Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5328 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5328 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 5846/2024 r.g. promosso dal Tribunale di Padova, con ordinanza del 7/13 marzo 2024, nel procedimento iscritto presso il medesimo tribunale al n. 29/2024, tra:
RAGIONE_SOCIALE con sede in Galliera Veneta (PD), alla INDIRIZZO, in persona del suo liquidatore dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del giudizio di merito, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Padova, INDIRIZZO (Studio RAGIONE_SOCIALE).
e
RAGIONE_SOCIALE con sede in La Spezia, alla INDIRIZZO
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12/11/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Padova.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione depositò ricorso presso il Tribunale di Padova, iscritto a ruolo il 6 febbraio 2024, chiedendo l’apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE con sede legale in La Spezia (SP), alla INDIRIZZO con contestuale richiesta di applicazione di misure cautelari ex art. 54 del d.lgs. n. 14 del 2019 (cd. Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per il prosieguo, breviter , CCII o Codice). La domanda fu presentata innanzi a quel tribunale ai sensi d ell’art. 27, comma 2, CCII sul presupposto che l’attuale sede legale della convenuta, presso lo studio di un commercialista, non ne costituisse il centro degli interessi principali, che, al contrario, doveva intendersi ubicato in Galliera Veneta, in provincia di Padova.
1.1. Fissate, rispettivamente, per gli incombenti di cui all’art. 41 CCII e per la decisione in ordine alle misure protettive richieste, le udienze del 15 marzo 2024 e del 23 febbraio 2024, in vista di quest’ultima si costituirono il custode dell’azienda RAGIONE_SOCIALE (sottoposta a sequestro giudiziario con ordinanza del 16 novembre 2018 del tribunale suddetto) ed i creditori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, i quali chiesero, a loro volta, applicazione di misure cautelari a tutela del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE laddove invece, nessuno si costituì per la società testé indicata, né presenziò a tale udienza.
1.1.2. Con provvedimento del 29 febbraio/1 marzo 2024, il giudice delegato provvide sulle misure cautelari richieste dalle parti.
1.1.3. Successivamente, il 4 marzo 2024, fu inoltrata alla cancelleria del medesimo tribunale una mail pec del dott. NOME COGNOME con allegata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE emessa dal Tribunale di L a Spezia, datata 29 febbraio 2024 e depositata l’1 marzo 2024, che disponeva la nomina del dott. COGNOME quale curatore. La comunicazione
fu effettuata ‘ al fine di notiziare il Tribunale di Padova nel caso di eventuali procedimenti ad oggi pendenti ‘.
1.1.4. Benché, nella sua sentenza, il Tribunale di La Spezia avesse considerato esistente la propria competenza territoriale ‘ atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio ‘, il Tribunale di Padova ha ritenuto sussistere, invece, la propria competenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 2, CCII, posto che, dagli elementi offertigli dal creditore istante e da quelli acquisiti d’ufficio ex art 42 CCII, il centro degli interessi principali di RAGIONE_SOCIALE appariva non corrispondere alla sede legale (presso La Spezia) per essere collocato, invece, nel circondario del tribunale patavino (presso Galliera Veneta). Pertanto, ravvisando, nel caso di specie, « un conflitto positivo di competenza ‘virtuale’ tra il Tribunale di La Spezia, che ha già pronunciato sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE e il Tribunale di Padova adito -prima della sentenza emessa dal Tribunale di La Spezia -da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 7/13 marzo 2024, ha richiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza ex artt. 30, comma 2, CCII e 45 cod. proc. civ., invocando la declaratoria di propria competenza ex art. 27, comma 2, CCII.
1.2. La sola RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato memoria ex art. 47, comma 5, cod. proc. civ., nella quale ha chiesto « di accogliere il regolamento di competenza di ufficio proposto dal Tribunale di Padova con ordinanza del 7.3.2024 e per l’effetto: dichiarare la competenza del Tribunale di Padova ex art. 27, comma 2, CCII a conoscere e decidere sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE, pronunciando i provvedimenti necessari per la prosecuzione del procedimento innanzi al Giudice competente ai sensi dell’art. 49 c.p.c., con salvezza degli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente ai sensi dell’art. 31 CCII ».
1.3. Il Pubblico Ministero ha depositato proprie conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di competenza del Tribunale di Padova.
1.3.1. La menzionata società ha depositato anche memoria ex art. 380bis .1 cod. proc civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente il Collegio che il regolamento di competenza di ufficio deve considerarsi esperibile, in applicazione analogica dell’art. 45 cod. proc. civ., in presenza di un conflitto di competenza sia reale positivo che (come nella specie) meramente virtuale, determinato dalla contemporanea pendenza di più istanze di apertura della liquidazione giudiziale dinanzi a tribunali diversi, attesa l’inderogabilità della previsione dell’art. 27 CCII e la conseguente rilevabilità di ufficio ed in ogni tempo della sua violazione, cui non osta l’eventuale avvenuta pronuncia, in uno dei due giudizi, della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della parte debitrice, anche se divenuta definitiva. Né, in contrario, può invocarsi l’art. 30 CCII, che, nell’enunciare il principio della prevenzione quale criterio per l’individuazione del giudice innanzi al quale deve proseguire la procedura ove la liquidazione giudiziale sia stata aperta da più tribunali, postula che questi ultimi siano tutti ugualmente competenti ex art. 27 CCII., sicché è inutilizzabile se quello pronunciatosi per primo abbia affermato la propria competenza in relazione ad un centro degli interessi dell’impresa non corrispondente a quello principale.
1.1. Questa conclusione, già sancita dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento agli artt. 9 e 9-ter della legge fallimentare come novellata dal d.lgs. n. 5 del 2006 ( cfr . Cass. n. 19343 del 2016), può essere ragionevolmente utilizzata -sebbene con i necessari adattamenti terminologici dovuti alle nuove definizioni imposte dal CCII ed ai mutati riferimenti normativi in quest’ultimo contenuti anche con riferimento all’odierna fattispecie, attesa l’evidente analogia complessivamente riscontrabile tra il tenore letterale degli artt. 9 e 9ter l.fall. e quello desumibile dagli artt. 27 e 30 del menzionato CCII.
Fermo quanto precede, nell’odierna vicenda deve affermarsi la competenza del Tribunale di Padova.
2.1. Invero, giova premettere che l’art. 27, comma 2, CCII disciplina la competenza per territorio a conoscere ‘ i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano ‘, attribuendola al tribunale ‘ nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali ‘ (il cd. COMI, acronimo di Center of main interests ): pertanto, il giudice così individuato è destinato a divenire quello naturalmente competente per tutti i soggetti -diversi dalle imprese in amministrazione straordinaria e dai gruppi di imprese di rilevante dimensione -ai quali il Codice si applica.
2.1.1. Quest’ultimo, dunque, si è discostato dalla (ed innovato rispetto alla) previsione di cui all’art. 9 della legge fallimentare che, fino all’entrata in vigore del CCII predetto (risalente al 15 luglio 2022), radicava la competenza presso la sede principale dell’impresa.
2.1.2. Peraltro, in relazione all’articolo da ultimo citato, va opportunamente ricordato, da un lato, che, secondo la giurisprudenza di legittimità ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 3945 e 20661 del 2019), la competenza per territorio del tribunale fallimentare, come sancita da quella norma, era ” funzionale ” ed ” inderogabile “, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 38, comma 1, cod. proc. civ. (benché la prima espressione indichi i casi in cui l’inderogabilità discende dalla funzione del giudice, ormai diffusamente si parla di competenza funzionale quale sinonimo di competenza per territorio inderogabile); dall’altro, che il medesimo art. 9 era stato costantemente interpretato dalla Suprema Corte nel senso che la sede principale dovesse ritenersi presuntivamente coincidere con quella legale risultante dal Registro delle Imprese, potendo, tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della detta sede legale ( cfr., e multis , Cass. n. 22389 del 2021; Cass. nn. 20661, 16116 e 1145 del 2019; Cass. n. 1489 del 2015). Così si era affermato che dovesse privilegiarsi il luogo in cui era situato il centro direttivo ed amministrativo degli affari dell’impresa ( cfr . Cass. n. 4206 del 2003), oppure era stato ritenuto determinante il luogo in cui
venivano assunte le decisioni relative alle scelte imprenditoriali e strategiche (Cass., SU, n. 15872 del 2013, parlò, in proposito, di « cuore pulsante dell’impresa ») e, al cospetto di tali criteri, ne erano stati ritenuti recessivi altri quali la residenza dell’imprenditore, l’ubicazione degli stabilimenti produttivi o i luoghi ove era tenuta la contabilità (diede rilievo ai libri contabili e, in particolare, al libro matricola ed ai registri delle fatture Cass. n. 5945 del 2002). Né, infine, mancarono orientamenti che attribuivano rilevanza, sulla base di un criterio di visibilità e di apparenza, alla sede operativa della impresa intesa quale luogo in cui l’impresa avesse un impatto esterno riconoscibile da parte dei terzi che con essa entravano in contatto.
2.2. Il punto nodale è rappresentato, oggi, dall’indagine in ordine alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il centro degli interessi principali .
2.2.1. Orbene, il CCII sul punto chiaramente replicando l’art. 3, comma 1, secondo periodo, del Regolamento UE n. 848/2015 – fornisce una definizione del centro degli interessi principali del debitore (COMI), individuandolo (cfr. art. 2, comma 1, lett. m]) nel ‘ luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi ‘ , dovendosi qui rimarcare che la giurisprudenza della Corte di giustizia, nel concretizzare il concetto di centro degli interessi principali ai fini della ricorrenza del presupposto per l’apertura, o meno, di una procedura principale, ha ritenuto che più possano essere gli indici da prendere in considerazione per superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria e COMI. Allorché si sia dinanzi ad una pluralità di circostanze, il giudice dell’insolvenza è tenuto a compierne una valutazione complessiva ( cfr . il punto 52 di Corte giust. UE, 20 ottobre 2011, C-396/09): cioè, a fronte di elementi di segno diverso, deve decidere secondo un criterio di prevalenza, ma sul presupposto che, nel dubbio, deve concludersi per la coincidenza del COMI con la sede legale; tanto è utile ad assicurare la maggiore certezza possibile a beneficio dei terzi in ordine al luogo in cui dovrebbe essere aperta una procedura di insolvenza principale e dunque alla disciplina applicabile.
2.2.2. Il medesimo Codice, poi, al comma 3 del già menzionato suo art. 27, ha introdotto un vero e proprio regime di presunzioni in base al quale il
centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente, se si tratta di persona fisica esercente l’attività di impresa, con la ‘ sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale ‘ . In tal caso, per l’interpretazione della sede effettiva non può che richiamarsi la giurisprudenza sopra descritta. Diversamente, quando si tratti di persona fisica non esercente l’attività d’impresa, la presunzione opera tenuto conto della residenza o del domicilio e ‘ se questi sono sconosciuti con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma ‘ . Infine, quanto alle persone giuridiche ed agli enti, anche non esercenti l’attività d’impresa, il centro degli interessi principale del debitore si presume coincidente con ‘ la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale ‘ oppure, se anche questa risulta sconosciuta, si applicherà la stessa presunzione valida per le persone fisiche non esercenti attività di impresa avuto riguardo alla persona del legale rappresentante.
2.3. Determinante, per stabilire la sussistenza, o meno, della competenza territoriale dell’adito tribunale in relazione ai procedimenti per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, è il deposito del corrispondente atto introduttivo, come indirettamen te confermato dall’art. 28 del Codice, ma già desumibile dall’art. 5 cod. proc. civ. È quello, dunque, il momento in cui, per radicare la competenza predetta, è necessario che il debitore abbia il centro degli interessi principali nel circondario di quell’ ufficio.
2.3.1. Lo stesso art. 28 – come già, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l’art. 9, comma 2, della legge fallimentare per il trasferimento della sede -disciplina, altresì, specificamente l’ipotesi del trasferimento del centro degli interessi principali nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale. Rispetto alla menzionata disposizione della legge fallimentare, il mutamento appare più formale che sostanziale: in quest’ultima, invero, il riferimento era alla sede (in sostanza, a tenore dell’art. 9, comma 2, l.fall., se l’imprenditore fallendo
aveva trasferito la sede dell’impresa nell’anno anteriore alla presentazione, nei suoi confronti, di un’istanza di fallimento, tribunale competente a decidere sull’istanza medesima -a prescindere evidentemente dall’effettività o fittizietà del trasferimento – doveva continuare a ritenersi quello in cui aveva sede l’impresa prima del trasferimento, prolungandosi così, ai soli fini dell’individuazione del tribunale competente nel procedimento fallimentare, gli effetti della pregressa sede reale), mentre, nel l’art. 28 del Codice, è al centro degli interessi principali, ma immutata risulta la ratio che s’intende perseguire, vale a dire analogamente a quanto avvenuto anche tramite l’art. 26, comma 2 del medesimo Codice, con riguardo alla giurisdizione – di contrastare lo spostamento, oggi, del centro di interessi in modo strumentale al tentativo di differire o di sfuggire alla liquidazione giudiziale, oppure di scegliersi, così operando, un ufficio giudiziario per qualche ragione più gradito.
2.3.2. In questa logica, in passato si riteneva che la coincidenza tra sede legale e sede effettiva costituisse l’unico elemento che potesse fornire ai creditori una qualche chiarezza in ordine agli assetti organizzativi (e, dunque, dei possibili esiti procedimentali) dell’impresa con cui entravano in contatto, tanto è vero che, sempre in passato, si reputava che la presunzione circa l’irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento dovesse applicarsi al trasferimento della sede legale. Questa soluzione risulta oggi confermata, in quanto il legislatore adopera una presunzione di coincidenza tra il centro degli interessi principali e quello della sede legale, tuttavia, trattandosi di una presunzione, si può ritenere che venga in rilievo il trasferimento non solo della sede legale ma in generale del luogo ove effettivamente venga svolga l’attività o, secondo la definizione normativa, del ‘ luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi ‘ . In ogni caso, non può che trovare conferma quell’orientamento giurisprudenziale che riteneva rilevante, ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 2, l.fall., il trasferimento effettivo della sede e non soltanto quello fittizio. È doveroso rimarcare, inoltre, che mentre tra gli Stati membri dell’Unione Europea i margini di perpetuazione della
giurisdizione sono più ristretti, ai fini del riparto territoriale della competenza è maggiormente rigoroso il trattamento del cd. forum shopping, poiché il periodo di irrilevanza del trasferimento del COMI non è fissato in pochi mesi ma in un anno.
2.4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nonostante RAGIONE_SOCIALE risulti avere tuttora la propria sede legale in La Spezia, la competenza territoriale per decidere sull’istanza di apertura della sua liquidazione giudiziale spetta, come si è già anticipato, esclusivamente al Tribunale di Padova, perché il suo ‘ centro degli interessi principali ‘ (art. 27, comma 2, CCII) deve ritenersi ubicato in Galliera Veneta (PD).
2.4.1. Invero, con la propria ordinanza ex artt. 30, comma 2, CCII e 45 cod. proc. civ., il tribunale patavino ha compiutamente elencato una serie di elementi sintomatici alla stregua dei quali ha considerato superata la presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali di RAGIONE_SOCIALE con la sua sede legale. In particolare, sono state valorizzate, a tal fine, le seguenti circostanze: i ) il risultare, dalla visura camerale in atti, che la sede legale della menzionata società è in ‘ La Spezia (SP), INDIRIZZO, CAP 19124, St. prof. Dott. NOME COGNOME, cioè presso lo studio di un professionista, circostanza che induce a ritenere che si tratti di un mero recapito e non dell’effettivo centro direzionale dell’attività d’impresa; ii ) il carattere solo formale e fittizio della sede legale, confermato dai documenti allegati ai bilanci di esercizio 2020, 2021 e 2022, depositati presso la Camera di Commercio ed acquisiti ex art 42 CCII, da cui emerge che le assemblea di approvazione dei bilanci si sono sempre tenute non già presso la indicata sede legale della società bensì nella provincia di Padova (‘ in Limena, INDIRIZZO, ovvero all’indirizzo ove RAGIONE_SOCIALE aveva mantenuto la propria sede legale fino al trasferimento, nel 2019, a La Spezia e dove tuttora hanno sede le società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), che detengono integralmente il capitale di RAGIONE_SOCIALE (dati tutti ricavabili dalla visura storica di quest’ultima in atti); iii) la natura meramente formale della sede legale e lo svolgimento nella provincia di Padova dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell’impresa, confermati dal contenuto della ‘ relazione sulla
gestione al 31.12.2022 ‘ (allegata al bilancio 2022) e dalle analoghe relazioni sulla gestione per gli esercizi 2021 e 2020 (allegate ai bilanci 2021 e 2020), indirizzate ai soci e sottoscritte dall’amministratore di RAGIONE_SOCIALE che testualmente danno atto che ‘ la società ha sede legale a La Spezia, mentre l’attività viene svolta nella sede operativa di Galliera Veneta (Padova), INDIRIZZO dove sono ubicati anche gli uffici amministrativi ‘. Relazioni, peraltro, che appaiono tutte predisposte a ‘ RAGIONE_SOCIALE come indicato dall’amministratore immediatamente prima della sottoscrizione.
2.4.2. Lo stesso tribunale, poi, ha verificato che anche dall’esame della documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione si trae conferma del fatto che l’attività di direzione, amministrativa e di organizzazione di RAGIONE_SOCIALE si è sempre svolta nella provincia di Padova. Il riferimento è, da un lato, a quanto scritto ancora dall’amministratore di detta società nella mail pec da lui inviata al custode dell’azienda, dott. COGNOME in data 8 aprile 2022, in cui viene evidenziato che una lettera inviata tramite raccomandata da RAGIONE_SOCIALE il 30 novembre 2020 ‘ era regolarmente pervenuta presso la nostra sede legale di La Spezia, ma, a causa di un disguido, non era stata trasmessa dalla sede legale alla nostra sede amministrativa di Galliera Veneta ‘; dall’altro, al rilievo che, nella carta intestata di RAGIONE_SOCIALE utilizzata per la predetta comunicazione pec , viene indicato l’indirizzo di Galliera Veneta quale sede di ‘ uffici e stabilimento ‘, con indicazione anche de i recapiti di telefono e fax (riportanti il prefisso della provincia di Padova; nessun recapito per telefono/ fax viene invece indicato con riferimento alla sede legale di La Spezia). Ancora, è sempre ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ che l’amministratore indica come luogo di predisposizione della comunicazione pec inviata al custode dell’azienda.
2.4.3. Altri indici del fatto che il cd. RAGIONE_SOCIALE sia nella provincia di Padova sono stati ricavati dal duplice rilievo che: i ) tutte le buste paga dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE acquisite in giudizio risultano essere predisposte presso Galleria RAGIONE_SOCIALE (all’indirizzo di ‘ INDIRIZZO) e che è alla sede appena indicata che risultano indirizzate, inoltre, le comunicazioni delle organizzazioni sindacali; ii ) gli istituti di credito con cui opera RAGIONE_SOCIALE
presso cui sono stati effettuati i pignoramenti presso terzi di cui vi è notizia in atti, risultano anch’essi collocati nella provincia di Padova (BPM filiale di Campodarsego e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., filiale di Sarmeola di Rubano ), ciò a dimostrazione che pure i rapporti con le banche erano gestiti nel ‘ territorio ‘ della provincia di Padova.
2.4.4. Il Tribunale di Padova, infine, ha considerato significativa anche la circostanza, dedotta da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e confermata dai dati già segnalati (visura e relazioni ai soci dell’amministratore), che l’intera attività d’impresa (consistente nella ‘ produzione di oli e grassi animali grezzi e farine ‘, come da visura camerale) è sempre stata svolta presso una unica unità operativa, che si trova proprio a Galliera Veneta, INDIRIZZO nello stesso complesso immobiliare in cui viene s volta anche l’attività di direzione, amministrazione ed organizzazione di impresa di cui si è detto.
2.5. Orbene, gli elementi sintomatici fin qui complessivamente descritti rientrano, innegabilmente, tra quelli da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene con riferimento alla precedente disciplina della legge fallimentare, quali prove dalle quali è dato trarre la non coincidenza della sede legale con quella effettiva. Del tutto ragionevolmente, dunque, possono oggi utilizzarsi anche per considerare vinta la presunzione tra sede legale e cd. COMI della società debitrice e giungere alla conclusione che il centro degli interessi principali di RAGIONE_SOCIALE deve essere individuato nella sua sede effettiva in Galliera Veneta (PD), piuttosto che presso la sua formale sede legale in La Spezia, presso lo studio di un professionista.
In conclusione, quindi, il conflitto positivo di competenza ‘ virtuale ‘ tra il Tribunale di La Spezia, che ha già pronunciato sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE ed il Tribunale di Padova, adito -prima della sentenza emessa dal Tribunale di La Spezia – da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della medesima RAGIONE_SOCIALE, deve essere risolto dichiarandosi la competenza, ex art. 27, comma 2, CCII del Tribunale di Padova.
3.1. Va rimarcato, peraltro, che questa Corte ha già stabilito ( cfr . Cass. n. 16116 del 2019), sebbene con riferimento alla disciplina di cui alla legge
fallimentare, « che l’incompetenza territoriale del tribunale che ha dichiarato il fallimento non travolge la sentenza. In tal senso è stato affermato che la risoluzione del conflitto positivo virtuale di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti il tribunale ritenuto competente presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell’unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dalla l.fall., art. 9 -bis , ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente (Cass. 31 maggio 2010, n. 13316; Cass. 8 novembre 2010, n. 22710) ».
3.1.1. Questo principio, ad avviso del Collegio, può trovare applicazione, del tutto ragionevolmente, anche nella vigenza del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, giusta quanto disposto dal suo art. 31, ovvero che, ‘ a seguito del trasferimento del procedimento di un tribunale all’altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente ‘.
4. Infine, non occorre provvedere alla statuizione sulle spese processuali di questo giudizio di legittimità, avuto riguardo alla proposizione d’ufficio del regolamento di competenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Padova, ex art. 27, comma 2, CCII, a conoscere dell’apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE
Dispone rimettersi copia della presente ordinanza anche al Tribunale di La Spezia per l’immediata trasmissione degli atti al tribunale dichiarato
competente, innanzi al quale dovrà proseguire la procedura previa nomina del giudice delegato e del curatore.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile