Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35869 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35869 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18187-2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2581/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2020 R.G.N. 2450/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 28 dicembre 2020, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, n ei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme già corrisposte e poi ripetute in relazione all’attività, assunta come ulteriore rispetto alle mansioni affidate, di stima degli immobili all’interno delle pr atiche di mutui effettuate nel periodo dall’1.7.2011 al 31.8.2013;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa alla corresponsione di una remunerazione ad hoc trattandosi di attività che, per la stretta correlazione fra l’incarico espletato ed il rapporto di servizio, devono considerarsi comprese nei compiti e doveri di ufficio con conseguente inapplicabilità dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001;
-che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
-che nelle more dell’udienza di discussione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE depositava istanza di cessazione della materia del contendere per aver le parti composto la controversia attraverso la sottoscrizione di accordi di conciliazione, parimenti depositati in allegato
CONSIDERATO
-che, per quanto sopra evidenziato, va dichiarata cessata la materia del contendere;
-che le spese sono state regolate in sede di conciliazione nel senso della compensazione;
-che, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato articolo, in quanto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l’adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019);
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti anche in relazione alle spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22.11.2023