Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25634 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24020/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 364/2022 depositata in data 8 marzo 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
con sentenza n. 3083/2014 Il Tribunale di Palermo condannava in solido NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a corrispondere la somma di euro 12.265.204,26 oltre accessori al Fallimento RAGIONE_SOCIALE per risarcimento dei danni derivati da mala gestio che i suddetti avrebbero effettuato quali amministratori di RAGIONE_SOCIALE;
NOME COGNOME proponeva appello; proponeva appello anche NOME COGNOME;
riunite le cause derivate da tali gravami, essendo rimasto contumace NOME e costituitosi per resistere invece il fallimento, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 364/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannava solidalmente gli appellanti a corrispondere al fallimento la somma di euro 8.301.863,20, oltre gli interessi legali;
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato ricorso, sulla base di due motivi, da cui si è difeso con controricorso il fallimento;
successivamente, sia i ricorrenti sia il controricorrente hanno depositato istanza congiunta con cui chiedono, avendo definito in via transattiva la loro controversia mediante scrittura privata del 29 settembre 2023, che è stata adempiuta, di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate;
i n seguito, essendo stata la causa inserita nell’adunanza camerale del 19 gennaio 2024, in data 4 gennaio 2024 il fallimento ha depositato memoria in cui insiste
per ‘la dichiarazione della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti, compensando le spese del giudizio di Cassazione’ ;
essendo stata rimessa poi la causa a nuovo ruolo, in data 7 febbraio 2024 ha depositato memoria di costituzione il nuovo difensore per i ricorrenti, essendo deceduto il 9 gennaio 2024 quello precedente, insistendo conformemente alla memoria del 4 gennaio 2024 depositata da controparte;
con istanza del 12 marzo 2024 il fallimento ha sollecitato la fissazione di nuova adunanza camerale per la definizione della controversia; la causa è stata quindi inserita nella adunanza camerale del 7 giugno 2024, e in relazione a questa il fallimento ha depositato ulteriore memoria del 21 maggio 2024, in cui ancora insiste per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in ragione dell’intervenuto accordo negoziale tra le parti, a spese compensate.
Considerato che:
1. come emerge dalla sintesi appena offerta, nelle more del presente giudizio di legittimità le parti hanno definito la loro controversia mediante un accordo convenzionale e hanno concordemente richiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese;
2. la definizione transattiva della lite, di cui i difensori di entrambe le parti hanno dato atto, conduce appunto a dichiarare la cessazione della materia del contendere, come insegna S.U. 11 aprile 2018 n. 8980 , così massimata: ‘ Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso. ‘ (linea proseguita, tra gli arresti massimati, da Cass. sez. L, 2 ottobre 2019 n. 24632);
va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere; nulla osta alla concorde richiesta compensazione delle spese processuali. La cessazione della materia del contendere, inoltre, esclude la debenza del doppio contributo unificato ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 (Cass. sez. 3, ord. 20 luglio 2021 n. 20697).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 7 giugno 2024