.Q.M.
La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione