Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2770 Anno 2024
sul ricorso n.6415/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
NOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2770 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2599/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che: 6415/2021
Il Tribunale di Verona, sezione speciale agraria, con sentenza n. 775/2019 rigettava una domanda pauliana proposta da RAGIONE_SOCIALE riguardante tre contratti d’affitto tra gli affittanti NOME, NOME, NOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE e l’affittuaria RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in relazione a crediti vantati dall’attrice nella misura di euro 18.240,01 oltre accessori oggetto di decreto ingiuntivo n. 1917/2014 emesso dal Tribunale di Verona, cui poi si era aggiunto un ulteriore credito di euro 3.199.963,54 derivante da un’ apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, ove i locatori erano tutti datori di ipoteca a favore della banca suddetta; era intervenuta anche RAGIONE_SOCIALE per aderire alla domanda attorea in relazione a un proprio credito di euro 89.839,34.
Presentava appello principale RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, che era succeduta all’originaria creditrice BPM; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a sua volta proponeva appello incidentale di analogo contenuto.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2599/2020, accoglieva entrambi gli appelli.
Proponeva ricorso, articolato in quattro motivi, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; si difendevano con rispettivo controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE nonché NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME nelle more deceduto.
Considerato che:
1. La ricorrente ha depositato il 13 settembre 2023 un atto in cui, in tesi, chiede che sia dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto si è conclusa nelle more una procedura esecutiva immobiliare di cui l’esito è stato che la ricorrente stessa è divenuta proprietaria degli immobili che aveva in affitto e ha saldato integralmente i debiti alla sua debitrice – divenuta frattanto RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – in relazione ai quali era insorta la procedura, per cui sono divenuti privi di ogni ragione giuridica i contratti revocati dalla sentenza d’appello; in subordine, per tuziorismo, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; il tutto a compensazione delle spese del giudizio d’appello e del presente giudizio.
Il 16 settembre 2023 è intervenuta RAGIONE_SOCIALE, appunto quale cessionaria del credito di cui era cedente la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere per la intervenuta confusione dei diritti di proprietaria e di affittuaria dei fondi affittati in capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e altresì chiedendo in subordine di dichiarare l’estinzione per rinuncia agli atti della ricorrente, accettando tale rinuncia e chiedendo la compensazione delle spese del giudizio d’appello e del presente giudizio.
È stata poi depositata ‘ memoria ‘ da NOME COGNOME con contenuto analogo.
Assorbito ogni altro profilo, deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dagli atti depositati emergendo che più non sussiste fra le parti alcun contenzioso in relazione alla presente causa; la conformità della loro richiesta in tesi giustifica la compensazione totale, da tutti richiesta, delle spese del giudizio d’appello e di quello presente.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate per il grado d’appello e per il presente grado.
Dà atto che dagli atti il processo risulta esente dall’applicazione dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023