Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15678 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15678 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20872/2022 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME(CODICE_FISCALE
rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 196/2022 depositata il 31/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME con atto di citazione notificato in data 16 settembre 2015 convenivano avanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di Impresa, Veneto Banca avanzate nei confronti di quest’ultima Banca per sentire dichiarare l’annullamento pere errore o in subordine per dolo delle operazioni compiute dal 31.4.2008 al 31.5.2011 di acquisto di 25.000,00 azione e la conseguente condanna alla restituzione dell’intero importo pari ad € 965.000,00 e in via subordinata la risoluzione per grave inadempimento del contratto concluso in data 9.1.2008 e delle operazioni di acquisto di titoli conclusi con l’Istituto di credito in data 30.4.2008,31.5.2010. 28.2.2011 e 31.5.2011.
Nel corso del giudizio di primo grado ed in particolare nel corso dell’istruttoria, in occasione dell’udienza dell’11 luglio 2017 (originariamente calendarizzata per l’escussione di alcuni testi) ed a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A. (cfr. il nostro doc. 3 del fascicolo di primo grado dell’esponente e che qui si produce sub doc. 2C), il giudizio di prime cure veniva dichiarato interrotto.
Riassunto il giudizio con sentenza nr 1228/2019 il Tribunale di Venezia dichiarava la carenza di legittimazione passiva in capo ad Intesa San Paolo.
Con atto di citazione in appello notificato alla scrivente difesa l’8 luglio 2019, i sigg.ri NOME impugnavano la sentenza n. 1228/2019 del Tribunale di Venezia, contestando la corretta interpretazione resa dal Tribunale di primo grado sia delle norme di cui al D.L. n. 99/2017 che delle disposizioni del successivo Contratto di cessione del 26 giugno 2017 e ribadendo -a proprio giudizio -la rilevanza (e fondatezza) della questione di legittimità costituzionale sollevata in atti.
Con la sentenza n. 196/2022 del 31 gennaio 2022 la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello dei sigg.ri NOMECOGNOME confermando la sentenza n. 1228/2019 del Tribunale di Venezia ed evidenziando -per quanto qui di immediato interesse -che:
i i) ‘ la lettera della legge ha chiaramente escluso dal perimetro della cessione tutte le operazioni di commercializzazione di azioni ‘ (sent. imp., pag. 38) ed ‘ Appare documentale… l’intento del legislatore di lasciare fuori dal perimetro della cessione ogni operazione inerente alle azioni di VB ‘ (sent. imp., pag. 35; cfr. sent. imp., pagg. 37 e 41);
ii ii) ‘ la responsabilità del cessionario… discende da quella regolamentata dalla legge speciale, limitata ai soli debiti ricompresi nel perimetro della cessione (art. 3.2 DL 99/17), secondo uno statuto normativo speciale ‘ (sent. imp., pagg. 35 -36; cfr. sent. imp., pagg. 39 e 44-45);
iii iii) ‘ la tutela dei terzi è assicurata, in applicazione dell’art. 3.2 d.l. n. 99/2017, con la regolare pubblicazione «della notizia della cessione» nel sito internet della Banca d’Italia ‘ (sent. imp., pag. 36);
iv iv) alcuna ‘ discriminazione ‘ può ravvisarsi nella ‘ scelta legislativa ‘, posto che ‘ scopo e finalità del DL 99/17 erano quelli di agevolare il trasferimento dell’azienda già facente capo a Veneto Banca, esentando il cessionario dagli oneri connessi ad alcune specifiche passività puntualmente individuate ossia… quelle nei confronti di soggetti che, per definizione, sopportano in prima battuta il c.d. «rischio di impresa» (nella sostanza, cioè, i debiti nei confronti degli azionisti…) ‘ (sent. imp., pag. 36);
v v) ‘ I dedotti profili di incostituzionalità… non assumono rilevanza nella vicenda in esame ‘ (sent. imp., pag. 42), posto che ‘ la caducazione del decreto-legge avrebbe comportato, di riflesso, il venir meno dell’intero accordo di cessione ‘ e ‘ l’impegno negoziale assunto, non modificabile da alcuna statuizione giudiziale di legalità costituzionale ‘ (sent. imp., pag. 43);
vi ‘ dall’eventuale illegittimità costituzionale del DL 99/17 non discenderebbe l’applicazione delle norme ordinarie in materia di cessione di azienda, bensì l’applicazione delle norme che regolano la cessione di azienda nell’ambito delle procedure concorsuali. e verrebbe in rilievo l’art. 105, 4° comma, lf, ai sensi del quale, salvo diversa convenzione, è esclusa la responsabilità
dell’acquirente per debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento ‘ (sent. imp., pagg. 44 -45);
i vii) ‘ la finalità della normativa comunitaria di riferimento vigente è quella di tutelare il mercato finanziario e gli interessi generali, come quello della stabilità del sistema bancario, anche con il sacrificio della posi-zione individuale di azionisti e creditori ‘ .
Avverso tale sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi cui hanno resistito con controricorso Intesa San Paolo s.p.a. e Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa.
Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 3, commi 1° e 2°, d.l. 99/2017, degli artt. 1362 -1371 c.c. in materia di interpretazione del – 9 contratto, del principio per cui lex specialis deroga alle norme generali e degli artt. 2558 e 2560 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.); violazione dell’art. 111 c.p.c. (art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.);
Si lamenta in particolare l’asserita errata applicazione dell’art. 3 lett. b) in relazione all’art. 3 lett. c) del D.L. n. 99/2017, affermando che la controversia di cui trattasi non riguarderebbe, in tesi, debiti della Banca nei confronti di azionisti, bensì di creditori/risparmiatori danneggiati .
Si sostiene poi che la previsione di cui alla lettera c) dell’art. 3 del D.L. 99/23017 sarebbe una disposizione in rapporto di specialità rispetto a quella della lettera b) del medesimo articolo, talché il criterio temporale dovrebbe ritenersi in tesi prevalente rispetto a
quello oggetto dei rapporti che si trasferiscono (e, quindi, da includere nell’Insieme Aggregato ceduto a ISP).
Si afferma altresì che la Corte distrettuale sarebbe incorsa nella violazione degli articoli 1362 e 1371 c.c. per aver non correttamente interpretato l’art. 3.1.2 lett. a) (punto ii) del contratto di cessione 26.6.2017, avendo ritenuto irrilevante la circostanza che i signori RAGIONE_SOCIALE erano rimasti correntisti e titolari di un dossier titoli presso Intesa.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 2, L. 11 marzo 1953, n. 87, in relazione al d.l. 99/2017 e alle censure di illegittimità costituzionale denunziate; violazione degli artt. 1372, 1374 e 1458 c.c.; violazione e falsa applicazione del d.l. 99/2017 in relazione agli artt. 3, 41, 42, 47, 111, 117, Cost. (rilevanza e fondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.l. 99/2017) (art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c.).
Si critica in particolare la decisione nella parte in cui ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dai ricorrenti in relazione ai diversi profili dedotti.
Con il terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazione degli artt. 97 e 3 Cost. in materia di buon andamento della pubblica amministrazione; violazione dell’art. 24 Cost.; violazione degli artt. 34, par. 1, lett. b), f) e g), Direttiva 2014/59/UE (principio del ‘no creditor worse off’e necessità di procedere a stima); irragionevole disparità di trattamento rispetto ai casi di risoluzione in base al d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c.).
Si afferma che il D.L. n. 99/2017 presenterebbe sia profili di illegittimità costituzionale (con gli articoli 97, 3 e 24 Cost.), sia
motivi di contrasto con il diritto dell’Unione Europea, mirando alla disapplicazione delle norme interne (il D.L. 99/2017) incompatibili con il diritto unionale o, in subordine, la rimessione della questione alla Corte di Giustizia ai sensi degli articoli 19, paragrafo 3, Lettera b), del 2 del TUE e 267 TFUE.
Si sostiene che il D.L. n. 99/2017 violerebbe pure le prescrizioni del Decreto Legislativo 180/2015, anche privando i creditori della possibilità di conoscere le proprie prospettive di realizzo stimate nel caso di liquidazione coatta dalla banca senza cessione; della possibilità di contestare la stima con gli ordinari strumenti giurisdizionali; della possibilità di agire per danni contro chi ha fatto la stima.
Il primo motivo è infondato.
L’art. 3, c. 1, lett. b) D.L. n. 99/2017 prevede che ‘Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all’articolo 2741 del codice civile: b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse ‘; ed il successivo Contratto di cessione del 26/06/2017 prevede all’art. 3.1.2. (b) vii) che tra le Passività Incluse -siano annoverati ‘ i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte
di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. «RAGIONE_SOCIALE» (di seguito il «Contenzioso Pregresso») nonché i relativi fondi ‘; ed all’art. 3.1.4. (b) (vi) ulteriormente statuisce che tra le Passività Escluse -vi è ‘ qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Include, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il «Contenzioso Escluso»), nonché i relativi fondi ‘, precisando subito dopo -‘ Per evitare equivoci… che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite da Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso sono e dovranno essere considerati come esclusi dall’Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere a rapporti giuridici non ceduti ‘ .
E’ di tutta evidenza che in base alle previsioni contenute nel decreto legge i debiti di Veneto Banca nei confronti dei sigg.ri NOME, in quanto ‘ derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni … o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni ‘, sono stati esclusi ‘ in ogni caso ‘ dalla cessione ex art. 3, c. 1, lett. b) D.L. n. 99/2017.
Con riguardo poi all’invocata applicazione alla cessione in esame dell’art. 2560, comma 2º, c.c., occorre in primo luogo rilevare che il d.l. 99/2017 disapplica espressamente tanto l’art. 58, comma 5º, quanto l’art. 90, comma 2º, t.u.b. e prevede che «il cessionario risponde esclusivamente dei debiti oggetto di cessione ai sensi del comma 1 »
In secondo luogo, è proprio il rapporto fra la disciplina del codice civile e quella delle cessioni che abbiano luogo nelle procedure concorsuali, che suggerisce di escludere in radice l’applicabilità a queste ultime dell’art. 2560, comma 2º, c.c. e, di lì, alle cessioni d’azienda bancaria in crisi, le cui norme paiono costituire l’ultimo di una serie concentrica di microsistemi normativi (secondo lo schema: cessione d’azienda in procedura concorsuale; cessione d’azienda bancaria in l.c.a.).
Il secondo motivo è parimenti infondato.
La questione di legittimità costituzionale in merito al DL 99/!7, che i ricorrenti pretendono di individuare nella scelta normativa effettuata all’articolo 3, 1º comma, di escludere dalla cessione dell’azienda i debiti maturati nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti da operazioni di commercializzazione o da violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento che abbiano per oggetto azioni o obbligazioni subordinate della Banca, è priva di rilevanza.
La prospettata incostituzionalità colpirebbe infatti unicamente il decreto legge e non avrebbe effetti sul contratto di cessione sicchè gli odierni ricorrenti non potrebbero vantare nei confronti della Banca Intesa alcuna pretesa in quanto come si è su detto, i debiti di Veneto Banca nei confronti dei sigg.ri NOME COGNOME derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni … o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni ‘ sono stati esclusi ‘ in ogni caso ‘ dalla cessione ex art. 3, c. 1, lett. b) D.L. n. 99/2017.
La questione è comunque manifestamente infondata ove si considerano le finalità e lo scopo dell’intervento legislativo
chiaramente evidenziati dalla Corte costituzionale investita della questione di legittimità del decreto n. 99 del 2017.
In particolare nella sentenza n. 225/2022 si legge che ‘ l’art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, … rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l’oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l’azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare «in ogni caso esclusi» dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c) . La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta Intesa Sanpaolo spa, o, meglio, della riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di legge su cui cadono i dubbi di legittimità costituzionale, quanto dall’ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione. Nella specie, il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due Banche venete in liquidazione e Intesa Sanpaolo spa, prodotto nel giudizio a quo, richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest’ultima di cui alla lettera del 21 giugno 2017, limitata all’acquisto «di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a BP Vicenza e Veneto Banca» e condizionata alla sussistenza e alla permanenza di «alcuni presupposti essenziali», in ragione dell’aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite, secondo la logica di convenienza economica che è propria del contratto. Le disposizioni dettate dal d.l. n. 99 del 2017, come convertito,
possono, pertanto, essere qualificate come «normeprovvedimento»: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due Banche venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell’art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente’ ( Corte Cost sentenza n. 225/2022).
La scelta legislativa era dunque rivolta a sostenere, attraverso le misure pubbliche una gestione ordinata della crisi delle due Banche, nel contesto di una speciale procedura d’insolvenza, mediante «aiuti alla liquidazione», approvati dalla Commissione europea e subordinati alle condizioni da questa indicate nella comunicazione 2013/C -216/01, che impegnavano, tra l’altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere l’onere dell’operazione e a tutelare nel contempo le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo d’azienda .
In particolare, il punto 6.2.3. (Condivisione degli oneri), paragrafo 77, della comunicazione della Commissione europea 2013/C -216/01, elabora la regola del «burden sharing», secondo cui «el contesto di una liquidazione ordinata, è necessario far in modo di ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti e dei creditori subordinati». Il d.l. n. 99 del 2017, come convertito, ha rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo un divieto di trasferimento di alcune poste. Nella specie, quale conseguenza del limite inderogabile imposto all’autonomia negoziale delle parti degli
accordi di trasferimento, il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate , nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di misselling nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due Banche ‘ .
Il terzo motivo è parimenti infondato.
L’intervento legislativo, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, si è mosso nel pieno rispetto della normativa unionale ed in particolare del principio del c.d. ‘ burden sharing ‘ (enunciato dall’art. 132 della Direttiva 2014/59/UE), a mente del quale gli azionisti devono sopportare parte degli oneri per il risanamento della banca in crisi mediante la svalutazione del valore nominale delle loro azioni e ciò prima che siano coinvolti fondi pubblici nel salvataggio della banca o nella sua liquidazione coatta amministrativa, sicché -in ogni caso -anche l’applicazione della disciplina di cui alla Direttiva 2014/59/UE ( rectius , delle norme di cui al D.Lgs. n. 180/2015 che a tale Direttiva hanno dato attuazione nel nostro ordinamento) non avrebbe potuto a riservare agli azionisti un trattamento analogo a quello spettante agli altri creditori chirografari.
Ed è proprio nel rispetto della normativa unionale che è stata prevista l’esclusione di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) D.L. n. 99/2017 la normativa europea che impone che le perdite delle banche decotte debbano cadere in primo luogo sugli azionisti che pertanto non possono pretendere di avanzare pretese risarcitorie e/o restitutorie.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di legittimità vanno compensate in ragione del contrasto interpretativo sino ad oggi esistente nell’ambito della giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione