Cessazione Materia del Contendere: Quando un Accordo Mette Fine al Processo
L’istituto della cessazione materia del contendere rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per porre fine a un contenzioso quando le parti trovano una soluzione extragiudiziale. Questa ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un accordo transattivo possa risolvere una disputa anche quando questa ha raggiunto il massimo grado di giudizio, con importanti conseguenze sulla validità delle sentenze precedenti e sulla gestione delle spese legali.
I Fatti del Caso: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale trae origine da una controversia tra una nota società operante nel settore energetico e un privato. Dopo una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, la società aveva deciso di proseguire la battaglia legale presentando un ricorso per cassazione. La controparte si era difesa depositando un controricorso, prefigurando così un ulteriore sviluppo del giudizio di legittimità.
Tuttavia, prima che la Corte potesse pronunciarsi nel merito, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: le parti hanno raggiunto un accordo. Hanno quindi depositato un’istanza congiunta chiedendo alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La Soluzione Transattiva e la Cessazione Materia del Contendere
Il cuore della questione risiede nell’accordo transattivo stipulato dalle parti. Questo tipo di contratto ha l’effetto di risolvere la controversia, facendo venir meno l’interesse stesso ad ottenere una pronuncia da parte del giudice. Le parti, attraverso reciproche concessioni, hanno definito autonomamente il loro rapporto, superando le ragioni del conflitto.
Di conseguenza, la prosecuzione del giudizio sarebbe diventata inutile. La richiesta congiunta delle parti ha quindi attivato il meccanismo processuale della cessazione materia del contendere, che permette al giudice di chiudere formalmente un processo ormai privo di oggetto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, presa visione dell’istanza congiunta, ha accolto la richiesta delle parti. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate nel ricorso, ma si limita a prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla lite.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è concisa e diretta. I giudici hanno rilevato che, in virtù dell’accordo transattivo, l’efficacia delle sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio deve considerarsi ‘caducata’, ovvero venuta meno. L’accordo tra le parti sostituisce di fatto la decisione del giudice. Poiché la controversia è stata risolta, non vi è più alcuna materia su cui la Corte debba pronunciarsi. La declaratoria di cessazione della materia del contendere si estende anche alle spese legali, la cui regolamentazione viene assorbita dall’accordo stesso o, come in questo caso, definita dalla Corte in conformità alla volontà delle parti.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: la volontà delle parti di risolvere una controversia prevale sulla continuazione del processo. La cessazione materia del contendere è uno strumento efficiente che può essere utilizzato in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche davanti alla Corte di Cassazione. La decisione di compensare le spese legali è una conseguenza logica dell’accordo raggiunto, segnalando che nessuna delle due parti può essere considerata ‘vincitrice’ o ‘soccombente’ nel giudizio che si estingue. Questo caso evidenzia l’importanza della transazione come metodo alternativo di risoluzione delle controversie, capace di garantire una definizione certa e rapida dei rapporti giuridici.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’?
Significa che il processo si conclude senza una decisione sul merito perché è venuto meno l’interesse delle parti a proseguire la causa, solitamente a seguito di un accordo che ha risolto la controversia.
È possibile porre fine a un processo con un accordo anche se è già arrivato in Corte di Cassazione?
Sì, l’ordinanza dimostra che le parti possono raggiungere un accordo transattivo e chiedere la cessazione della materia del contendere in qualsiasi fase del giudizio, compreso quello di legittimità davanti alla Cassazione.
In caso di accordo, chi paga le spese legali del processo?
Come stabilito in questa ordinanza, la Corte dichiara cessata la materia del contendere anche sulle spese. Ciò significa che la loro regolamentazione rientra nell’accordo tra le parti o, in mancanza di previsioni, il giudice può disporne la compensazione, lasciando che ogni parte sostenga i propri costi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27445 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11404/2020 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1428/2019 pubblicata in data 16/09/2019, n.r.g. 956/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Le parti hanno poi depositato istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese.
OGGETTO:
CONSIDERATO CHE
Le parti hanno dichiarato di aver concluso un accordo transattivo, in virtù del quale l’efficacia delle sentenze dei due gradi del giudizio di merito è considerata caducata ed è cessata la materia del contendere del giudizio di legittimità anche con riguardo alle relative spese.
In tal senso va pronunziato il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data