Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17720 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17720 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27765/2021 R.G. proposto da: NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI n. 1181/2021 depositato il 29/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udita la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Le germane NOME NOME, NOME ed NOME hanno proposto opposizione ex art 98.l.fall. avverso il decreto di rigetto della domanda di rivendica ex art. 103 l.fall. di un immobile sito in Castelvolturno (CE), acquistato il 14.3.2018 da RAGIONE_SOCIALE nella qualità di trustee del trust ‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il predetto immobile, istituito in data 24.11.2011 da NOME COGNOME quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE l’una e l’altra dichiarate fallite in data 10.3.2016.
1.1. -Nell’atto di compravendita, trascritto in data 11.4.2018, le parti si erano date atto che l’immobile era stato oggetto di domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da Banca Popolare di Novara (BPN) contro NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE (con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli notificato il 26.3.2013), trascritta il 30.5.2013 presso la Conservatoria dei RR.II., ma che successivamente il Banco BPM s.p.a. (in cui si era fuso, tra gli altri, il Banco Popolare Società CooperativaRAGIONE_SOCIALE già incorporante RAGIONE_SOCIALE con scrittura privata autenticata del 15.3.2018 aveva prestato assenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, annotato il 16.4.2018 presso la Conservatoria dei RR.II., anche se il giudizio di revocatoria ordinaria era poi proseguito ai sensi dell’art. 66 l.fall. con l’intervento del curatore fallimentare in data 10.4.2018, e si era concluso con sentenza n. 219 del 23.1.2019, trascritta l’11.4.2019 e passata in giudicato, con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto istitutivo del trust nei confronti del Fallimento.
1.2. -Secondo le opponenti, l’immobile suddetto non sarebbe entrato nell’attivo fallimentare poiché la trascrizione del loro acquisto era precedente (11.4.2018) rispetto alla trascrizione della sentenza dichiarativa della inefficacia del trust, senza che potesse valere l’effetto prenotativo della antecedente trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di revocatoria ordinaria, stante la sua avvenuta cancellazione.
1.3. -Il tribunale ha invece ritenuto che la cancellazione della domanda giudiziale fosse priva di effetti per mancanza dell’interesse ad agire e della capacità di disporre della BPN entrambe necessarie ai sensi dell’art. 2668, comma 1 c.c., per cui «la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 c.c e delle relative annotazioni, si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato» -in quanto annotata solo il 16.4.2018, dopo che il curatore fallimentare, in data 10.4.2018, era intervenuto nel giudizio di revocatoria ordinaria e l’aveva proseguito ai sensi dell’art. 66 l.fall., quale sostituto processuale della massa dei creditori e legittimato esclusivo, con conseguente improcedibilità della domanda proposta dal singolo creditore BPN. Di qui il rilievo che «La concatenazione temporale della trascrizione della domanda giudiziale e della relativa sentenza rende inopponibile l’atto di disposizione nei confronti della procedura per effetto dei principi relativi alla continuità delle trascrizioni ex artt. 2652 n. 5, 2654, 2650 c.c. posto che la opponibilità della sentenza di inefficacia prende data dalla trascrizione della domanda la quale inficia la regolarità del trasferimento della Saturnino al trust (cd effetto prenotativo) con conseguente inefficacia del successivo atto di disposizione».
1.4. –NOME NOME ed NOME hanno impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE e di NOME ha resistito con controricorso, seguito da memoria contenente richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere a seguito del raggiungimento di un accordo tra le parti, contestualmente depositato.
1.5. -Il P.M. ha depositato memoria scritta in cui ha concluso per l’accoglimento del ricorso. In udienza ha però dato atto della sopravvenuta domanda di cessazione della materia del contendere formulata dalle parti, e ne ha chiesto l’accoglimento, prospettando l’eventualità della formulazione di un principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con la memoria del 26.5.2025 parte controricorrente ha depositato il messaggio pec del 13.5.2025 con cui il legale di parte ricorrente ha trasmesso «l’atto di transazione sottoscritto tra le parti (gennaio 2023) contenente la rinuncia delle germane NOME e della curatela a qualsiasi azione pendente con compensazione espressa delle spese del giudizio ancora pendente in Cassazione».
L’atto di transazione del 23.1.2023 è parimenti allegato.
Le parti, pertanto, hanno chiesto a questa Corte di «accertare il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, per effetto dell’accordo intervenuto tra le parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere».
-Il Collegio, preso atto della congiunta prospettazione delle parti di porre fine alla controversia con una pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere, richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, qualora «nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso» (Cass. Sez. U, 8980/ 2018; cfr. Cass. 31355/2024).
3.1. -Quanto alla forma del presente provvedimento, le sezioni unite hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 1 -bis, comma 1, lett. i), del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza, deve essere assunta, all’esito di quest’ultima, con ordinanza, in quanto detta disposizione prevede che questa sia la veste formale “ordinaria” della pronuncia di estinzione, ove la
Corte non debba decidere su altri ricorsi contro lo stesso provvedimento (Cass. Sez. U, 19169/2017).
-Va disposta la compensazione delle spese processuali in conformità al regolamento stabilito dalle parti.
-Stante il tenore della pronuncia, non ricorrono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. 34025/2023, 23175/2015).
5.1. -Difatti, il meccanismo sanzionatorio di cui alla citata previsione è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. Sez. U, cit.)
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti, determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata.
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 27/05/2025.