Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31988 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
Oggetto: cessazione della materia del contendere
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22222/2020 R.G. proposto da tutti
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1478/2020, depositata il 17 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata il 17 giugno 2020, di reiezione dell’appello per la
riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., del contratto di compravendita con cui i primi due avevano alienato, ciascuno per la propria quota della metà, alcuni immobili in favore della figlia NOME COGNOME;
la Corte di appello ha riferito che a sostegno della domanda la banca attrice aveva allegato che: gli alienanti NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME soci della RAGIONE_SOCIALE, si erano costituiti fideiussori dei debiti che quest’ultima avrebbe contratto con la banca medesima; a seguito della cessazione dei rapporti bancari in essere tra la società e la banca, quest’ultima aveva ottenuto un decreto ingiu ntivo immediatamente esecutivo per l’importo di euro 119.050,83 nei loro confronti; con la dedotta cessione immobiliare i fideiussori si erano resi incapienti, con conseguente pregiudizio per la garanzia del credito della banca;
ha dato atto che il giudice di primo grado aveva disatteso la domanda di simulazione del contratto di compravendita, mentre aveva accolto l’azione revocatoria, proposta in via subordinata;
ha, quindi, respinto il gravame evidenziando la sussistenza sia della ragione di credito vantata, sia dell’ eventus damni , sia della scientia damni ;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE
con nota del 7 febbraio 2024 i ricorrenti «dichiarano di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare le rinuncia formalizzate dalla resistente»;
CONSIDERATO CHE:
la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione non risulta essere sottoscritta dalle parti di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare;
la mancanza di tale requisito, previsto dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., non produce l’effetto dell’estinzione del processo, ma,
rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per cui va dichiarata l’ inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. 27 luglio 2018, n. 19907; Cass. 15 gennaio 2014, n. 693; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23161);
-appare opportuno, anche in considerazione dell’esito del giudizio e del comportamento complessivamente osservato dalle parti, disporre l’integrale compensazione tra le stesse delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 13 novembre 2024.