Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18859 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18859 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19916/2021 proposto da
COGNOME; COGNOME ; rappresentati e difesi d all’avv.to NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrenti- contro-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t.,, rappresentata e difesa dall’avv.to NOME COGNOME per procura speciale in atti;
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-controricorrenti-
avverso la sentenza della Corte d’Ap pello di Venezia, n. 38/2021, pubblicata in data 14.01.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto di citazione datato 8 novembre 2016 COGNOME conveniva in giudizio Veneto Banca spa deducendo una presunta responsabilità di quest’ultima in relazione a due suoi acquisti di titoli azionari e obbligazionari emessi dalla stessa convenuta, chiedendo: in via principale, di accertare l’apocrifia delle sottoscrizioni apposte su una serie di documenti relativi agli investimenti per cui è causa; conseguentemente, di dichiarare la nullità del contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione n. 2102384 per difetto della necessaria forma scritta e delle operazioni di sottoscrizione/acquisto delle azioni Veneto Banca per difetto della necessaria forma scritta e, per l’effetto, di disporre la restituzione della somma complessiva di Euro 28.075,00, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento; in via subordinata, di accertare ‘ il grave inadempimento della convenuta delle obbligazioni a suo carico, sia nella fase delle trattative che in sede di stipulazione e di esecuzione del contratto di cui è causa ‘ e ‘ dichiarare la risoluzione per grave inadempimento della convenuta del contratto di intermediazione finanziaria … nonché dei successivi ordini di acquisto/sottoscrizione delle azioni Veneto Banca ‘ e, per l’effetto, di disporre la restituzione della complessiva somma di Euro 28.075,00, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento; iii) in via ulteriormente subordinata, di ‘ dichiarare la responsabilità precontrattuale della convenuta e per l’effetto condannarla al risarcimento del danno pari alle somme investite dall’attore ed ammontanti ad euro 28.075,00 nonché degli interessi legali oltre alla
differenza tra valore nominale e prezzo di acquisto, qualora superiore, alle cedole non riscosse, ed al reddito che sarebbe derivato da fonti alternative di investimento ovvero nella misura che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, ed agli interessi dal dovuto al saldo ed alla rivalutazione monetaria’.
Con ordinanza di data 10.7.2017 veniva dichiarata l’interruzione del giudizio, in seguito a sottoposizione della Banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, disposta con decreto Legge n. 99/2017 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 121) e adottata con D.M. n. 186, di pari data.
Con ricorso in riassunzione depositato il 24.10.2017 e notificato a mezzo p.e.c. in data 25 gennaio 2018 solamente ad Intesa Sanpaolo spa, gli eredi di COGNOME riformulavano le domande originariamente proposte, ribadendo la pretesa nullità dei contratti di acquisto di azioni della Veneto B anca da parte dell’attor e per apocrifia delle sottoscrizioni, con efficacia retroattiva e conseguente inesistenza dello status di azionista in capo all’investitore che -di conseguenza -si sarebbe dovuto equiparare ‘ .. a un semplice correntista di Veneto Banca s.p.a. -ora di Banca Intesa Sanpaolo ‘, con conseguente estraneità della vertenza pendente rispetto ai ‘ casi di esclusione di cui all’art. 3 del DL n. 99 del 25 giugno 2017 ‘.
Nel giudizio così riassunto si costituiva Intesa Sanpaolo spa, eccependo l’avvenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei confronti del successore universale di Veneto Banca, nel frattempo posta in stato di liquidazione coatta amministrativa, e comunque la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale in relazione al contenzioso, pacificamente escluso dall”RAGIONE_SOCIALE‘, oggetto d i cessione dalla procedura di L.C.A. alla stessa
Intesa Sanpaolo, con contestazione, in via subordinata di merito, delle domande avversarie nell’ an e nel quantum .
Nella causa così riassunta interveniva volontariamente la procedura di RAGIONE_SOCIALE, la quale confermava la propria esclusiva legittimazione passiva con riguardo alle domande attoree, in relazione alle quali chiedeva la declaratoria di improcedibilità ex art. 83 TUB e, in subordine, il rigetto per infondatezza.
Con sentenza n. 1034/2019 pubblicata il 15.05.2019 e notificata il 21.05.2019, il Tribunale accoglieva le eccezioni pregiudiziali/preliminari della procedura di RAGIONE_SOCIALE e di Intesa Sanpaolo spa, dichiarando l’improcedibilità del giudizio nei confronti della prima e la carenza di titolarità dal lato passivo della seconda rispetto alle domande azionate.
Con sentenza depositata in data 14.01.2021, la Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame proposto da NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali eredi dell’attore originario, osservando che: oggetto del contratto di cessione non era stata l’azienda bancaria esercitata da Veneto Banca o un suo ramo d’azienda, ma un insieme di rapporti bancari individuati per categorie, definito ‘insieme aggregato’ dal quale , in conformità dell’art. 3 del DL 99/17, comma 1 lett. b), restavano esclusi’ … i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse …’; il contratto di cessione dava attuazione alla previsione normativa di cui al punto 3.1.4, lett. b), specificando che restavano esclusi dalla
cessione e, pertanto, non erano parte dell’insieme aggregato e non erano dunque trasferite a ISP, le attività escluse e le passività escluse e, tra queste ultime, … iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi;…’; pertanto, il rapporto dedotto in causa non faceva parte dell’insieme aggregato trasferito a Intesa Sanpaolo in conseguenza della espressa ed assoluta esclusione dall’oggetto della cessione (che doveva essere affermata anche in quanto la pretesa passività non emergeva dalle scritture contabili, requisito di carattere generale in ogni caso applicabile per il trasferimento delle passività). NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , quali eredi di NOME COGNOME, ricorrono in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso Intesa Sanpaolo spa e la procedura di RAGIONE_SOCIALE di Veneto Banca spa, con rispettivi controricorsi illustrati da memoria.
RITENUTO CHE
Preliminarmente, i ricorrenti invocano l’ esistenza di un accordo transattivo derivante da uno scambio di corrispondenza intervenuto nel giugno 2017 tra i loro legali e Veneto Banca in bonis , che avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere.
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1362 e 1363, cc, per aver la Corte d’appello erroneamente interpretato la domanda sin dall’origine proposta in giudizio, ritenendo che Barjam Bazay avesse agito quale azionista/obbligazionista di Veneto Banca, mentre invece -stante la nullità/inesistenza, per difetto di sottoscrizione, del contratto quadro nella cui cornice erano stati effettuati gli acquisti delle azioni
Veneto Banca -egli aveva agito quale mero correntista nell’ambito di un rapporto di conto corrente migrato a Intesa Sanpaolo all’esito del contratto di cessione di aziende intercorso con Veneto Banca in Liquidazione coatta amministrativa.
Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 3 comma 1 lett. b), in relazione all’art. 3, comma 1 lett. c), del decreto legge 99/17, convertito nella legge 121/17 in quanto la causa non verteva sui debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, bensì sulle ‘ controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività ‘.
Il terzo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte territoriale , in particolare, valutato l’art. 3.1.2, lett. b) – punto VIIIdel contratto di cessione d’azienda, ritenendo che la causa rientrasse nelle ‘ passività incluse ‘ , contemplate dallo stesso contratto. Preliminarmente, va osservato che sono inammissibili le eccezioni di rito sollevate nel controricorso della procedura di L.C.A. (per mancata esposizione dei fatti e dei motivi di ricorso; per carenza di autosufficienza).
Invero, i fatti di causa e le ragioni di diritto sono esposti in maniera sufficientemente chiara, non emergendo con evidenza i rilievi esposti; in particolare, nel ricorso sono stati puntualmente richiamati i vari documenti prodotti nei gradi di merito.
Né ha pregio l’eccezione preliminare afferente alla cessazione della materia del contendere, sia perché riguardante una questione nuova, sia perché fondata su due documenti prodotti solo con il ricorso per cassazione, e che avrebbero potuto essere allegati nella fase d’appello.
Peraltro, giova rilevare che, come replicato dalla controricorrente procedura di L.C.A., nella comparsa conclusionale di primo grado l’attore aveva dichiarato che non era stato possibile concludere la transazione in questione a causa dell’interruzione del giudizio in ragione dell’intervenuta apertura della suddetta procedura.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Secondo l’ orientamento di questa Corte, in tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolo s.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. ‘contenzioso escluso’ pr evisto nel menzionato contratto (Cass., n. 15083/2025).
In particolare, i l D.L. n. 99/2017, all’art. 3 comma 1, prevede che: ‘r estano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all’articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; ( enfasi aggiunta) ;b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferiti alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione
presentate dalle banche stesse …’; il comma 3.1.4 dispone che ‘ ai fini del presente contratto: (b) per ‘passività escluse si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e, quindi, non faranno parte dell’ Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a ISP: (iii) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i, ii), iii) e iv), del D.Lgs. n. 180/2015; (iv)i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi’.
Inoltre, a norma dell’art. 3, comma 2, sesto periodo, D.L. n. 99/2017 ISP ‘ risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1’); l’art. 3, comma 2, prevede espressamente che per ‘ contenzioso pregresso ‘, costituente componente delle passività incluse nell”insieme aggregato, si debbono intendere ‘ i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA o con obbligazionisti convertibili e /o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate delle Banche in LCA e dai c.d. ‘Incentive Welfare’ nonché i relativi fondi.
Detto ciò, la doglianza prospetta diverse prospettazione fattuale ed interpretazione dell’oggetto della cessione, e dunque involge il merito di causa.
Inoltre, il motivo è infondato nella parte in cui prospetta la questione di nullità dell’acquisto di azioni e obbligazioni emesse da Veneto Banca che, a dire dei ricorrenti, una volta accertata, avrebbe conferito all’attore originario l a qualità di correntist a e, in tal modo, l’ oggetto
della causa petendi avrebbe riguardato una mera passività della banca rientrante nel perimetro della cessione a IntesaSP.
Per quanto esposto, l’acquisto di azioni ed obbligazioni da parte di Veneto spaRAGIONE_SOCIALE è pacificamente escluso dall’ambito della cessione in questione sulla scorta delle norme richiamate; ne consegue anche l’infondatezza della conseguente questione , avendo correttamente la Corte d’appello ritenuto che la domanda di nullità e di risoluzione del contrattoquadro e dei contratti d’acquisto delle suddette azioni ed obbligazioni di Veneto Banca è improcedibile a norma dell’art. 83 TUB. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, circa la sussistenza di un contenzioso pregresso nel quale rientrerebbero i crediti fatti valere dall’attore.
Alla luce della normativa sopra richiamata, il contenzioso giudiziale passivo relativo alla materia delle azioni, ancorché già pendente alla data della cessione, è escluso dalla cessione stessa, così come più in generale è escluso il contenzioso giudiziale passivo attinente alle cd. passività escluse .
La doglianza non coglie quindi la ratio decidendi ; in ogni caso, è infondata perché palesemente in contrasto con la normativa.
Il quarto motivo è del pari inammissibile.
Invero, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., n. 16583/2024; n. 16812/2018).
Nel caso concreto, il ricorrente ha lamentato genericamente l’omesso esame del contratto di cessione ma, in realtà, riproponendo in sostanza le doglianza espresse nei motivi precedenti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi- oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.