Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1257 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1257 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11754/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la appresenta e difende unitamente agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso sentenza cella Corte d’appello di Genova n. 1299/2017 depositata il 13/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova NOME COGNOME, chiedendo accertarsi la propria qualità di unica erede di NOME COGNOME in forza di testamento olografo. Costituitasi, la successibile ex lege disconosceva il testamento e chiedeva a sua volta
di essere riconosciuta unica erede di NOME COGNOME; chiedeva inoltre che l’attrice fosse condannata a restituire i beni ereditari in s uo possesso. Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attrice e contro la sentenza la COGNOME proponeva appello dinanzi alla Corte d’appello di Genova. Questa sospendeva il giudizio in attesa della definizione del giudizio sulla querela di falso proposta contro il testamento dalla stessa appellante. Esauritosi l’incidente di falso con l’accoglimento della querela, la COGNOME riassumeva il giudizio d’appello, che la Corte di merito definiva con dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Secondo il giudice del gravame tale esito del giudizio si giustificava in forza del duplice rilievo che l’appellante, in sede di precisazione di conclusioni, aveva dichiarato di rimettersi alla decisione della Corte adita e che l’appellata, a sua volta, aveva chiesto di essere mandata assolta dalla domanda di controparte, con compensazione delle spese.
Per la cassazione della sentenza la COGNOME ha proposto ricorso affidato a due motivi.
NOME NOME NOME resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso sfugge al rilievo di inammissibilità sollevato con il controricorso. L’esposizione in esso contenuta consente alla Corte di avere una chiara visione della vicenda, sostanziale e processuale, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750/2016), che, a loro volta, sono specificamente attinenti rispetto al decisum .
Il primo motivo denunzia ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato -in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Nullità della
sentenza per violazione e/o falsa applicazion e dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato – in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 84, 91 e 92, 100, e 306 c.p.c. -in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli art. 84, 91 e 92, 100, e 306 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.’
La ricorrente riassume innanzitutto i tratti salienti della vicenda rilevanti in questa sede:
-con ordinanza del 26/10/201 6, la Corte d’appello rinviava ‘la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza collegiale dell’1.12.2016’;
-a tale udienza dell’1/12/2016 l’attuale ricorrente concludeva come da foglio allegato al verbale, richiamandosi all’atto di riassunzion e (che conteneva la trascrizione integrale dell’atto di appello, ivi incluse le conclusioni);
-l’appellata compariva tramite il legale che l’aveva rappresentata nella fase precedente alla riassunzione, il quale chiedeva termine per acquisire il fascicolo di primo grado;
-la Corte d’Appello rinviava all’udienza del 12/1/2017 ‘per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado e per consentire alla parte appellata di replicare sulle istanze odierne dell’appellante’;
-all’udienza del 12/1/2017, si constatava che l’appellata aveva depositato telematicamente, contestualmente all’udienza, un atto difensivo contenente deduzioni con cui si contestavano le istanze dell’attuale ricorrente;
-i difensori dell’appellante, volendo evitare un ulteriore rinvio per esame, dichiaravano di ‘rimettersi alle decisioni della Corte’ sulla sola ritualità del deposito, ferme restando, ovviamente, le conclusioni già rassegnate all’udienza precedente.
In considerazione di tale iter processuale si denuncia che la Corte d’appello giammai avrebbe potuto intendere la dichiarazione, con la quale l’appellante si era rimessa alle decisioni della Corte, alla stregua di una rinunzia alla domanda o all’azione, essendo inoltre palesemente insussistenti i presupposti della cessazione della materia del contendere.
Il secondo motivo denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare i seguenti fatti decisivi:
-con ordinanza 26/10/2016, la Corte d’Appello aveva rinviato ‘per la precisazione delle conclusioni all’udienza collegiale dell’1.12.2016’;
-a tale udienza dell’1/12/2016 (l’unica specificamente fissata per la precisazione delle conclusioni) l’espon ente ha effettivamente precisato le conclusioni (richiamandosi all’atto di riassunzione, che conteneva la trascrizione integrale dell’atto di appello, comprese le relative conclusioni);
-l’udienza successiva è stata fissata non per l’ulteriore precisazion e delle conclusioni, bensì solo ‘per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado e per consentire alla parte appellata di replicare sulle istanze odierne dell’appellante’;
-a tale udienza successiva, l’esponente non ha verbalizzato alcun accenno a rinunzie di sorta;
-tanto l’esponente quanto controparte hanno poi provveduto al deposito di comparse conclusionali e note di replica.
La considerazione di tali circostanze fattuali avrebbe dovuto condurre la Corte d’appello a una decisione totalmente differente rispetto a quella adottata.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n.16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757/2021).
In stridente contrasto con tali principi, la Corte d’appello ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti della cessazione della materia del contendere in base al rilievo che l’appellante avrebbe concluso rimettendosi alla decisione della Corte; e che l’ appellata dal canto suo avrebbe chiesto l’assoluzione dalla domanda di controparte, con la compensazione delle spese di lite. Infatti, è del tutto evidente che tali generiche espressioni non sono suscettibili di essere considerate alla stregua di una richiesta congiunta idonea, secondo i
principi di cui sopra, a giustificare la pronunzia di cessazione della materia del contendere. In particolare, costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità che la dichiarazione ‘rimettersi alla giustizia’ non implica alcuna rinunzia, ma sta unicamente a significare che la parte rimane in attesa di una pronunzia secondo diritto ed equità, senza rinunciare alla possibilità di impugnare una decisione iniqua o errata (Cass. n. 12419/2004; n. 23935/2004). A maggior ragione non poteva essere intesa quale indice della cessazione della materia del contendere la richiesta dell’appellata, di essere ‘mandata assolta’ dalla domanda di controparte. Una tale richiesta, nel gergo curiale, equivale piuttosto a una richiesta di rigetto della pretesa dell’avversario. Occorre ancora tenere nel debito conto, quale ulteriore conferma della palese irragionevolezza della decisione impugnata, il fatto che l’appellante aveva già inter amente precisato le conclusioni nell’udienza precedente a quella nella quale furono rese le dichiarazioni impropriamente considerate dalla corte d’appello quale indice della sopravvenuta carenza di interesse, oltre al fatto, incontroverso, che furono depositati scritti difensivi finali che supponevano la persistente sussistenza della lite.
Pertanto, la sentenza deve essere pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che giudicherà sull’appello e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione