SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 1282 2025 – N. R.G. 00001300 2025 DEPOSITO MINUTA 07 11 2025 PUBBLICAZIONE 07 11 2025
N. 1300/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona RAGIONE_SOCIALEa dr. NOME, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa
da
rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO (foro di RAGIONE_SOCIALE)
– RICORRENTE
contro
, in persona del legale rappresentante pro
tempore
rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO (foro di RAGIONE_SOCIALE)
– RESISTENTE
Oggetto: prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi.
In vista del l’udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., i procuratori RAGIONE_SOCIALEe parti concludevano come da rispettivi atti conclusivi, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria in data 3 giugno 2025, conveniva in giudizio l’ in qualità di coniuge superstite di . Assumeva che il marito, il quale aveva lavorato per circa trentacinque anni come muratore, aveva contratto la malattia del mesotelioma pleurico a causa RAGIONE_SOCIALE‘esposizion e per ragioni professionali alle polveri di amianto (come era stato ritenuto dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) e che questa patologia ne aveva cagionato la morte; egli aveva presentato domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa malattia professionale ed era mancato prima che fosse stata vagliata.
Dopo il suo decesso, la ricorrente aveva avanzato tempestivamente la domanda di rendita ai superstiti alla sede bresciana RAGIONE_SOCIALE‘ente convenuto, ma era stata respinta; era stato altresì rigettato dall’ amministrativo opposizione, con provvedimento del 25 giugno 2024. C
Avverso questa decisione definitiva proponeva impugnazione, per le ragioni ampiamente dedotte in ricorso; essa domandava al Tribunale la condanna RAGIONE_SOCIALE‘ al pagamento RAGIONE_SOCIALEa rendita con gli arretrati e con vittoria di spese di causa.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
.
Si costituiva in giudizio l’ con memoria 23 settembre 2025, il quale esponeva che, pervenuta la notifica del ricorso, il caso era stato riesaminato ed era stato riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti, con provvedimento del 13 settembre 2025 (doc. 1 fasc. resistente).
Era stato comunicato agli eredi in data 22 settembre 2025 che l’importo RAGIONE_SOCIALEa rendita diretta ammontava a € 18.508,83 e che occorreva inviare documentazione utile alla loro individuazione (doc. 2 fasc. resistente).
L’ente, pertanto , evidenziava che non sussisteva più alcuna materia del contendere.
Erano formulate le seguenti conclusioni:
. 3. A ll’udienza 6 ottobre 2025 il d ifensore di rappresentava che la domanda era stata accolta in via amministrativa, di talché chiedeva la pronuncia di sentenza che dichiarasse cessata la materia del contendere, sia pure con riconoscimento parziale RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Il patrono RAGIONE_SOCIALE‘ si rimetteva.
In vista de ll’udienza di discussione, svolta in trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., entrambe le parti processuali davano atto che era cessata nel merito la materia del contendere, di cui chiedevano la declaratoria , secondo l’ a spese integralmente compensate e secondo la ricorrente con rifusione parziale RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
Reputa la Giudice che la richiesta congiunta di entrambe le parti processuali meriti accoglimento.
Dall’esame de i doc. 1 e 2 allegati alla memoria di parte resistente si evince che
rivalutava la domanda avanzata in via amministrativa da
e riteneva che la sua morte fosse stata cagionata da malattia professionale, donde liquidazione RAGIONE_SOCIALEa rendita maturata in vita agli eredi.
In presenza di simili sopravvenienze di fatto, possono verificarsi la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, ovvero la sopravvenuta carenza di interesse.
Sebbene i due istituti vengano talora accomunati (come quando si sostiene che « la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse », Corte di Cass., ord. n. 18530/16), conviene distinguere:
il primo postula il pieno soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE‘interesse fatto valere in giudizio, ossia la sopravvenienza di « fatti tali da determinare la totale eliminazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di contrasto tra le parti » (Corte di Cass., ord. n. 26537/18), Il caso più frequente è rappresentato da una transazione intervenuta tra i litiganti; nel processo tributario, dalla rimozione in autoRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato (Corte di Cass., ord. n. 5098/22 e sent. n. 15432/22). In materia di immigrazione, è stato parimenti affermato che « nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere » (Corte di Cass., ordd. n. 14268/14 e n. 109/20);
il secondo si verifica invece quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l’interesse (processuale) alla pronuncia del giudice, che risulterebbe pertanto inutiliter data . La fattispecie va ricondotta all’art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale come condizione RAGIONE_SOCIALE‘azione -deve persistere fino al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione (Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d’ufficio (Corte di Cass., ord. n. 8034/20) in ogni stato e grado del processo (Corte di Cass., ord. n. 3991/20).
Nel caso di specie, la ricorrente ha ottenuto in toto il beneficio assistenziale cui ambiva.
Per quanto precede, questa situazione va ricondotta alla cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, così come richiesto concordemente dalle parti, in quanto non residuano spazi di denegata RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alle spese processuali, la questione deve essere esaminata facendo applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa soccombenza virtuale.
Il codice di rito non contempla espressamente i due istituti sopra citati e, di conseguenza, non prevede le relative conseguenze processuali.
Al contrario, l’art. 34 del codice del processo amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104/10, dispone che « qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere » con una pronuncia di merito .
Questa impostazione – adottata dal legislatore per un processo certamente diverso dal presente, con cui nondimeno condivide l’instaurazione mediante ricorso avverso un provvedimento amministrativo – possa essere condivisa ed estesa, nel senso che la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere conduca a una pronuncia di merito.
In questo senso, dopo varie incertezze RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, si è orientata Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 8980/18: « La declaratoria RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere esprime in questo senso il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al ‘merito’ RAGIONE_SOCIALEa controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice risulta regolata fra le parti sulla base di un accordo negoziale Mette conto di rilevare che la situazione di cui ci si occupa non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., atteso
che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita ».
« Alla declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere segue il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza virtuale » (Corte di Cass., ord. n. 26537/18; cfr. anche Corte di Cass., sent. n. 17312/15).
Ragioni di giustizia, infatti, impongono di porre gli oneri del processo a carico di chi aveva agito o resistito con ragione.
Tale soccombenza dovrà essere individuata in base a una ricognizione RAGIONE_SOCIALEa “normale” probabilità di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa dei ricorrenti su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l’ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche a una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
In tal senso è anche la sentenza n. 274/2005 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, non sia legittima la compensazione ope legis RAGIONE_SOCIALEe spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo), ha correttamente riportato la condanna al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva RAGIONE_SOCIALEa soccombenza (in questo caso solo virtuale).
Tanto premesso, si ritiene che nel merito il ricorso avrebbe dovuto essere accolto, per la piena fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata da come plasticamente dimostrano i provvedimenti concretanti resipiscenza e che le attribuivano il bene RAGIONE_SOCIALEa vita cui aspirava, seppur tardivamente.
Di conseguenza, in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente, in quanto (virtualmente) soccombente , in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Si applica altresì , in questa materia, RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 del Testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul RAGIONE_SOCIALE e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il quale così recita in modo testuale: .
In conformità a questa norma , il valore RAGIONE_SOCIALEa causa va ricondotto all’importo RAGIONE_SOCIALEa rendita liquidata, pari a € 18.508,83.
Quindi, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa non perspicua difficoltà RAGIONE_SOCIALEa controversia, si applicano i parametri forensi medi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio, euro 929,00 e introduttiva, euro 777,00), atteso che sono state elise l ‘ istruttoria e la fase decisionale.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 1.706,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.706,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, 7 novembre 2025.
La Giudice dr. NOME