Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8759 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29683/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE BANCAIMPRESA SPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 946/2019 depositata il 12/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
con contratto del 23 ottobre 2003 la RAGIONE_SOCIALE vendeva un immobile, al prezzo di €650.000,00, alla RAGIONE_SOCIALE; con contratto, di qualche mese successivo al primo, la RAGIONE_SOCIALE rivendeva l’immobile a NOME COGNOME, al prezzo di €660.000,00; con contratto, di tre mesi successivo al secondo, NOME COGNOME vendeva l’immobile alla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), al prezzo di €400.000,00; con contratto, di quattro mesi successivo al terzo, in data 7 ottobre 2004, tra RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta spa RAGIONE_SOCIALE, veniva conclusa una operazione di sale and lease -back in forza della quale la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) vendeva alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa, al prezzo di €400.000,00, l’immobile in questione e la RAGIONE_SOCIALE lo metteva a disposizione della venditrice a fronte di una prima rata di €130.000,00, trattenuta dal prezzo di acquisto, e di successive centoventi rate mensili da €2500,00 ciascuna;
intervenuto il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, la curatela otteneva dal Tribunale di Treviso sentenza di dichiarazione di nullità, per illiceità della causa, dei primi tre contratti di vendita tra loro funzionalmente collegati, dichiarazione di inefficacia del
quarto contratto come conseguenza della nullità dei contratti a monte, condanna solidale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa -d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE -, al pagamento della somma di €400.000,00, condanna dei medesimi condebitori al risarcimento danni.
In particolare il Tribunale riteneva che la nullità dei primi tre contratti avesse ‘travolto anche gli effetti’ della quarta vendita ‘non potendosi affermare’ che la RAGIONE_SOCIALE ‘fosse acquirente di buona fede’.
Riguardo alla nullità dei primi tre contratti la sentenza del Tribunale passava in giudicato.
Riguardo alla esclusione della buona fede della RAGIONE_SOCIALE, la sentenza del Tribunale trovava conferma da parte della Corte di Appello di Venezia, la quale, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello della RAGIONE_SOCIALE ritenendo indici di ‘sospetto’, che la RAGIONE_SOCIALE, in ragione della propria specifica professionalità, avrebbe dovuto apprezzare, i seguenti elementi:
-la RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato l’immobile poco prima di ritrasferirlo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa;
-la RAGIONE_SOCIALE non aveva utilizzato l’immobile nel periodo antecedente alla vendita e tuttavia aveva mostrato l’apparente intento di conseguirne la disponibilità con la operazione di lease -back;
-le vendite a monte, come accertabile dai registri immobiliari, erano state plurime e si erano succedute in breve arco temporale;
-come facilmente percepibile da un operatore bancario, non ‘era ipotizzabile alcun fine di speculazione immobiliare tra i vari contraenti’ e le ‘prime due vendite erano state per valori del tutto abnormi in eccesso’;
-in rapporto alla ‘attività d’impresa, alla situazione patrimoniale e finanziaria’ della RAGIONE_SOCIALE, ‘la vendita’ da questa alla RAGIONE_SOCIALE era ‘all’evidenza incongrua rispetto al valore dell’operazione economica realizzata’;
-la RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto ‘un risultato a dir poco anomalo in termini di realizzo finale scaturente dal raffronto tra esborso effettivamente sostenuto e valore immobiliare acquistato;
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorreva con quattro motivi contrastati dalla curatela del fallimento con controricorso. La sas RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rimanevano intimati;
la Procura Generale depositava requisitoria chiedendo rigettarsi il ricorso;
in data 8 marzo 2024 la ricorrente e la controricorrente depositavano istanza congiunta per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, a spese compensate, rappresentando di essere addivenute ad ‘intese che hanno determinato la definitiva soddisfazione dei loro interessi sostanziali’. Con la medesima istanza le parti chiedevano ordinarsi la cancellazione della ‘trascrizione della domanda giudiziale, trascritta in data 26 luglio 2006, al n. di Reg. gen. 38328 e Reg. part. 22204 e degli annotamenti delle sentenze di primo e di secondo grado’;
considerato che:
1.in ragione della intervenuta transazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta perdita di interesse dovuta alla cessazione della materia del contendere.
In relazione alla richiesta formulata dalle parti con l’istanza dell’ 8 marzo 2024 deve ordinarsi la cancellazione della trascrizione della
domanda originaria e della annotazione delle sentenze di primo e secondo grado. La Corte ha già avuto modo di precisare che ‘Nel giudizio di cassazione, tanto nell’ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all’ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all’azione, espressamente regolata dal comma secondo dell’art. 2668 cod. civ.’ (Cass. n. 5587 del 09/03/2007);
le spese sono compensate come da richiesta delle parti;
3. la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuto difetto di intesse non dà luogo all’applicazione dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della l. n.228 del 2012 (v. tra altre, Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n.20697 del 20/07/2021: ‘ In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità’).
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta perdita di interesse dovuta alla cessazione della materia del contendere,
compensa le spese e ordina la cancellazione della trascrizione della domanda originaria e della annotazione delle sentenze di primo e secondo grado.
Roma 20 marzo 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME