Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4065 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14027/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1317/2022 depositata il 28/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.- La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha avuto incarico da RAGIONE_SOCIALE, ossia dalla RAGIONE_SOCIALE, di un’attività di consulenza volta a rilanciare l’attività del gioco del RAGIONE_SOCIALE.
In ragione di tale incarico la RAGIONE_SOCIALE ha emesso 4 fatture per il pagamento della sua prestazione per un importo di 115 mila euro ed ha successivamente agito verso RAGIONE_SOCIALE per ottenere il pagamento di quella somma.
2.- Davanti al Tribunale di Roma si è costituita RAGIONE_SOCIALE ed ha eccepito la prescrizione presuntiva, ma ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti di NOME COGNOME, all’epoca Presidente dell’Associazione, onde costui venisse dichiarato considerato come unico responsabile dell’incarico conferito a Mag.
3.- Il Tribunale ha escluso la legittimazione passiva di COGNOME, quale responsabile in proprio ed esclusivo, nel senso che ha appurato che costui ha agito in qualità di presidente della RAGIONE_SOCIALE e dunque per conto di quest’ultima, ma ha ritenuto prescritto il diritto.
4.- Ha proposto appello la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo, per due volte, durante il corso del giudizio di secondo grado di poter rinnovare la notifica nei confronti di RAGIONE_SOCIALE. E poiché non vi ha provveduto, la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.
Conseguentemente avverso tale decisione ricorrere la società RAGIONE_SOCIALE con tre motivi illustrati da memoria. RAGIONE_SOCIALE si è costituita a sua volta con controricorso e memoria.
Considerato che
6.La ratio della decisione impugnata .
La tesi della Corte di Appello è che le due domande, quella nei confronti del RAGIONE_SOCIALE COGNOME e quella nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, devono ritenersi due domande l’una dipendente dall’altra, ossia che vi è subordinazione tra la domanda verso l’RAGIONE_SOCIALE e quella verso il suo presidente, chiamato a rispondere ex articolo 38 c.p.c.
Con la conseguenza che l’appello proposto verso l’una è a sua volta dipendente da quello proposto verso l’altro, e con la conseguenza
che la mancata rinnovazione dell’appello verso l’uno ha reso inammissibile l’impugnazione anche verso l’altro.
7.I motivi di ricorso .
Con tre motivi di ricorso la società RAGIONE_SOCIALE contesta questa ratio.
8.Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 2909 c.c. e degli articoli 331 e ss. c.p.c.
La tesi è la seguente.
Le due domande, quella verso RAGIONE_SOCIALE e quella verso La COGNOME, non sono inscindibili, e ciò in quanto la domanda verso La COGNOME è stata rigettata in primo grado, dove il giudice ha ritenuto estraneo il predetto al rapporto con NOME, ossia ha escluso che costui possa rispondere in proprio dell’obbligazione assunta. Questa statuizione non è stata impugnata, con la conseguenza che l’esclusione di responsabilità del La COGNOME è diventata giudicato e con l’ulteriore conseguenza che, dunque, in appello costui non poteva più essere parte e la sua posizione non poteva dunque dirsi inscindibile da quella della RAGIONE_SOCIALE.
Non c’era dunque in appello litisconsorzio necessario tra i due (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE COGNOME) e di conseguenza non era necessario notificare l’impugnazione anche al La COGNOME.
9.- Questi argomenti sono ribaditi con il secondo motivo di ricorso, che prospetta violazione degli articoli 291, 331 e 332 c.p.c. Si ribadisce l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel ritenere inscindibili le cause, che invece non lo sono e si sostiene che, anziché l’articolo 331 c.p.c., avrebbe dovuto applicarsi l’articolo 332 c.p.c. con conseguente sospensione del processo in attesta della notifica.
Si osserva infatti che tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE vi era un legame di solidarietà passiva, essendo entrambi convenuti come obbligati in solido, e che le obbligazioni solidali non danno luogo a cause inscindibili.
10.- Questi due motivi sono logicamente connessi e possono valutarsi insieme.
Essi sono fondati.
Serve chiarire brevemente lo svolgimento degli atti.
RAGIONE_SOCIALE ha citato in giudizio sia RAGIONE_SOCIALE che il RAGIONE_SOCIALE, per far valere la loro responsabilità solidale-sussidiaria, in quanto il RAGIONE_SOCIALE COGNOME aveva agito quale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE, e dunque era tenuto insieme a quest’ultima a rispondere delle obbligazioni assunte ex articolo 38 c.c..
A fronte di tale domanda, la RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito che invece il La COGNOME era responsabile esclusivo e non già solidale.
Il Tribunale ha rigettato questa eccezione, e la relativa domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE, e dunque ha escluso una responsabilità esclusiva del La COGNOME, mentre è rimasta in piedi invece la
questione della responsabilità solidale-sussidiaria di costui con RAGIONE_SOCIALE, questione che è stata riproposta in appello dalla stessa Mag. In secondo grado, dunque, le posizioni delle due parti, ossia RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano quelle di due obbligati in solido, posto che l’articolo 38 c.c. prevede una responsabilità per l’appunto solidale -sussidiaria di coloro che hanno agito impegnando l’RAGIONE_SOCIALE (Cass. 18792 / 2021; Cass. 36470 / 2022).
Ciò detto, è altresì principio di diritto che ‘in tema di obbligazioni solidali…. ai sensi dell’art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale’ (Cass. 34899/ 2022; Cass. 20860/ 2018).
E’ vero che questo principio soffre una eccezione, nel senso che, invece, la solidarietà passiva può comportare litisconsorzio necessario, e dunque può produrre cause inscindibili, qualora tra le due vi sia dipendenza sul piano sostanziale, nel senso che la responsabilità dell’uno presuppone la responsabilità dell’altro (Cass. 20860/ 2018). E questa dipendenza tra le due posizioni può verificarsi anche tra debitori in solido qualora l’uno agisca in regresso verso l’altro (Cass. 34899/ 2022).
Ma non è questo il caso che ci occupa.
La RAGIONE_SOCIALE, infatti, non ha fatto domanda di regresso verso La COGNOME, ma ha fatto una domanda di esclusiva responsabilità di quest’ultimo, e dunque ha posto una questione di responsabilità alternativa: non lei, ma il La COGNOME avrebbe dovuto pagare il debito. Questa domanda è stata tuttavia rigettata in primo grado e non è stata oggetto di impugnazione, con la conseguenza che se anche si volesse ritenere che essa poneva due posizioni dipendenti, ossia che essa introduceva una questione di due responsabilità (quella dell’RAGIONE_SOCIALE e quella del presidente) strettamente dipendenti l’una dall’altra, quando anche si ritenesse ciò, in appello quella dipendenza non c’era più, dato il giudicato formatosi sulla domanda stessa.
In appello, in altri termini, era rimasta solo la domanda di RAGIONE_SOCIALE che mirava far valere la mera solidarietà-sussidiarietà tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ossia la situazione derivante dall’articolo 38 c.c.
Con la conseguenza che le domande rimaste in appello erano verso due debitori in solido, e dunque davano luogo a posizioni scindibili, e non già ad un litisconsorzio necessario.
Con ogni conseguenza in ordine alla mancata rinnovazione della notifica.
11.- Ciò detto, il terzo motivo , che prospetta una violazione dell’articolo 292 c.p.c. deve ritenersi assorbito, in quanto lamenta la circostanza che non sia stato concesso un ulteriore termine per la notifica, attesa l’irreperibilità del destinatario.
Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara assorbito il terzo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione anche per le spese.