Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6620 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6620 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14284/2024 R.G., regolamento di competenza sollevato dal TRIBUNALE DI MILANO con ORDINANZA n. 578/2024 depositata il 13/06/2024 nella causa vertente tra:
COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
COGNOME NOME NOME COGNOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
– ricorrente-
COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-intervenuti
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-resistente-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE avente sede a Milano ha presentato in data 30 aprile 2024 una domanda ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 14 del 2019 (codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in acronimo CCII) assumendo che nel 2017 aveva trasferito la sede legale da Roma a Milano mantenendo a Roma una sede secondaria ove permane il centro dei suoi interessi principali (COMI).
Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale richiamando la giurisprudenza di sezioni unite della Corte di Cassazione secondo la quale la sede principale dell’impresa
si identifica con quella in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta (Cass. sez. un., n. 15872/13). A tal fine il Tribunale ha ritenuto poco rilevante che i bilanci della società siano stati approvati a Roma (in videoconferenza); che la deduzione che l’attività principale fosse sempre stata svolta a Roma in modo ben visibile ai terzi è rimasta una mera affermazione di parte non documentata; che gli ulteriori elementi dedotti sono poco probanti in ordine alla effettiva assunzione a Roma di molti lavoratori, della presenza di grandi clienti e di rapporti bancari mentre la transazione fiscale per un debito tributario con l’Agenzia delle entrate è stato omologato dal Tribunale di Milano.
Il Tribunale di Milano davanti al quale è stato riassunto il processo ha ritenuto a sua volta di essere incompetente e trattandosi di conflitto negativo ha sollevato regolamento di competenza rilevando: a) che il CCII abbandona la tradizionale espressione «sede principale dell’impresa» di cui all’art. 9 l.fall. per adottare un criterio più ampio ed omnicomprensivo di «centro degli interessi principali del debitore» il quale richiama l’identica formulazione di cui all’art. 3, comma 1° del Regolamento (EU) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere; b) che la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche, che dimostrino che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove e segnatamente ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci e che può dunque identificarsi come centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell’impresa; che il CCII prevede, con disposizione quasi identica a quella del Regolamento UE, che il COMI va individuato nel «luogo in cui il debitore gestisce
i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi»; che ai fini di stabilire il COMI rileva non solo il luogo di direzione ma anche in aggiunta la riconoscibilità ed apparenza della collocazione della sede da parte dei terzi.
Rese queste premesse, il Tribunale di Milano osserva che il luogo dove sono stati approvati i bilanci, con intervento die partecipanti in videoconferenza, è individuabile in Roma, in quanto ciò è detto esplicitamente nei verbali degli anni 2020 e 2021 mentre nel verbale 2022 è scritto che l’approvazione avveniva nella sede secondaria, ma pur sempre individuabile in Roma in quanto unica sede secondaria della società. Inoltre, secondo il Tribunale di Milano, assume rilievo il fatto che l’attività sia stata svolta a Roma in modo visibile a terzi poiché nelle sedi romane vi sono gli uffici dirigenziali, come risulta dai contratti di locazione e come risulta anche dalla documentazione fotografica; rilevano inoltre i contratti, allegati in atti, che dimostrano che il principale affare della RAGIONE_SOCIALE e cioè i cosiddetti grandi clienti ha sede a Roma, così come sono situate a Rome le agenzie o filiali di tutte le banche con cui la società istante ha rapporti bancari attivi. Chiede pertanto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha presentato requisitoria scritta concludendo per la competenza del Tribunale di Roma facendo riferimento alla giurisprudenza dell’Unione europea in tema di accertamento del COMI la quale rimarca la esigenze di oggettività e riconoscibilità che risultano soddisfatte qualora gli elementi materiali presi in considerazione per stabilire il luogo in cui la società debitrice gestisce abitualmente i suoi interessi siano stati oggetto di una pubblicità (Corte giust. UE sentenza 2 maggio 2006, C-341/04) e ritenendo che in base ad una valutazione complessiva delle prove deve darsi peso al luogo ove la società abbia di fatto
esternalizzato il proprio centro di interesse, rilevando a tal fine non solo la sede legale ma il luogo dove si è svolta l’attività sociale preponderante.
RITENUTO CHE
Sono condivisibili le conclusioni rese dal Procuratore generale.
Il Tribunale di Roma ha valorizzato essenzialmente i criteri per la definizione della sede effettiva già utilizzati nella vigenza della legge fallimentare, considerando come sede effettiva il luogo ove vengono posti in essere gli atti di gestione o di decisione per la vita dell’impresa (la sede della scelte strategiche) e, facendo riferimento a giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte anteriore alla emanazione del CCII, muove dal presupposto che la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell’impresa legale dell’impresa non può dirsi superata in caso di mera presenza di uffici, personale, stabilimenti o sedi secondarie in una località diversa dalla sede legale, anche quando agli stessi siano riferibili rilevanti impegni negoziali ed economici, ove, tuttavia, non risulti una netta preminenza di dette iniziative fuori sede rispetto al complesso delle attività imprenditoriali.
Il Tribunale di Milano osserva invece che il nuovo CCII aggiunge il criterio della riconoscibilità da parte dei terzi, in armonia con la legislazione europea, e quindi ha riesaminato la documentazione prodotta dalla società alla luce di questo criterio e anche dando conto -in maniera più approfondita rispetto a quanto abbia fatto il Tribunale romano- del contenuto di questi documenti.
In particolare il Tribunale di Milano ha verificato che i verbali di approvazione dei bilanci 2019/2020 davano conto che essi erano approvati nella sede romana, sebbene con ricorso alla videoconferenza, e il verbale del 2021 dava conto che l’approvazione era avvenuta nella sede secondaria, che però deve
necessariamente identificarsi con Roma dal momento che essa è l’unica sede secondaria. Anche i contratti di locazione vengono esaminati nel loro contenuto dal tribunale milanese giungendo alla conclusione che erano contratti stipulati per le sedi degli uffici dirigenziali e che il business core era in Roma, posto che qui