Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4211 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4211 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
Oggetto: contratti bancari
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21406/2023 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
Intesa San Paolo BPM RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
contro
ricorrente –
Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa – intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1874/2023, depositata il 21 settembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 21 settembre 2023, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le domande, proposte anche da NOME COGNOME nelle more deceduta, nei confronti della Intesa Sanapolo s.p.a. di nullità dei contratti quadro sottoscritti e, conseguentemente, degli acquisti di azioni della Banca Popolare di Vincenza e di restituzione della somma di euro 250.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione, corrisposta in esecuzione di tali accordi;
il giudice di appello ha dato atto che il giudizio di primo grado, nel quale era intervenuta volontariamente la Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, si era concluso con la declaratoria di inammissibilità delle domande proposte nei confronti della Intesa Sanpaolo s.p.a., per difetto di legittimazione passiva, e di improcedibilità nei confronti dell’interventore ai sensi dell’art. 83 t.u.b.;
ha, quindi, confermato la decisione del giudice di prime cure;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso la Intesa Sanpaolo s.p.a.;
-la Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa non spiega alcuna difesa;
-a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., parte ricorrente chiede la decisione della causa;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente deduce: «Erroneo accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Intesa SanPaolo s.p.a. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.l. 25 giugno 2017 n. 99, dell’art. 2741 c.c. e dell’art. 23 TUF »;
con il secondo si duole della «Erronea condanna del signor COGNOME al pagamento delle spese di lite a favore di Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. »;
la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile;
ha, in particolare, osservato che il primo motivo risulta inammissibile atteso che il giudice di merito ha accertato che la Intesa Sanpaolo s.p.a. «non è la cessionaria in concreto del credito vantato verso la emittente Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in l.c.a., e ciò in forza dello specifico contratto di cessione d’azienda intervenuto tra la procedura liquidatoria e la cessionaria Intesa Sanpaolo s.p.a. il 26.6.2017, in conformità all’art. 3, lett. b), d.l. n. 99/2017, conv. in l. n. 131/2017, che esclude ogni pretesa connessa con la sottoscrizione di azioni o obbligazioni della BPV, dunque anche le azioni di pretesa nullità e restitutorie» e che tale accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, non « avendo pregio l’argomento della pretesa nullità del contratto c.d. monofirma (cfr. Cass., sez. un., n. 898/2018), la quale non sarebbe comunque idonea a smentire le argomentazioni della sentenza impugnata circa la omnicomprensività della clausola di esclusione dalla cessione»;
quanto al secondo motivo, ha del pari ritenuto che lo stesso sia inammissibile «avendo il giudice fatto applicazione del principio della soccombenza»;
il Collegio condivide tali considerazioni, alle quali può aggiungersi che il credito dell’investitore alla restituzione di quanto indebitamente versato in esecuzione di contratti di acquisto di prodotti finanziari nulli è escluso dai rapporti trasferiti ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017, conv. con l. n. 121 del 2017, in quanto, sebbene la controversia sia sorta in epoca successiva, detto credito trae origine da un fatto occorso prima della cessione (cfr. Cass. 22 dicembre 2023, n. 35820);
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si
liquidano come in dispositivo;
poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540);
-il ricorrente va, dunque, condannato, nei confronti della controricorrente, al pagamento di una somma che può equitativamente determinarsi in euro 9.0 00,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 9.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00, in favore della Cassa delle ammende; a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2025.