SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1060 2026 – N. R.G. 00002908 2021 DEPOSITO MINUTA 12 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile –
nelle persone dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME – Consigliere
ha pronunciato
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2908/2021 R.G. aff. cont., avente a oggetto appello avverso la sentenza n.985/2021 emessa il 10.5.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata
TRA
(c.f.:
), rappresentato e difeso dal Prof. AVV_NOTAIO
NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura a margine dell’atto di citazione in appello (domicilio digitale:
appellante
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura a margine del ricorso monitorio (domicilio digitale: C.F.
C.F.
appellato
CONCLUSIONI
Entrambe le parti, con memoria congiunta, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.6.2021 , debitore intimato integralmente soccombente nel merito in primo grado, impugnava tempestivamente la sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’opposizione tardiva da lui promossa avverso il decreto ingiuntivo rubricato al n.90/2018, con il quale era stata disposta la restituzione al
creditore ricorrente della somma di € 134.000,00, da questi corrisposta a titolo di prezzo di acquisto di quote ereditarie pattuito in un contratto di compravendita di cui era stata dichiarata in altro giudizio l’inefficacia in accoglimento della domanda di retratto successorio spiegata ex art.732 cc da ll’intimante unitamente ad altri coeredi prelazionari.
Con il primo motivo di gravame reiterava l’eccezione, respinta in prime cure, di inefficacia ex art.644 cpc del titolo monitorio, il quale gli era stato invalidamente notificato con le modalità previste dall’art.143 cpc per i destinatari irreperibili senza assumere le informazioni né effettuare le ricerche che gli avrebbero agevolmente consentito di ricevere l’atto presso il Comune di ove prestava servizio quale impiegato.
Con il secondo motivo protestava l’erroneità della decisione con cui il Giudice a quo aveva ritenuto la propria dichiarazione di rinuncia al diritto personale potestativo di riscatto vittoriosamente esercitato in giudizio, ritualmente e tempestivamente formulata ante causam con dichiarazione scritta debitamente notificata al creditore retraente, improduttiva dell’ effetto liberatorio dalla prestazione restitutoria posta a carico del retraente perché non trascritta nei registri immobiliari, rilevando che la dichiarazione di dismissione unilaterale della pretesa a subentrare nella posizione dell’acquirente retrattato, divenuta efficace con la comunicazione al compratore, non poteva ritenersi sottoposta ad alcuna forma di pubblicità in quanto rivolta direttamente alla controparte e non a terzi.
Infine in via subordinata, per il caso di rigetto nel merito dell’appello, lamentava l’ingiustizia del la pronuncia con cui era stato condannato al rimborso della metà delle spese del processo di primo grado, asserendo che la assoluta novità e il rilievo di ufficio della questione addotta a sostegno della decisione impugnata ne giustificava l’integrale compensazione ex art.92 comma 2 cpc.
Chiedeva pertanto dichiararsi inefficace o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e attribuzione.
Si costituiva in giudizio l’appellato invocando la reiezione del gravame sotto tutti i profili in cui era stato articolato, vinte le spese da distrarsi al procuratore.
In via preliminare occorre prendere atto che i difensori delle parti, con memoria a firma congiunta depositata il 14.10.2025, hanno esposto che i rispettivi assistiti hanno concordemente definito la controversia in sede stragiudiziale in virtù di un accordo consacrato nella scrittura privata, in atti, con cui il creditore intimante ha rinunciato a tutte le ragioni originariamente reclamate nel ricorso monitorio, alla ulteriori voci accessorie liquidate in suo favore nella sentenza impugnata di rigetto dell’opposizione promossa ex adverso al decreto ingiuntivo de quo agitur e alle pretese eventuali derivanti dall’ esito del giudizio di appello, delle quali l’istante si è dichiarato integralmente soddisfatto.
Nel testo dell’intesa entrambi i contendenti hanno poi manifestato l’intento di farsi carico degli oneri e dei costi di difesa legale da ciascuno di essi sostenuti e di addivenire alla conclusione della causa con decisone di cessazione della materia del contendere, la quale va pronunciata anche ex officio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta da tutte le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto , estinguendone così l’interesse a ottenere una statuizione giudiziaria sul thema decidendum (per tutte, Cass.1950/2003).
Nel caso in esame la concorde volontà negoziale espressa dalle parti, con la quale hanno definito una lex specialis di disciplina del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, ha stabilito un assetto dei rispettivi interessi giuridico patrimoniali, di origine convenzionale, del tutto autonomo e indipendente da quello sancito nella sentenza appellata, la quale pertanto deve essere caducata (Cass.3075/1997 e Cass.1614/1994) dalla decisione di mero rito ricognitiva della cessata materia del contendere.
In conformità alla esplicita richiesta formulata in tal senso dalle parti, le spese di lite vanno compensate per il loro intero ammontare.
Non vi è luogo per valutare, in base al principio della soccombenza virtuale, la ricorrenza dei presupposti per addebitare all’appellante il versamento di un ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione del gravame ex art.13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, di natura lato sensu sanzionatoria, ne impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici espressamente contemplati ex lege , limitati alle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell ‘ impugnazione (così Cass.16870/2025, Cass. SSUU 11452/2025 e Cass.7634/2025).
PQM
La Corte di Appello di Napoli -sesta sezione civile -definitivamente pronunciando sull’ appello proposto avverso la sentenza n.985/2021 emessa il 10.5.2021 dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 5.2.2026
Il Consigliere rel. La Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME dott
.AVV_NOTAIO NOMECOGNOME