Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 11453 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 11453 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13828/2023 R.G. proposto da:
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME e dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME COGNOME con domicilio digitale in atti.
–
CONTRORICORRENTE- nonché
CORPO FORESTALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA STAZIO, ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA’ SOSTENIBILE DIP., RAGIONE_SOCIALE
-INTIMATI- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE SUPERIORE RAGIONE_SOCIALE PUBBLICHE n. 90/2023, depositata il 12/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto di respingere il ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, titolare di una sub-concessione di derivazione d’acqua dal torrente Messuere nel Comune di Brusson, è stata sanzionata dalla Regione Valle D’Aosta con la diffida e la sospensione per 15 giorn i dell’attività oggetto di concessione e con ordine che, al termine del periodo di sospensione, la società offrisse adeguate garanzie idonee ad evitare il ripetersi delle violazioni, per la reiterata violazione, nelle annualità 2017-2020, dell’obbligo di rilascio dei quantitativi di Deflusso Minimo Vitale (di seguito ‘DMV’) ai sensi dell’art. 29, comma secondo, lettera a), d.lgs. 154/2006.
La successiva opposizione della società è stata accolta dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche, che ha annullato la sanzione reputando che ‘ i risultati dei rilievi fossero caratterizzati da un rilevante grado di d’incertezza tale da doverli considerare inattendibili per gli scopi utilizzati ‘ . Secondo il TSAP, le modalità di esecuzione delle rilevazioni non risultavano conformi alle usuali tecniche di misura della portata su soglie e stramazzi e in termini di posizionamento del punto di rilevazione, nonché riguardo alla valutazione delle condizioni idrodinamiche idonee a produrre importanti variazioni, in relazione al grado di interramento del manufatto di misura. Inoltre, ne ll’effettuazione dei calcoli La
Regione non aveva utilizzato una formula di taratura sperimentalmente dedotta per il manufatto in questione.
Per la cassazione dell’ordinanza la R egione Valle d’ Aosta ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria.
La COGNOME ha replicato con controricorso e con memoria illustrativa. Le altre parti non hanno formulato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 132, n. 4 c.p.c. nonché degli artt. 111 e 113 Cost., sostenendo che l’annullamento della sanzione sarebbe sorretto da una motivazione apparente, non illustrando le ragioni e l’ iter logico che ha condotto alla decisione. Secondo parte ricorrente il TSAP non avrebbe individuato le corrette modalità di misurazione da adottare per accertare il rilascio dei quantitativi di deflusso minimo vitale, né la corretta formula di taratura delle apparecchiature idonee ad assicurare l’ attendibilità dei risultati.
La sentenza non consentirebbe di stabilire quale misurazione avrebbe dovuto effettuare il Corpo Forestale per ottenere risultati attendibili e perché sarebbero errate le rilevazioni effettuate. La Regione deduce infine di aver eseguito nell’intero periodo considerato -a partire dal 2019 -plurimi rilievi presso l’opera di presa a servizio dell’impianto idroelettrico in concessione , mediante l ‘ utilizzo di un correntometro ad induzione elettromagnetica OTT MFPRO, rilevando la sussistenza delle violazioni in modo preciso, e di aver proceduto ad una fase successiva di monitoraggio. Vi sarebbe perfetta corrispondenza tra le misure direttamente effettuate mediante l’ausilio del correntometro ad induzione elettromagnetica in uso all’Ufficio gestione demanio idrico e i valori ricavati dall’utilizzo sia delle classiche formule dell’idraulica sia della tabella di taratura
dell’asta idrometrica sperimentalmente dedotta , con acquisizione di adeguata documentazione video/fotografica.
Dalle verifiche sarebbe emersa una situazione di grave e perdurante assenza di deflusso a valle dell’opera di presa; su 12 sopralluoghi effettuati ben 6 avrebbero avuto rilasci di DMV pressoché nulli ed i restanti 6 avrebbero fatto rilevare valori di portata notevolmente insufficienti.
1.1 Deve dichiararsi d’ufficio la cessazion e della materia del contendere.
RAGIONE_SOCIALE quale responsabile solidale ex art. 6 l. 689/1981 e l’amministratore della società , quale autore materiale della violazione, erano stati raggiunti da una precedente ordinanzaingiunzione applicativa di una sanzione pecuniaria, annullata con sentenza passata in giudicato.
La Regione ha poi irrogato alla sola società la sanzione inibitoria della sospensione delle attività per 15 gg. ai sensi dell’art. art. 29, comma secondo, lettera 5), del d.lgs. 154/2006.
RAGIONE_SOCIALE ha dato atto nel controricorso che la società sanzionata RAGIONE_SOCIALE si è estinta per effetto della cancellazione del registro delle imprese in data 11.10.2022 e ha prodotto a sostegno la visura camerale.
Con la riforma delle società di capitali e cooperative di cui al d.lgs. 6/2003, la cancellazione ha effetti costitutivi dell’estinzione irreversibile della società, ai sensi dell’art. 2495, secondo comma, c.c., nonostante la pendenza di rapporti non definiti (Cass. SU 4060, 4061 e 4062/2010; Cass. 6070/2013; Cass. 7179/2023).
La misura interdittiva adottata (non conseguente alla commissione di un reato ai sensi dell’art. 25 undecies del d.lgs. 231/2002) è parimenti estinta, dato il carattere personale della responsabilità amministrativa, considerato inoltre che la sospensione presuppone che l’attività sia in essere e che possa essere concretamente sospesa, condizione che non ricorre in caso di cancellazione cui
consegue il venir meno del soggetto sanzionato. Non permane, infine, in capo alla Regione, un concreto ed attuale interesse ad ottenere la pronuncia sul ricorso , data l’ineseguibilità della sospensione dell’attività anche ove ritenuta legittima.
L’intervenuta cessazione della materia del contendere può ess ere dichiarata d’ufficio anche in cassazione, essendo l’evento che l’ha determinata documentato mediante la visura ritualmente depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. 3934/2016; Cass. 25404/2023).
Nulla la Regione ha rilevato in memoria circa la sussistenza e gli effetti della cancellazione della società intimata RAGIONE_SOCIALE
Consegue, inoltre, la caducazione del provvedimento opposto e di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio non passate in giudicato (Cass. 22199/2010; Cass. 6737/2016; Cass. 27650/2018).
In considerazione della particolarità della vicenda sostanziale, del contenuto delle pronunce adottate, delle questioni proposte con il ricorso e dell’esito della controversia , le spese del giudizio di cassazione e quelle relative al giudizio dinanzi al TSAP sono interamente compensate tra le parti.
Essendosi il giudizio concluso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. 20697/2021; Cass. 3542/2017).
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e di quelle di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite