Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22713 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22713 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30926/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata agli indicati indirizzi PEC degli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono
– ricorrente principale – contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’ avv. NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 419/2020 del la Corte d’Appello di Torino, depositata il 28.4.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Verbania , RAGIONE_SOCIALE (all’epoca società cooperativa per azioni), per chiederne la condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute in esecuzione di un contratto di apertura di credito in conto corrente che, a suo giudizio, era inficiato da vari profili di illegittimità.
Il processo subì interruzione, perché Veneto Banca S.p.A. era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e fu riassunto da ll’attrice sia contro la procedura concorsuale, sia nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., indicata dall’attrice stessa quale cessionaria del diritto oggetto del contenzioso pendente.
Il Tribunale di Verbania accolse parzialmente la domanda, condannando Intesa Sanpaolo S.p.A. al pagamento della somma di € 70.953,63, in linea capitale, previa dichiarazione del difetto di interesse di Veneto Banca S.p.A. in L.C.A. ad intervenire nel processo dopo la riassunzione, nonché previo rigetto del l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Intesa Sanpaolo S.p.A.
Entrambe le banche impugnarono la sentenza di primo grado davanti alla Corte d’Appello di Torino, la quale, in accoglimento dei gravami, dichiarò la carenza di legittimazione passiva in capo a Intesa Sanpaolo S.p.A. e l’improcedibilità della domanda nei confronti di Veneto Banca S.p.A. in L.C.A.
Contro la sentenza della Corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Intesa Sanpaolo S.p.A. ha depositato controricorso con ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso in replica al ricorso principale.
Intesa Sanpaolo S.p.A. ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale si denunciano «violazione o falsa applicazione del d.l. n. 99 del 2017 e degli artt. 2560, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369 c.c. in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Il motivo pone la questione del trasferimento da Veneto Banca S.p.A. in L.C.A. a Intesa Sanpaolo S.p.A. -per effetto del contratto stipulato in data 26.6.2017 tra i commissari liquidatori della banca sottoposta a procedura concorsuale e Intesa Sanpaolo S.p.A., in esecuzione di quanto stabilito dall ‘ art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2017) -dei contenziosi pendenti relativi a rapporti bancari già estinti alla data della stipula di quel contratto.
Si tratta di un profilo dirimente per la decisione della controversia, in quanto l’esclusione del contratto bancario dal quale deriva la pretesa creditoria azionata da RAGIONE_SOCIALE dall’operazione negoziale di cessione posta in essere il 26.6.2017 non può che determinare il difetto di legittimazione passiva della cessionaria Intesa Sanpaolo S.p.A., come statuito in questo caso dalla Corte d’Appello di Torino.
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.1. L a questione ruota intorno all’interpretazione non solo del d.l. n. 99 del 2017, ma anche del successivo contratto di cessione, le cui disposizioni «hanno efficacia verso i terzi», come eccezionalmente previsto proprio dal medesimo decreto legge (art. 3, comma 2).
Sul tema, diversi sono stati gli orientamenti interpretativi espressi dalla giurisprudenza di merito: per un primo indirizzo rimarrebbero esclusi dalla passività cedute tutti i rapporti contrattuali estinti, anche se oggetto di contenziosi già pendenti al momento della stipula dell’accordo, in ragione della carenza del requisito dell ‘ inerenza e funzionalità all ‘ attività bancaria che deve intendersi riferito, non già all ‘ attività bancaria considerata in astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività della banca cessionaria; in altre pronunce si è invece ritenuto che il decreto legge e il contratto di cessione avessero trasferito a Intesa Sanpaolo S.p.A. anche il contenzioso pregresso già pendente, interpretando il requisito di inerenza e funzionalità all ‘ esercizio dell ‘ impresa bancaria come riferito, non alla concreta attività destinata ad essere svolta dalla banca cessionaria, ma alla mera riferibilità del rapporto contrattuale già cessato al l’ oggetto tipico dell ‘ impresa bancaria.
1.1.2. Della questione si è occupata di recente anche la Corte di Cassazione e, in particolare, più volte, questa Prima Sezione, che con l’ordinanza n. 15083/2025 (cui sono seguite le ordinanze nn. 15670, 15671, 15673, 15675, 15682 e 15689, rese a conclusione della stessa camera di consiglio) ha affermato il seguente principio di diritto: « In tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca S.p.A. o
Banca Popolare di Vicenza S.p.A., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo S.p.A. nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26.6.2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolo S.p.A., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. ‘ Contenzioso escluso ‘ previsto nel menzionato contratto ».
Queste, in sintesi, le argomentazioni poste a sostegno dell’opzione interpretativa seguita nelle suindicate pronunce della Prima Sezione:
i) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 220/2021 ha fornito utili elementi nella definizione dell’interazione tra il decreto-legge e il contratto di cessione, evidenziando che l’atto normativo rimette la disciplina della cessione ad un successivo contratto le cui disposizioni, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 3, «hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d ‘ Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti… » e puntualizzando che « l ‘ art. 3 del D.L. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato il compito di determinare l ‘ oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l ‘ azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare ‘ in ogni caso
esclusi ‘ dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c) »; a ncora, sempre nell’intento di chiarire i rapporti tra la fonte legale e quella negoziale, la pronuncia della Corte costituzionale rileva che « il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due Banche venete in liquidazione e Intesa Sanpaolo S.p.A. … richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest ‘ ultima … del 21 giugno 2017, limitata all ‘ acquisto ‘ di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a BP Vicenza e Veneto Banca ‘ …, in ragione dell ‘ aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite … Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017 … possono, pertanto, essere qualificate come ‘ norme-provvedimento ‘ : esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due banche venete in L.C.A. e il soggetto individuato ai sensi dell ‘ art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente »; dunque la delimitazione del perimetro delle attività e passività oggetto di cessione è demandata agli accordi negoziali nel rispetto dei paletti fissati dalla norma;
ii) alla luce del descritto intreccio tra il dato normativo e quello negoziale, per stabilire la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle due banche in liquidazione coatta amministrativa occorre fare riferimento non al decreto-legge ma al contratto, avendo il primo attribuito alle parti il potere di determinare l ‘ ambito della cessione, entro i limiti fissati normativamente, riconoscendo che «il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione»;
iii) è da escludere che la previsione secondo cui non rientrano nell’ambito della cessione, ai sensi del cit ato art. 3, «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività» possa essere intesa nel senso che, a contrario , sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit , se si fosse trattato di interpretare l ‘ art. 3 sulla base delle regole di interpretazione normativa, ma il decreto-legge si limita ad individuare con efficacia cogente taluni rapporti, «i quali restano in ogni caso esclusi dalla cessione», e rimette invece ai contraenti, la cui volontà va invece interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l ‘ individuazione di quanto ulteriormente escluso o invece ricompreso nella cessione;
iv) corollario dell’articolato congegno , che vede il decreto legge impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo, è la possibilità di diretta interpretazione da parte della Corte di Cassazione delle clausole contrattuali; ciò in quanto il contratto stipulato tra i commissari liquidatori delle menzionate Banche Venete ed Intesa Sanpaolo S.p.A., pur avendo natura negoziale e non normativa, si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi ed incide sulla regolamentazione di un ‘ ampia pluralità di rapporti, con conseguente esigenza -al pari di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell ‘ art. 360, comma 1, c.p.c. -dell ‘ adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa,
necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti;
v) dal tenore letterale dell’art. 3.1.4., lett. b), del contratto di cessione si evince inequivocabilmente che, ai fini dell’inclusione delle passività nell’ «Insieme Aggregato» ceduto a Intesa Sanpaolo S.p.A., non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26.6.2017) della stipulazione del contratto di cessione, ma è necessario «che si tratti di debiti che ‘ derivano da rapporti inerenti e funzionali all ‘ esercizio dell ‘ impresa bancaria ‘ »; ciò in quanto le «Passività Incluse» di cui al punto vii dell ‘ art. 3.1.2. (b) -e cioè i contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati delle Banche Venete -costituiscono solo una esemplificazione («tra cui») delle passività cedute ad Intesa Sanpaolo S.p.A., le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte, presentare le caratteristiche definite dall ‘ incipit della disposizione in questione, ovverosia le «passività … che derivano da rapporti inerenti e funzionali all ‘ esercizio dell ‘ impresa bancaria» della cessionaria;
vi ) l’espressione «rapporti inerenti e funzionali all ‘ esercizio dell ‘ impresa bancaria» va intesa non con riferimento alla categoria generale e astratta dei rapporti bancari, come relativa all ‘ esercizio del credito e alla raccolta del risparmio, ma avendo riguardo al singolo rapporto contrattuale, valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all ‘ attività bancaria che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco; siffatta soluzione interpretativa trova conferma nel dato testuale della disposizione che non utilizza l’espressione «attività bancaria», e
cioè quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall ‘ esercizio del credito (art. 10 T.U.B.), ma la diversa locuzione di «impresa bancaria», che si identifica con l ‘ azienda (con quella parte dell ‘ azienda) che è oggetto di cessione e che comprende tutti i rapporti che fanno capo all ‘ impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria o meno; le parti hanno inteso fare riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all ‘ esercizio dell ‘ impresa bancaria di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
vii ) tale conclusione è coerente con l’interesse manifestato da Intesa Sanpaolo S.p.A. nei confronti dell’operazione di salvataggio delle Banche Venete: interesse consistente nel suo rafforzamento quale realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l’obiettivo della cessionaria è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di «estrarre valore dall’acquisizione attraverso l’applicazione delle best practice del Gruppo ISP in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei confronti della ‘ nuova ‘ realtà bancaria operativa», contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
viii ) avvalora l’esclusione dalla cessione di qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estintiti il contegno delle parti successivo al contratto di cessione costituito dalla stipula
del «Secondo Accordo Ricognitivo» in data 17.1.2018, che si è ritenuto valutabile ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c.
1.1.3. Al principio di diritto affermato nelle pronunce della Prima Sezione appena citate si intende qui dare continuità, anche rinviando, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. , alle più ampie motivazioni della decisione assunta contenute in quei provvedimenti. Ferma la precisazione che il «Secondo Accordo Ricognitivo», stipulato il 17.1. 2018, al punto 4 dell’allegato 1.1. , sancisce esplicitamente l ‘ esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti. E in questo senso tale a ccordo, più che valutabile ai sensi dell’art. 1362 c.c., integra esso stesso, e rafforza alla stregua di elemento testuale di ulteriore conferma, l’interpretazione già ricavabile dalla lettura dell’atto di cessione de quo , secondo la quale la pendenza della lite non è criterio sufficiente, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad Intesa Sanpaolo S.p.A.
Il secondo motivo prospetta «violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Con questo motivo la ricorrente principale si duole che la Corte d’Appello abbia accolto l’eccezione di Intesa Sanpaolo S.p.A., nonostante questa si fosse costituita assumendo le difese già svolte da Veneto Banca S.p.A. e avesse contestato la propria legittimazione passiva, per la prima volta, solo nella comparsa conclusionale.
2.1. Anche questo motivo è infondato.
Una volta ammesso che la contestazione della titolarità passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio non costituisce un’eccezione in senso stretto (aspetto sul quale concorda anche
la ricorrente principale: v. pag. 23 del ricorso), occorre riconoscere che nulla impediva al Tribunale di Verbania (e quindi, poi, alla Corte d’Appello di Torino, in accoglimento del relativo motivo di impugnazione della sentenza di primo grado) di rilevar e, anche d’ufficio, che il credito vantato da RAGIONE_SOCIALE non rientrava tra i rapporti trasferiti a Intesa Sanpaolo S.p.A. con il contratto di cessione stipulato con i commissari liquidatori di Veneto Banca S.p.A. il 26.6.2017.
Dal punto di vista della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il giudicato, le conclusioni di Intesa Sanpaolo S.p.A., in quanto finalizzate a ottenere il totale rigetto della domanda dell’attrice (e, come si vedrà in seguito, la sua condanna alla restituzione di quanto versato in ossequio alla provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado) danno piena copertura al dispositivo della sentenza impugnata.
Quanto al principio di non contestazione (art. 115, comma 1, c.p.c.), la Corte territoriale correttamente ha osservato che esso riguarda i fatti storici e la loro allegazione, non anche la qualificazione giuridica e l’accertamento degli effetti di quei fatti (ovverosia i «fatti-diritto», secondo la denominazione utilizzata da Cass. S.u. n. 2951 del 2016). Il giudice d’appello ha risolto la controversia sulla base dei medesimi fatti storici che le allegazioni di parte avevano tempestivamente introdotto nel processo fin dal primo grado; quello che è risultato decisivo è l’ inquadramento giuridico di quei fatti, la cui correttezza non è esclusa (né può essere resa inoperante) per il fatto che non se ne fosse inizialmente avveduta la stessa parte interessata ad avvalersene a sostegno delle sue conclusioni.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale Intesa Sanpaolo S.p.A. denuncia «nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., per non essersi pronunciata la Corte d’Appello sulla domanda di condanna di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione ad Intesa Sanpaolo S.p.A. delle somme corrisposte in forza della sentenza di primo grado».
3.1. Il motivo è fondato.
Nella sentenza della Corte d’Appello di Torino sono riportate per esteso le conclusioni rassegnate dall’appellante Intesa Sanpaolo S.p.A., compresa la richiesta di «condannare RAGIONE_SOCIALE alla restituzione all’Esponente della somma corrisposta alla società appellata in forza della sentenza impugnata …» . L’accoglimento dell’appello con riferimento al dichiarato difetto di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo S.p.A. avrebbe imposto, quindi, una decisione anche su questa domanda, previa verifica del fatto dell’avvenuto pagamento e dell’ammontare dell’importo da restituire .
Viceversa, la sentenza impugnata non contiene alcun cenno a siffatta statuizione, sicché si dà il caso di violazione della legge processuale per omessa pronuncia su una delle domande proposte al giudice.
In definitiva, rigettato il ricorso principale e accolto quello incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste , a carico della ricorrente principale, il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del