Cessazione materia del contendere: quando un accordo chiude la lite in Cassazione
La cessazione della materia del contendere rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di una sentenza di merito. Ciò accade quando le parti, autonomamente, risolvono la controversia che le oppone, rendendo superfluo l’intervento del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo principio trovi applicazione pratica, anche nelle fasi più avanzate del giudizio.
I Fatti del Caso: Dalla Fornitura alla Lite Giudiziaria
La vicenda trae origine da un rapporto di fornitura di protesi ortopediche e altro materiale sanitario tra una società specializzata e un’Azienda Sanitaria Locale (ASL) nel corso del 2009 e all’inizio del 2010. A seguito del mancato pagamento di una somma considerevole, la società fornitrice, nel frattempo dichiarata fallita, otteneva tramite la sua curatela un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ASL per un importo di oltre 400.000 euro.
L’ASL si opponeva al decreto, dando inizio a un lungo iter giudiziario. Il Tribunale di primo grado accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. La sentenza veniva però ribaltata in secondo grado dalla Corte d’Appello, che accoglieva il gravame dell’ASL.
Il Ricorso in Cassazione e la Cessazione della Materia del Contendere
Contro la decisione della Corte d’Appello, l’ASL proponeva ricorso per Cassazione, mentre la curatela fallimentare della società fornitrice presentava un controricorso. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi nel merito, le parti hanno compiuto un passo decisivo: hanno raggiunto un’intesa transattiva.
A seguito di questo accordo, le parti hanno presentato un’istanza congiunta alla Corte di Cassazione, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La rinuncia al ricorso, conseguenza diretta dell’accordo, ha di fatto eliminato l’oggetto stesso del giudizio.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione è stata lineare e consequenziale. Preso atto dell’istanza congiunta e della conseguente rinuncia al ricorso, i giudici non hanno potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. Quando viene meno l’interesse delle parti a ottenere una pronuncia giurisdizionale perché la loro lite è stata risolta privatamente, il processo non ha più ragione di esistere. La Corte, quindi, non entra nel merito dei motivi del ricorso, ma si limita a certificare la fine della controversia per volontà delle parti stesse.
Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia un aspetto fondamentale della giustizia civile: la funzione del processo è risolvere le controversie, ma non è l’unico strumento a disposizione. L’accordo transattivo rappresenta una soluzione efficiente che consente alle parti di definire i propri rapporti in modo autonomo, risparmiando tempo e risorse che sarebbero altrimenti impiegate in ulteriori gradi di giudizio. La cessazione della materia del contendere è l’istituto processuale che riconosce la supremazia della volontà delle parti nel porre fine a una lite, confermando che la via negoziale è sempre una valida alternativa a quella giudiziaria, anche quando si è arrivati al cospetto della Corte di Cassazione.
Cosa succede a un processo se le parti trovano un accordo?
Se le parti raggiungono un accordo transattivo, possono chiedere al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Questo porta all’estinzione del processo, poiché non c’è più una lite da risolvere.
Che cos’è la cessazione della materia del contendere?
È una causa di estinzione del processo che si verifica quando viene meno l’interesse delle parti a una decisione del giudice, perché la controversia è stata risolta in altro modo, tipicamente tramite un accordo o un adempimento spontaneo.
Qual è stato l’esito finale della controversia descritta nell’ordinanza?
L’esito finale è stata la dichiarazione di estinzione del giudizio da parte della Corte di Cassazione. Questo è avvenuto perché le parti, avendo raggiunto un accordo transattivo, hanno presentato un’istanza congiunta rinunciando a proseguire la causa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19106 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE DI
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce -sede distaccata di RAGIONE_SOCIALE– n. 117/2020, pubblicata il 27.3.2020, notificata il 5.5.2020.
Oggetto:
opposizione a d.i.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.7.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. ─ L a RAGIONE_SOCIALE ha fornito all’RAGIONE_SOCIALE per tutto l’anno 2009, e fino al gennaio 2010 protesi ortopediche ed altro materiale sanitario; la curatela della RAGIONE_SOCIALE (nel frattempo fallita) ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il decreto ingiuntivo n.328/2012 con cui si è ingiunto alla RAGIONE_SOCIALE di pag are alla curatela la somma di € 412.316,36 oltre interessi legali dal 20.12.2010 e spese della fase monitoria. Con atto di citazione, notificato il 15.5.2012, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione. Con la sentenza n. 164/2015 del 20.1.2015 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’opposizione, revocando il d.i., e ha rigettato la domanda subordinata .
2 .- Avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di RAGIONE_SOCIALE.
3.Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha accolto il gravame.
4 . ─ L’RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con quattro motivi. La Curatela del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
-In data 3.5.2024 le parti hanno presentato istanza congiunta per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per il raggiungimento di un’intesa transattiva , sicché il ricorso è stato rinunciato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione