Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 331 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 331 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 6026-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; ricorrente –
contro
MITA NOME
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nonché contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE;
-intimata – avverso la sentenza n. 2770/2021 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 15/10/2021;
– intimato –
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022, dal AVV_NOTAIO, osserva quanto segue.
NOME COGNOME propose opposizione, nei confronti della Banca del Mezzogiorno – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, avverso la cartella di pagamento con la quale gli veniva chiesto il pagamento di oltre euro quattrocentomila (€ 481.000,00) a seguito della revoca di un contributo concessogli, contestando, oltre a generale carenza di motivazione, il fatto che la cartella non indicava i criteri di computo degli interessi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resistette all’opposizione.
L’RAGIONE_SOCIALE non si costituì in giudizio.
L’opposizione venne rigettata dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 2770 del 15/10/2021.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt 375 e 380 bis cod. proc. civ.
La proposta del AVV_NOTAIO relatore di fondatezza del ricorso è stata ritualmente comunicata.
Non risulta il deposito di memorie.
Parte ricorrente censura come segue la sentenza del Tribunale di Lecce.
Il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1 e 7 del legge n. 212 del 27 luglio 2000, cd. Statuto del contribuente, e afferma che la necessità di indicazione dei criteri di computo degli interessi sussiste per i crediti tributari, mentre quello fatto valere con la carte
opposta non sarebbe un credito tributario, bensì un’erogazione a titolo diverso, per la quale il COGNOME aveva prestato fideiussione a prima richiesta in favore di una società terza.
Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 115 codice di rito, il mancato rispet del termine di venti giorni per l’opposizione, contestando che il Tribunale abbia ritenuto l’opposizione tempestiva. Parte ricorrente rileva che l’estratto di ruolo, cui la sentenza fa riferimento, non ripor la data di notifica della cartella e quindi il giudice del merito sarebb incorso in travisamento della prova laddove ha rinvenuto la prova della notifica della cartella.
Il terzo, e ultimo, motivo pone censure di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dei principi in tema di garanzia autonoma di cui all’art. 1322, comma 2, cod. civ., RAGIONE_SOCIALE norme in tema di interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 e segg cod. civ., di violazione e (o) falsa applicazione dei principi general riguardanti l’eccezione di dolo e l’esecuzione del contratto secondo buona fede, nonché censura di omesso esame costituito dall’eccezione d’inammissibilità dell’opposizione per violazione RAGIONE_SOCIALE norme del contratto di garanzia.
Il primo motivo è inammissibile, per carenza di specificità, non confrontandosi adeguatamente con l’affermazione della sentenza impugnata in punto di necessità di indicazione dei criteri del calcolo degli interessi, che, pur trattandosi di crediti diversi da quelli tribut non possono ritenersi esenti dalla necessità di un’indicazione dei relativi parametri di computo, sebbene soltanto per relazione, così come accade nell’ambito dei rapporti bancari di dare e avere (e nella specie viene in rilievo un’obbligazione fideiussoria, sebbene prevista per legge, rientrando nella comune disciplina dei rapporti di debito e
credito l’inadempimento dell’obbligo di restituzione di quanto ricevuto a titolo di pubblica erogazione, come affermato da Sez. U n. 09826 del 07/05/2014 Rv. 630876 – 01).
Il secondo mezzo è inammissibile. Il Tribunale di Lecce, pur non affermandolo espressamente, ha trattato il giudizio come opposizione agli atti esecutivi e ha ritenuto la tempestività dell’opposizione rilevando che l’opposizione è stata notificata il 27 dicembre 2017 a fronte della notifica della cartella avvenuta il 21 dicembre 2017 («come da estratto di ruolo depositato dalla parte convenuta»). Quello che viene in rilievo, nella specie, è, quindi, un errore revocatorio, ossia mero fatto, e non un errore di diritto, e invero la stessa RAGIONE_SOCIALE afferma esservi stata di falsa percezione della realtà e di svist materiale.
Il terzo motivo di ricorso è carente di specificità, non prospettando quali errori ermeneutici il Tribunale abbia commesso nell’interpretare la disciplina contrattuale in materia di contratt autonomo di garanzia, al di là di un generico richiamo all’art. 1322, comma 2, cod. pg civ. e agli artt. 1362F6d7civ. e nu
Il richiamo all’obbligo di buona fede e correttezza, di cui all’art 1375 cod. civ. è, inoltre, sprovvisto di adeguata correlazione alla fattispecie concreta.
L’ultimo vizio prospettato, di asserito omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è in realtà una censura i diritto e appare riproporre l’antica censura di difetto motivazionale, oramai espunta dall’ordinamento processualcivilistico.
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
Nulla per spese di lite di questa fase di legittimità, non avendo alcuna controparte espletato attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza de presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 novembre