Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28503 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28503 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33646/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME ,
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME,
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME,
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Napoli n. 4522/2019 depositata il 16/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1 Il Tribunale di Torre Annunziata, decidendo sulla domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarò l’inefficacia ex art. 167 l.fall. di due pagamenti effettuati dalla fallita in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata per brevità ‘BCC’) di € 5872,85 e € 5885,07, e accolse la domanda attorea di revoca ex art. 67, comma 2°, l.fall. con riguardo al pagamento RAGIONE_SOCIALE cambiale agraria dell’importo di € 200.000 nonché la domanda di revoca ex art. 66 l.fall. con riguardo al pagamento di due cambiali agrarie dell’importo di € 200.000 ciascun a e, per l’effetto, condannò BCC al pagamento, in favore del fallimento, RAGIONE_SOCIALE complessiva somma di € 611.757,92, oltre interessi legali; in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di manleva proposta dalla RAGIONE_SOCIALE convenuta condannò i terzi chiamati RAGIONE_SOCIALE, NOME NOME, NOME, INDIRIZZO NOME, COGNOME NOME, nella qualità di fideiussori RAGIONE_SOCIALE società fallita, al pagamento, in solido tra loro, in favore di BCC RAGIONE_SOCIALE suindicato importo.
2 La Corte d’Appello di Napoli, per quanto di interesse in questa sede, rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali hanno proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza sulla base di sei motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE e BCC hanno svolto difese mediante controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 I ricorrenti denunciano:
primo motivo – violazione degli artt. 1237, comma 1°, 2728, comma 1°, c.c. 45 r.d. 1669/33 e 345 c.p.c., in relazione all’art . 360, comma 1° n. 3, c.p.c.;
secondo motivo- violazione degli artt.2697, 1237, comma 1°, 2728, comma 1°, c.c. 45 r.d. 1669/33 e 345 c.p.c., in relazione all’art . 360, comma 1° n. 3 c.p.c.;
terzo motivo – violazione degli artt. 25 Cost., 132, comma 1° n. 4, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art 360, comma 1° n. 3 c.p.c.;
quarto motivo – violazione degli artt. 69 bis, 167,168 e 184 l.fall, in relazione all’art . 360, comma 1° n. 3 c.p.c.;
quinto motivo – violazione RAGIONE_SOCIALE normativa riguardante le clausole vessatorie con riferimento alla quella di reviviscenza delle fi deiussioni impugnate, in relazione all’art . 360, comma 1° n. 3, c.p.c.;
sesto motivo – violazione degli artt. 2 l. 287/1990 e 25 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1° n.3 c.p.c.
3 Non è necessario pervenire alla disamina dei motivi.
3.1 Va infatti precisato che, in data 7/10/2024, è stata depositata istanza denominata « Rinunzia congiunta al ricorso » con la quale i procuratori delle parti costituite danno atto che « la vicenda oggetto del ricorso all’esame del Suprema Corte, è stata transatta, previa autorizzazione da parte del RAGIONE_SOCIALE » e « Conseguentemente non vi è più interesse alla decisione del giudizio avviato su istanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e dei sigg. NOME, COGNOME e COGNOME » e
avanzano richiesta congiunta di « cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere con compensazione delle spese di lite ».
3.2 Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, per il sopravvenuto venir meno dell’interesse allo stesso, a seguito del conseguito accordo transattivo tra le parti.
4 Le spese di questo giudizio vanno compensate come espressamente convenuto dalle parti.
5 Non sussistono i requisiti per il cd. raddoppio del contributo stante l’esito RAGIONE_SOCIALE lite, oggetto di sostanziale carenza d’interesse alla sua prosecuzione giudiziale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone compensarsi tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME