Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6021 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 37485 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato alla comparsa in data 27.9.2023 di costituzione di nuovo difensore.
RICORRENTE
contro
CURATORI del fallimento RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in persona del dottor NOME COGNOME e del dottor NOME COGNOME, elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Lendinara, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTI -RICORRENTI INCIDENTALI
avverso la sentenza n. 1852/2019 della Corte d’A ppello di Venezia; udita la relazione nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con convenzione del 9.6.2006 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE affidava all’A.T.I. costituita dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dalla ‘RAGIONE_SOCIALE, dalla ‘RAGIONE_SOCIALE e dalla ‘RAGIONE_SOCIALE la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione nel territorio comunale di un ‘polo natatorio’ (cfr. ricorso principale, pag. 3) .
Si concordava che l’intervento sarebbe stato remunerato mercé la gestione in esclusiva delle opere da parte del concessionario e mercé l’erogazione da parte del RAGIONE_SOCIALE di un contributo costituito dalla cessione in proprietà dell’area del valore stimato di euro 3.615.200,00 (cfr. ricorso principale, pag. 3) .
A seguito della sottoscrizione della convenzione le imprese associate costituivano la società di progetto ‘RAGIONE_SOCIALE, che subentrava nella concessione (cfr. ricorso principale, pag. 3) .
Ultimati i lavori , con nota del 13.4.2010 la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ rilevava che l’area da acquisire in proprietà era risultata all’atto del frazionamento di superficie inferiore, per mq. 2.663,00, a quella inizialmente prevista, sicché sollecitava l’adozione dei provvedimenti necessari e rappresentava che , in mancanza, avrebbe trovato applicazione il decremento del valore pattuito in convenzione (cfr. ricorso principale, pag. 4) .
Con atto in data 17.10.2012 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ addivenivano alla cessione dell’area e nondimeno il RAGIONE_SOCIALE dichiarava di
ritenere completamente adempiuta l’obbligazione di erogazione del contributo in favore della concessionaria e viceversa quest’ultima accettava la cessione , reputando assolta l’obbligazione di controparte nella misura di euro 1.400.000,00, sicché il RAGIONE_SOCIALE rimaneva obbligato alla corresponsione del residuo ammontare di euro 2.215.200,00 (cfr. ricorso principale, pag. 6) .
Con atto notificato il 2.1.2013 la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, giusta la previsione dell’art. 26 della convenzione del 9.6.2006, adiva il collegio arbitrale (cfr. ricorso principale, pag. 6) .
Resisteva il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Con lodo n. 28/2014 il collegio arbitrale, peraltro, condannava il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a pagare alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ la somma di euro 1.333.935,00 a titolo di penale per il decremento di valore dell’area oggetto della cessione, a pagare gli interessi su detta somma nella misura di euro 36.765,44 dalla domanda di arbitrato al deposito del lodo nonché a pagare gli ulteriori interessi al tasso legale dal 12.4.2014 al soddisfo (cfr. ricorso principale, pag. 9) .
Con atto ritualmente notificato il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE impugnava il lodo arbitrale e citava la ‘ RAGIONE_SOCIALE a comparire dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia (cfr. ricorso principale, pag. 10) .
La ‘ RAGIONE_SOCIALE si costituiva.
Instava per il rigetto dell’avversa impugnazione ed esperiva impugnazione incidentale (cfr. ricorso principale, pag. 14) .
Interrotto il giudizio a seguito del fallimento -dichiarato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 46/2018 della ‘RAGIONE_SOCIALE, si costituiva no, in esito alla riassunzione, i curatori del fallimento (cfr. ricorso principale, pag. 16) .
Con sentenza n. 1852/2019 la Corte di Venezia dichiarava inammissibili le impugnazioni hinc et inde esperite e compensava integralmente le spese di lite .
Esplicitava la corte che la disciplina – ossia gli artt. 829 cod. proc. civ. e l’art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 – vigente al dì – 9.6.2006 -della stipula della convenzione di arbitrato non prevedeva l’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, sicché risultava preclusa ai sensi del 3° co. dell’art. 829 cod. proc. civ. la possibilità di impugnazione del lodo per motivi di merito (cfr. sentenza impugnata, pag. 12) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
I curatori del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE hanno depositato controricorso recante ricorso incidentale in adesione al ricorso principale.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo il ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha denunciato ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Con l’unico motivo i ricorrenti incidentali, curatori del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE, hanno denunciato ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i curatori del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE hanno depositato istanza congiunta, datata 27.9.2023, con cui hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità de gli esperiti ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse senza far luogo alla pronuncia in ordine alle spese di lite.
Hanno addotto che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con decreto in data 9/16.12.2020 ha omologato la proposta di concordato fallimentare formulata, in veste di assuntore, dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘; altresì , che avverso il decreto di omologazione non è stata interposta impugnazione.
Alla stregua dei surriferiti rilievi va in ordine al ricorso principale ed al ricorso incidentale dichiarata la cessazione della materia del contendere.
È sufficiente il rinvio all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte . Ovvero all’insegnamento a tenor del quale , nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, 3° co., 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (cfr. Cass. sez. un. 11.4.2018, n. 8980; Cass. sez. lav. 2.10.2019, n. 24632; Cass. 19.4.2023, n. 10483) .
Nel medesimo solco questa Corte ha puntualizzato che la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell ‘ interesse al ricorso; la composizione in tal modo della controversia giustifica non già l ‘ inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità e,
dall ‘ altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale (cfr. Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26299) .
Si giustifica, viepiù, giacché le parti hanno chiesto non farsi luogo alla pronuncia in ordine alle spese di lite, l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Non sussistono i presupposti processuali per il pagamento da parte e del ricorrente principale e de l ricorrente incidentale del cd. ‘ doppio contributo unificato’ (cfr. Cass. (ord.) 20.7.2021, n. 20697; Cass. sez. un. n. 8980/2018) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso esperito dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e sul ricorso incidentale adesivo esperito dai curatori del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE per intervenuta omologazione del concordato fallimentare proposto , nell’ambito dell’anzidetto fallimento, dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, cessazione della materia del contendere determinativa del venir meno dell’efficacia della sentenza n. 1852 dei 30.4/7.5. 2019 della Corte d’Appello di Venezia e del lodo arbitrale n. 28 in data 17.4.2014;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte