Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24890 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
Oggetto: Regolamento di competenza
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in NovaraINDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAVASENGA NOME.
-intimata –
Avverso il decreto del Tribunale di Genova del 27.10.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.7.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ─ Con ricorso depositato il 6.9.2023 la signora COGNOME NOME ha impugnato il Decreto del 29.8.2023 emesso dal GT del Tribunale di Genova, con il quale è stata disposta « la produzione degli estratti
conto relativi ai rapporti accesi a nome di COGNOME NOME, come individuati dalla stessa nel corso dell’udienza del 14.7.2023, a far data dal 1.1.2021 entro 30 giorni» . La ricorrente ha anzitutto allegato che il procedimento trae origine dal ricorso del 12.6.2023 presentato dalla figlia, signora NOME COGNOME. In tale procedimento la ricorrente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso e quindi della domanda avente ad oggetto la nomina di un ACIS; sentita dal GOT, ha dichiarato di essere perfettamente in grado «di valutare le situazioni nelle quali mi posso trovare, i miei movimenti di ordine pratico inerenti al mio patrimonio, alla manutenzione del mio appartamento . Io percepisco la mia pensione lavorativa e la reversibilità di mio marito, per un totale di € 2.700. Ho due c/c a Novara (BNL e Banco Popolare di Milano) e uno a Genova, tutti intestati a me, su uno di questi di Novara le mie figlie hanno la delega. La pensione va sul conto di Novara dove le mie figlie non hanno delega. Il conto a Genova l’ho spostato circa 4/5 anni fa per mia comodità, per una diversificazione, per non avere tutto da una parte, il conto è presso RAGIONE_SOCIALE. I tre conti sono movimentati, nel senso che se vedo che sul conto di Novara dove le mie figlie sono delegate c’è poco, ci metto dei soldi dall’altro conto, cosi come su RAGIONE_SOCIALE».
2 .-La ricorrente nell’impugnare il decreto nel merito reiterava l’eccezione di incompetenza territoriale, in quanto vivrebbe stabilmente a Novara dove è residente dall’anno DATA_NASCITA, nella casa già coniugale sita in INDIRIZZO, ove ha tuttora il centro dei propri interessi, le proprie amicizie ed ove intende rimanere a vivere per tutti gli anni futuri, secondo quanto risulta anche dal certificato di residenza storico.
3.Il tribunale adito con il decreto impugnato ha rigettato il reclamo. Per quanto qui di interesse ha statuito che:
in tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli
interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell’amministratore e pertanto alcuna valenza probatoria può avere il certificato di residenza storico allegato;
dall’esame delle produzioni in atti, peraltro, si evincono specifici elementi da cui desumere fin d’ora come il centro principale degli interessi della signora COGNOME sia indiscutibilmente Genova;
il GT non ha ancora provveduto a nominare un AdS, avendo svolto preliminari accertamenti sulla situazione patrimoniale: in calce al decreto impugnato si legge, infatti, testualmente “Riserva all’esito ogni ulteriore decisione”.
Nel provvedimento, quindi, non vi è – e né vi poteva essere – alcuna pronuncia sulla competenza territoriale, posto che sono ancora in atto gli accertamenti preliminari;
Salve, pertanto, diverse e decisive risultanze che dovessero emergere dagli accertamenti in fieri, allo stato, l’eccezione di incompetenza territoriale non appare fondata in quanto -si ribadisce -dal complesso esame degli elementi acquisiti sussistono specifici elementi da cui desumere che il centro degli interessi della attuale ricorrente sia attualmente Genova, in misura quanto meno prevalente rispetto alle altre città – quali Novara e Bardonecchia ove la stessa pure risulta aver compiuto attività.
─ COGNOME NOME ha presentato ricorso per regolamento di competenza con un motivo ed anche memoria;
COGNOME NOME è rimasta intimata.
– Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
– In data 21.5.2024 La difesa della Sig.ra COGNOME NOME ha dichiarato «che è venuto meno l’interesse a ricorrere, in quanto come da provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Genova, Ufficio del Giudice Tutelare nel procedimento R.G. 4383/2023 V.G. –
Tribunale Genova Giudice Tutelare, il ricorso per la nomina di ADS è stato rigettato».
7 . -Per quanto sopra esposto, il giudizio va dichiarato estinto preso atto della rinuncia della parte ricorrente. Non occorre adottare alcun provvedimento che regoli le spese di lite, dato che l’ intimata non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso estinto. Nulla spese Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione