Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10821 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10821 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 902/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Bologna, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
contro
ricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2416/2022 depositata in data 1/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/3/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 1/12/2022, rigettava l’appello proposto da Hellas RAGIONE_SOCIALE avverso la statuizione emessa dal Tribunale di Parma in data 23/3/2017.
Il giudice di primo grado aveva accertato, in accoglimento della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE che negli anni 19982003 NOME COGNOME, nella sua qualità di Amministratore Unico di RAGIONE_SOCIALE, aveva commesso, in concorso, tra gli altri, con NOME COGNOME ai danni del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE, che ne aveva tratto un ingiusto danno, le condotte illecite e distrattive descritte in parte motiva e il reato p. e p. dagli artt. 81 e 110 c.p., 216, primo comma, nr. 1 e 223, primo comma, l. fall., 8 e 9 D.L. 23.12.2003 nr. 347, conv. nella L. 18.2.2004 nr. 39, e 95 D. L.vo 8.7.1999 nr. 270, per aver distratto risorse finanziarie appartenenti a RAGIONE_SOCIALE attraverso anomale operazioni di compravendite di calciatori; il tribunale aveva così condannato RAGIONE_SOCIALE quale responsabile civile, a risarcire a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE i danni dalla stessa subiti, che, all’esito d ella disposta C.T.U., erano stati liquidati in complessivi € 14.118.867,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’evento alla data di pubblicazione della sentenza e, sulla somma annualmente rivalutata, interessi legali dalla medesima data al saldo, con regolazione delle spese di C.T.U. e legali come in dispositivo.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidato a nove motivi; RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 In data 3/9/2024 i legali delle parti costituite hanno depositato istanza congiunta al fine di sollecitare una declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando che le parti il 30.4.2024 hanno perfezionato un accordo transattivo, integralmente adempiuto, ponendo fine alla controversia pendente avanti codesta Corte con compensazione delle spese di lite.
1.1 Le parti, pertanto, hanno dichiarato che: a) è intervenuta la definizione della controversia con un accordo negoziale, che ha regolato la materia del contendere; b) è cessata la lite e, quindi, non c’è necessità di una decisione sul contenuto del ricorso e sulle difese svolte nel controricorso, ma di una decisione che dia atto della definizione della controversia con accordo negoziale.
2 Questa Corte , quindi, prende atto della congiunta prospettazione delle parti in ordine alla loro volontà di porre fine alla controversia con una pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere.
A tale manifestazione di volontà consegue l’ applicazione del principio di diritto secondo cui, qualora «nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso» (Cass. S.U. 8980/ 2018; nello stesso senso Cass. 31355/2024).
Le spese di lite vanno integralmente compensate, conformemente al regolamento stabilito dalle parti.
Stante il tenore della pronuncia, non vi sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (Cass. 34025/2023; Cass. 23175/2015), in quanto il meccanismo sanzionatorio di cui alla citata previsione è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti, determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata.
Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 14/3/2025.