Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30973 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30973 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12903/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale in atti – ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale in atti
– controricorrente –
nonché contro
FALLIMENTO di FILIA di COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale in atti
– controricorrente –
nonché contro
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’ APPELLO di LECCE
– intimato
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 11/2021 depositata il 31/3/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Si evince dalla decisione impugnata che il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 53/2020, dichiarava il fallimento di NOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, su istanza della Banca di Credito RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE d’Ot ranto.
La Corte d’appello di Lecce rigettava il reclamo presentato dal NOME con sentenza pubblicata e comunicata in data 31 marzo 2021.
Rilevava, in particolare, che NOME COGNOME, ex coniuge del COGNOME, pochi giorni prima della formale cancellazione della ditta del marito dal registro delle imprese, aveva avviato una nuova impresa individuale che svolgeva la medesima attività, ubicando la propria azienda nel medesimo luogo e al medesimo numero civico di quella del marito.
Riteneva che la documentazione prodotta dalla curatela dimostrasse che il COGNOME avesse proseguito la propria attività d’impresa anche a seguito della cancellazione della ditta di cui era titolare del registro delle imprese, approfittando della confusione ingenerata nei terzi dall’apertura di una nuova attività identica da parte della moglie.
Giudicava, pertanto, infondato il motivo di reclamo con cui il COGNOME aveva lamentato che il fallimento era stato dichiarato quando già era interamente decorso il termine previsto dall’art. 10 l. fall., dato che tale termine decorre non dalla formale cancellazione, bensì dalla cessazione del concreto esercizio dell’attività di impresa.
Osservava che ai fini della dimostrazione del mancato superamento delle soglie dimensionali stabilite dall’art. 1 l. fall. le dichiarazioni dei redditi esibite dal reclamante non potevano essere considerate affidabili, in assenza di scritture contabili idonee a suffragare nel dettaglio i dati sintetici ivi rappresentati.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, prospettando quattro motivi di
doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE e la Banca di Credito RAGIONE_SOCIALE . L’ intimato Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Lecce non ha svolto difese.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato per tutte le ragioni già illustrate all’interno della proposta di definizione anticipata del 13 settembre 2024, che il collegio condivide e fa proprie.
In particolare, tale proposta ha già opportunamente osservato che « I quattro motivi del ricorso non presentano prospettive di accoglimento. Non il primo, che denuncia l’omessa pronuncia e l’assenza di motivazione sul motivo di reclamo afferente la regolarità della notifica, poiché la corte d’appello ha espressamente dato atto del relativo motivo del reclamo ex art. 18 l.fall. (per cui il debitore «non aveva potuto difendersi adeguatamente in fase prefallimentare, poich é́ la notifica del relativo ricorso introduttivo era stata eseguita irregolarmente mediante deposito presso la casa comunale di Sternatia senza che nella relata di notifica tentata al domicilio del COGNOME vi fosse menzione delle attivit à̀ volte alla ricerca del destinatario, dopo che lo stesso era risultato assente presso il proprio domicilio») e lo ha, sia pur ellitticamente, rigettato, affermando che il debitore, non costituitosi in sede prefallimentare, era stato «ritualmente citato». In ogni caso, per costante indirizzo di questa Corte (anche di recente ribadito: v. Cass. 15100/2024) «il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura
esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte» (Cass. 321/2016, 22860/2004) peraltro «senza che, in assenza di specifica argomentazioni, sia configurabile un vizio di omessa motivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l’eccezione non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia» (Cass. 13425/2016, 17956/2015, 20311/2011, 10696/2007; cfr. Cass. 2151/2021, 15255/2019, 15843/2015). Anche il secondo motivo, che lamenta appunto la nullità della sentenza e del procedimento prefallimentare per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, proprio in ragione della pretesa nullità della notifica -in quanto eseguita: i) presso la residenza del titolare dell’impresa individuale e non presso la sede legale dell’impresa; ii) mediante deposito presso la casa comunale, senza invio al debitore di avviso del deposito ex art. 140 c.p.c. -appare inammissibile ai sensi dell’ar t. 360 bis, n. 1, c.p.c. Questa Corte ha da tempo chiarito (e di recente ribadito: v. Cass. 13368/2024) che l’art. 15 co. 3 l.fall. introduce una disciplina speciale semplificata, la quale coniuga la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale (cfr. Corte cost. 146/2016, 162/2017), escludendo l’applicabilità della disciplina ordinaria prevista dal codice di rito per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. 7083/2022, 4030/2022, 5311/2020, 19688/2017). Per questo, tutti gli imprenditori, anche individuali, iscritti nel Registro delle imprese sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Cass. 26333/2016, 31/2017, 16864/2018, 26481/2019, 18544/2020, 7083/2022, 3555/2023) che va mantenuto operativo anche per i dodici mesi successivi alla cancellazione dal Registro delle
imprese (Cass. 602/2017, 23728/2017, 6378/2018, 3443/2020, 18544/2020, 16775/2021). In particolare, sono innumerevoli i precedenti nei quali questa Corte ha escluso che l’imprenditore individuale debba godere «di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore che operi in forma societaria» tale da consentirgli, in caso di impossibilità ‘per qualsiasi ragione’ della notifica a mezzo pec, di «invocare l’applicazione delle regole dettate dagli articoli 138 e seguenti c.p.c.» (da ultimo, Cass. 10165/2024); anche in questo caso, infatti, la notifica va eseguita a cura del ricorrente di persona, ex art. 107, co. 1, d.P.R. 1229/1959, «presso la sede risultante dal registro delle imprese» e, «quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità» -come recita l’art. 15 co. 3 l.fall. la stessa «si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale» e «si perfeziona nel momento del deposito stesso». La norma ha, dunque, introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo, sicché va escluso che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e ss. o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società» (conf. Cass. 23618/2023, 4030/2022, 28803/2018, 16864/2018, 6378/2018, 5080/2018; 19688/2017, 16447/2017, 602/2017, 26333/2016, 17946/ 2016). Nel caso in esame, stante l’impossibilità della notifica presso la sede legale dell’impresa (ove, come si legge nella sentenza impugnata, era già stata collocata la sede dell’analoga impresa individuale avviata dalla coniuge del fallito pochi giorni prima della sua cancellazione dal R.I.), non rileva che l’ufficiale giudiziario abbia anche (e inutilmente) tentato la notifica presso la limitrofa residenza dell’imprenditore, prima di depositare l’atto presso la Cas a comunale, poiché è con quest’ultimo adempimento che la notificazione si è perfezionata ai sensi di legge (cfr. Cass. 7258/2022, 4030/2022, 5311/2020).
A nulla vale il richiamo del ricorrente alle modalità di notifica fissate dal giudice per i soci illimitatamente responsabili (che evidentemente imprenditori non sono, ma falliscono ‘per ripercussione’), semplicemente perché qui si tratta di impresa individuale. Inammissibile è il terzo motivo che, sotto l’apparente denuncia della violazione dell’art. 10 l.fall., mira a valutazioni di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019), poiché contesta il conforme accertamento di tribunale e corte d’appello circa la prosecuzione dell’attività d’impresa dopo la cancellazione dal R.I., sulla base di una serie di elementi – definiti dal ricorrente ‘semplici congetture’ – la cui rivalutazione non può trovare ingresso in questa sede, poiché, ove si ammettesse un sindacato di legittimità sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017). Questa Corte ha poi specificamente chiarito che l’apprezzamento compiuto dal giudice del merito sulla prosecuzione dell’attività d’impresa ai fini dell’ art. 10 l.fall., «se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato in sede di legittimità» (ex multis, Cass. 10319/2019). Anche il quarto motivo, che lamenta la violazione degli artt. 1 e 15 ult.co. l.fall. e degli artt. 2082 e 2214 c.c. – in relazione al superamento delle soglie dimensionali per avere la corte d’appello ritenuto decisiva la «mancata produzione e redazione dei bilanci, a cui la ditta ricorrente non era, peraltro, obbligata per legge, trattandosi di piccolo imprenditore a regime semplificato, rispetto alla produzione di altri documenti (…) quali le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre esercizi, redatte regolarmente nei termini» è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.. Invero, la corte d’appello ha dato atto che i bilanci non assurgono a prova legale, ma ha ritenuto che «le dichiarazioni dei redditi esibite dalla reclamante non possono essere
ritenute di per s é affidabili (basti osservare che il debito erariale di € 108.000,00 non risulta esposto), in assenza di scritture contabili idonee a suffragare nel dettaglio i dati sintetici rappresentati nelle dichiarazioni stesse» aggiungendo che «a diversa conclusione avrebbe potuto giungersi laddove le dimensioni aziendali fossero emerse dai mastrini di conto, dal registro delle fatture emesse e di quelle d’acquisto, dal libro giornale, tutti documenti utili a rappresentare compiutamente lo stato pat rimoniale dell’imprenditore e la situazione economica, finanziaria e contabile dell’azienda); libri la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell’art. 2214 c.c. anche per le imprese sottoposte ad un regime tributario di contabilit à̀ semplificata». Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento di legittimità in base al quale: i) le scritture contabili del debitore sono soggette al prudente apprezzamento riservato dall’art. 116 c.p.c. al giudice del merito (Cass. 205/2020, 305 16/2018), il quale, all’esi to della disamina del materiale istruttorio, può ritenere non assolto l’onere probatorio in questione quando i bilanci siano inattendibili e manchi ulteriore documentazione idonea a dimostrare la non assoggettabilità del debitore a fallimento (Cass. 19351/2023, 21188/2021, 30541/2018, 25870/2011); ii) la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017, 33091/2018, 41101/2021), essendo necessario e sufficiente che il giudice abbia indicato le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999); iii) il ricorrente per cassazione non può pretendere di contrapporre la propria valutazione a quella del giudicante, al fine di ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass. 3630/2017,
9097/2017, 30516/2018, 205/2022); iv) il giudice di merito può selezionare, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse, né confutare singolarmente le diverse argomentazioni prospettate dalle parti (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 42/2009, 27197/2011, 24679/2013, 11511/2014, 25188/2017, 28916/2020). Non rileva, infine, l’allegato regime fiscale di contabilità semplificata ex art. 18, d.P.R. 600/1973 -peraltro non incidente sul regime civilistico che impone a tutti gli imprenditori commerciali (salva l’eccezione ex art. 2214, co. 3, c.c.) la tenuta delle scritture contabili, che annoverano, tra quelle generalmente obbligatorie (a prescindere, cioè, «dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa»), anche il bilancio, ai sensi dell’art. 2217, co. 2, c.c. (Cass. 12073/2020, 6691/2019, 25188/2017, 14724/2016) -dal momento che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno valutato proprio la documentazione che il debitore -sul quale grava pacificamente il relativo onere probatorio (Cass. 5047/2023, 31353/2022, 25188/2017, 28548/2016, 14790/2014) -ha prodotto in via alternativa ai bilanci (Cass. 29809/2023, 35381/20222, 21188/2021, 31188/2020, 24138/2019, 30541/2018). Da ultimo va richiamata la recente pronuncia di questa Corte (Cass. 10165/2024) che, in punto di prova dei requisiti dimensionali di fallibilità, ha ricordato «spetta al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge» (Cass. 19547/2017, 24679/2013, 27197/2011, 7921/2011, 20455/2006, 7846/2006, 18134/2004, 2357/2004), «né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri
elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti» (Cass. 16467/2017, 11511/2014, 42/2009, 9662/2001), anche perché «il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (ex plurimis, Cass. 24092/2013, 15604/2007, 9368/2006) ».
Non è necessario aggiungere alcuna precisazione o chiosa a quanto già illustrato nella proposta, il cui contenuto resiste alle osservazioni critiche presenti nella memoria conclusiva, se non la precisazione che il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile, rispetto al profilo di critica concernente la mancata notifica presso la sede dell’impresa, per mancanza di decisività, perché denuncia un’omessa notifica in un luogo dove – per accertamento della Corte di merito – la stessa era impossibile da esegu ire, dato che la sede dell’impresa del fallito era stata sostituita dalla sede della nuova impresa della moglie, che formalmente svolgeva identica attività, proprio per ingenerare nei terzi confusione (e consentire al coniuge di proseguire l’attività formalmente cessata).
5. In virtù delle ragioni sopra riportate il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Per effetto della decisione qui adottata, risultante pienamente conforme alla proposta formulata ai sensi del primo comma dell’art. 380bis cod. proc. civ., deve trovare applicazione la conseguenza sanzionatoria prevista dall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., come richiamata dall’ultimo comma del medesimo art. 380 -bis .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della banca
contro
ricorrente, in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, e in favore dell’erario ex artt. 144 e 133 d.P.R. 115/2002 in € 8. 000, oltre spese eventualmente prenotate a debito e accessori di legge.
Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento, a favore di ciascun controricorrente ed ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nella misura di € 8.000 nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende e in applicazione dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., della s omma di € 2.500.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 12 novembre 2025.
Il Presidente