Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11989 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28588/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata per legge in Roma, alla INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, con domicilio digitale come in atti, presso l’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresentano e difendono
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti – controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di VENEZIA n. 2176/2021 depositata il 23/08/2021.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato, con atto affidato a sette motivi di ricorso, la sentenza n. 2176 del 23/08/2021 della Corte d’appello di Venezia;
hanno risposto all’ impugnazione, con un unico controricorso, NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME;
le parti avevano depositato distinte, ma di uguale tenore letterale, istanze ‘per la declaratoria della cessata materia del contendere’, con compensazione delle spese per tutti i gradi del giudizio, avendo le medesime parti raggiunto un accordo transattivo a totale definizione di ogni reciproca pretesa;
il Presidente titolare della Sezione Terza civile aveva, quindi, con proprio decreto n. 1300 del 11/05/2023, dichiarato l’estinzione del giudizio;
le parti hanno, con atto depositato in via telematica in data 19/05/2023, denominato «Istanza congiunta per la fissazione dell’adunanza camerale» , affermato che le loro istanze non potevano essere interpretate come di mera rinuncia al ricorso, bensì come volte ad ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio;
entrambe le parti hanno depositato da ultimo memorie;
considerato che
l ‘accordo delle parti, risultante dall’atto depositato dopo la pronuncia del decreto presidenziale del 11/05/203, evidenzia chiaramente la volontà delle parti di ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
a seguito dell’intervenuta espressione di un accordo volto a ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere,
con richiesta delle parti di fissazione dell’udienza, o dell’adunanza camerale, deve ritenersi che sia venuto meno ogni effetto del decreto presidenziale, cosicché la decisione è rimessa al collegio giudicante (Cass. n. 31318 del 24/10/2022 Rv. 666072 – 01);
deve, conseguentemente, essere dichiarata cessata la materia del contendere, in applicazione della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. Un. n. 8980 del l’ 11/04/2018 Rv. 650327 – 01) secondo la quale «nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso»;
le spese di lite di questa fase di legittimità e degli altri gradi di giudizio possono essere interamente compensate, avendo le parti raggiunto un accordo e formulato istanza in tal senso;
quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti, determinativo della perdita di efficacia della sentenza impugnata nei rapporti tra l’attuale parte ricorrente e l’attuale parte controricorrente.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità e degli altri gradi di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di