SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 9943 2025 – N. R.G. 00033948 2024 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al NUMERO_DOCUMENTO generale n. NUMERO_DOCUMENTO
DA
Parte
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Aversa, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO P.
ATTRICE
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliate in MilanoINDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIOti COGNOME NOME e COGNOME NOME P. P.
CONVENUTE
nonché contro
(C.F.
), NOME
elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
BE. precisa come segue: Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti A) ACCERTARE E DICHIARARE la mancanza d’inadempimento per le motivazioni sopra espresse; B) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della decadenza del beneficio del termine per le motivazioni sopra espresse;
C) ACCERTARE E DICHIARARE in virtù di quanto detto i danni derivanti dall’escussione del RAGIONE_SOCIALE da cui deriverebbe l’impossibilità della di accedere al sistema creditizio; D) DICHIARARE in virtù di quanto detto la rimessione in termini della con il pagamento immediato delle rate scadute; E) DISPORRE la cancellazione della segnalazione dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la Banca d’Italia.
F) CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario’.
e
recisano come segue:
IN INDIRIZZO
Accertato che e non risultano titolari del credito avente origine nel NUMERO_DOCUMENTO e che la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, l’escussione della garanzia del fondo istituito per le piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996 e le segnalazioni alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gestita da Banca d’Italia di cui alla Citazione non competono ai convenuti e, conseguentemente, difetta in capo ai medesimi la titolarità passiva del rapporto e dell’azione svolta da rigettarsi le domande attoree. Part
IN INDIRIZZO
Rigettarsi tutte le domande proposte e le eccezioni formulate dall’attrice, in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa.
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre oneri e accessori di legge, nella misura di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 maggiorata del 30% ai sensi dell’art. 2 lett. b) del DM Giustizia 147 del 2022.
Condannarsi al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, per aver intrapreso l’azione con mala fede o colpa grave.
Part
precisa come segue:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l’intervento spiegato , disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
Nel merito:
IN VIA PRINCIPALE, rigettare integralmente la domanda formulata da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
IN INDIRIZZO, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata da parte attrice, accertare e dichiarare il diritto di d essere manlevato da
e
e, per l’effetto, condannare le società
convenute a tenere
indenne da ogni conseguenza patrimoniale, onere e/o spesa che
dovesse derivare dalla denegata ipotesi di accoglimento e/o di ripetizione dell’importo liquidato in favore della banca finanziatrice di € 206.786,74 qualora sia effettivamente riconosciuta come fondata la pretesa di parte avversa.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Parte
Con atto di citazione notificato in data 20.09.25, la società ha convenuto in giudizio le società hiedendo preliminarmente di accertare l’illegittimità della risoluzione del contratto di finanziamento n. 2149 sottoscritto in data 11.05.2021, assistito da garanzia pubblica MCC, e conseguentemente la rimessione in bonis e la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli presso la Centrali RAGIONE_SOCIALE di Banca d’Italia. L’atto di citazione è stato notificato per conoscenza anche a
A fondamento delle proprie domande ha esposto:
-di aver sottoscritto in data 11.05.2021 il contratto di finanziamento n. 2149, assistito da garanzia pubblica MCC;
-di avere ricevuto notifica in data 19.12.2023 di un provvedimento di sequestro preventivo eseguito in ottemperanza al decreto d’urgenza, emesso nell’ambito del procedimento penale n. 8823/2020 RGNR mod.21 datato 15.12.2023, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Direzione Distrettuale
-di avere, in data 09.03.2024, ottenuto il dissequestro;
-di non avere potuto ottemperare, nelle more del sequestro, al pagamento di quattro rate del finanziamento e di avere ricevuto dalla società in data 22.04.24, comunicazione di risoluzione del contratto con cui è stata intimata la decadenza dal beneficio del termine;
-di avere provveduto al pagamento delle rate scadute, come da comunicazione pec inviata il 06.05.24;
-di avere chiesto invano, alla società di essere rimessa in bonis nel pagamento rateale e che per tutta risposta quest’ultima, in data 02.05.24, ha dato corso all’attivazione della garanzia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di chiederne l’escussione e l’attrice;
-che in esito a tali eventi l’attrice è stata segnalata alla RAGIONE_SOCIALE della Banca d’Italia ed alla medesima è precluso l’accesso al credito, essendo altresì esposta al rischio di vedersi revocate le linee di finanziamento in essere;
-di avere esperito procedimento di mediazione nei confronti delle società , e RAGIONE_SOCIALE, conclusasi negativamente in data 30.07.2024.
Ha evidenziato in diritto che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., non può ritenersi responsabile del mancato pagamento delle rate scadute, stante la temporanea impossibilità di adempiere per via del sequestro. Ha dedotto che la decadenza dal beneficio del termine è stata intimata dopo il mancato pagamento di due rate soltanto e perciò illegittimamente, in assenza dei presupposti di cui all’art. 1186 c.c., norma che richiede l’insolvenza, la diminuzione delle garanzie date o la mancata prestazione delle garanzie
promesse, condizioni che non ricorrevano. Ha chiesto pertanto di essere rimessa in bonis ed autorizzata al pagamento delle rate scadute.
Ha dedotto altresì l’illegittimità della segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE, effettuata ‘a sofferenza’, in quanto eseguita in assenza dei presupposti ed in violazione del principio di buona fede, evidenziando che la medesima è fonte di pregiudizio risarcibile anche in quanto ha comportato la risoluzione dei contratti in essere con alcuni enti pubblici e la necessità di procedere ad una riduzione del personale.
Si sono costituite le società di seguito ‘) le quali hanno contestato integralmente quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto. Con
Hanno eccepito preliminarmente il difetto di titolarità del credito e di legittimazione passiva in quanto il rapporto contrattuale avente origine nel finanziamento NUMERO_DOCUMENTO è intercorso tra l’attrice e , quale gestore del RAGIONE_SOCIALE (doc. 5). Ha evidenziato peraltro che , nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione, ha ceduto il credito nei confronti di (doc. 10, 11 e 12) e che ad essa si è surrogata MCC in seguito all’intervenuta liquidazione della garanzia deliberata in data 29.08.2024 (doc. 35).
Hanno precisato che a agito quale mandataria e che , pur appartenendo al medesimo gruppo societario di e , costituisce un soggetto distinto ed autonomo da esse ed è del tutto estranea al rapporto per cui è causa. Con
In fatto, hanno evidenziato che le rate inadempiute erano 4 (dalla 31 alla 34) e che la revoca del sequestro è avvenuta il 9 marzo 2024 mentre la lettera di risoluzione è stata inviata il 22 aprile 2024 e solo il 6 maggio 2024 è avvenuto un pagamento parziale di sole due (delle 4) rate l’attrice,, allorquando il debito non era più pari all’ammontare delle rate sino ad allora scadute, ma alla somma di esse e della residua sorta capitale del finanziamento, pari ad € 228.961,84.
Hanno evidenziato che la sussistenza dei presupposti per l’escussione della garanzia pubblica rende doverosa la segnalazione a sofferenza, rilevando in ogni caso che l’attrice ha sollevato la doglianza in via del tutto generica, senza fornire alcuna prova né dell’esistenza di una segnalazione a proprio carico, né dei danni subiti.
In fatto hanno specificatamente dedotto che:
Il Finanziamento ID 2149 prevedeva la restituzione secondo il piano di ammortamento concordato (il ‘NUMERO_DOCUMENTO Ammortamento 2149′ – doc. 21), ma a, dopo aver corrisposto quando dovuto in virtù delle prime trenta rate, si è resa inadempiente a partire dalla trentunesima, con scadenza prevista il 10 gennaio 2024. Part
Il Finanziamento ID NUMERO_DOCUMENTO prevedeva la restituzione secondo il piano di ammortamento concordato (il ‘NUMERO_DOCUMENTO‘ – doc. 22), ma NOME, dopo aver corrisposto quando dovuto in virtù delle prime ventidue rate, si è resa inadempiente a partire dalla ventitreesima, con scadenza prevista il 10 gennaio 2024. In data 15 aprile 2024 – essendosi verificato, in relazione al Finanziamento NUMERO_DOCUMENTO, l’evento di rischio di cui alla Parte IV , paragrafo F1, lettera a) delle Disposizioni Operative del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ratione temporis vigenti (ovvero quelle approvate con decreto interministeriale del 6 marzo 2017, vigenti dal 15 marzo 2019 al 9 agosto 2021), corrispondente ad una ‘rata scaduta e non pagata,
anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni’ è stato comunicato – da quale mandataria di , con facoltà di ‘gestione e amministrazione dei crediti’, ‘escussione delle garanzie che assistono i Crediti’ e ‘recupero stragiudiziale dei Crediti ivi inclusa la comunicazione al relativo debitore dell’intervenuta decadenza dal beneficio del termine’ (doc. 23) l’evento di rischio a MCC (doc. 24).
In pari data – essendosi verificato, anche in relazione al Finanziamento ID NUMERO_DOCUMENTO, l’evento di rischio di cui alla Parte IV, paragrafo F1, lettera a) delle Disposizioni Operative del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ratione temporis vigenti (ovvero quelle approvate con decreto interministeriale del 13 maggio 2021, vigenti dal 9 agosto 2021 al 13 ottobre 2022) -è stato comunicato l’evento di rischio a MCC ( doc. 25 ).
In data 22 aprile 2024, nell’interesse di , ha comunicato a NOME la decadenza ‘dal beneficio del termine nel pagamento delle rate a scadere’, invitandola altresì ‘a versare l’indicato importo di euro 228.961,84’ in relazione al Finanziamento ID 2149 (la ‘DBT NUMERO_DOCUMENTO‘ – doc. 26) e ‘di euro 270.010,79’ in relazione al Finanziamento ID 3176 (la ‘DBT NUMERO_DOCUMENTO‘ – doc. 27). Par
In data 2 maggio 2024 è stato dato corso, sia in relazione al Finanziamento NUMERO_DOCUMENTO, sia in relazione al Finanziamento ID NUMERO_DOCUMENTO, all’attivazione della garanzia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (doc.ti 28 e 29).
In data 6 maggio 2024, a seguito della comunicazione, da parte di a, di aver dato corso al pagamento delle rate 31 e 32 del Finanziamento ID 2149 e delle rate 23 e 24 del Finanziamento ID 3176, quest’ultima è stata informata che l’esposizione era da considerarsi per l’intero debito e che, le somme ricevute, successivamente, alla data di escussione sarebbero andate a ridurre l’esposizione comunicata al RAGIONE_SOCIALE in sede di liquidazione della perdita (doc. 30). Part
In data 3 giugno 2024, NOME ha richiesto il rilascio di ‘ un ‘Attestato di regolarità’ a beneficio ‘ e le è stato ribadito che ‘ l’esposizione da considerarsi l’intero debito e avendo provveduto il 02/05/2024 ad effettuare l’escussione delle garanzie statali legate ai finanziamenti ‘, sicché ‘ le somme ricevute successivamente alla data di escussione (02/05/2024) and a ridurre l’esposizione comunicata al RAGIONE_SOCIALE in sede di liquidazione della perdita ‘ (doc. 31).
In data 25 giugno 2024 NOME ha chiesto la ‘ rettifica della segnalazione e la rimessione nei termini arrecando tale situazione enormi danno alla società e con consequenziale di perdita dei posti di lavoro in seguito alla risoluzione dei contratti con gli Enti Pubblici ‘ (doc. 32).
In data 27 giugno 2024 è stato rappresentato a Be.Ma che ‘ i rapporti originari d intendersi irreversibilmente risolti e la richiesta di ‘rettifica della segnalazione e rimessione nei termini ‘ non p essere accolta ‘, sicché ‘ le comunicazioni alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed ai Sistemi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Creditizia seguito , necessariamente, la disciplina, anche contrattuale, applicabile’ ( doc. 33).
In diritto e con riferimento alla asserita impossibilità temporanea dell’inadempimento, hanno richiamato pronuncia di legittimità secondo cui ‘ la sola e pacifica circostanza del sequestro e del successivo dissequestro non determina in automatico il carattere non imputabile dell’impossibilità temporanea di adempiere ‘ (Cassazione Civile, Ordinanza, 22 agosto 2018, n. 20908).
Hanno evidenziato che tanto il contratto quadro (doc. 4, art. 3, c. 26, lett. a), quanto il contratto di finanziamento (doc. 6, art. 3, c. 4, lett. a), legittimano la richiesta di pagamento immediato dell’intero debito anche in esito al mancato pagamento di una sola rata. Ha precisato inoltre che il mancato pagamento di quattro rate integra un rilevante evento di rischio in base alle Disposizioni Operative del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (doc. 45) e che la trasmissione dell’intimazione di pagamento costituisce il presupposto per l’avvio della procedura di escussione e per scongiurare l’inefficacia della garanzia.
L’articolo 3, comma 4, lettera a. delle Condizioni di Finanziamento ID NUMERO_DOCUMENTO, infatti, prevede espressamente che ‘ ltre alle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c., il Richiedente accetta che il Prestatore Istituzionale e/o l’Istituto, in nome e per conto del Prestatore, possa richiedere il pagamento immediato dell’intera somma dovuta dal Richiedente in forza dei Finanziamenti in caso di ritardi il pagamento anche di una sola rata ‘ (cfr. doc. 6). Analogamente, a – ai sensi dell’articolo 3, comma 26, lettera a) del NUMERO_DOCUMENTO – ha riconosciuto anche nel rapporto con quale mandataria dei mutuanti che hanno operato tramite il Portale, che ‘ ltre alle ipotesi previste dall’articolo 1186 del codice civile, l’Istituto potrà dichiarare il Richiedente decaduto dal beneficio del termine, mediante comunicazione inviata per posta elettronica, senza necessità di alcun preavviso o pronuncia giudiziale, nei seguenti casi: a. mancato pagamento anche di una sola rata dovuta ai prestatori ‘ (cfr. doc. 4). Part
V’è poi l’articolo 1819 del codice civile, a mente del quale se ‘ è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero ‘.
Ne deducono la piena legittimità della DBT 2149.
Al contempo, una ‘ rimessione in termini ‘ – senz’altro discrezionale – se da un lato risulta ingiustificata, attesa l’imputabilità dell’inadempimento a a, dall’altro costituirebbe una novazione contrattuale, in altri termini la concessione di un nuovo mutuo, diverso dal Finanziamento NUMERO_DOCUMENTO, con implicazioni in ordine alla valutazione del merito creditizio ed alla validità della garanzia del RAGIONE_SOCIALE, già liquidata. Part
Sulla doglianza relativa alla segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE della Banca di Italia, evidenziano preliminarmente che neppure parrebbe essere stata effettuata la segnalazione a sofferenza della quale l’attrice si duole e che le segnalazioni alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vengono effettuate dai soggetti titolari dei crediti, fra i quali non rientra che non ha effettuato alcuna segnalazione nei confronti di Di tal ché, anche la richiesta di ‘ cancellazione della segnalazione dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la Banca d’Italia ‘ non può evidentemente essere rivolta a né a . Con
La genericità della contestazione precluderebbe poi una puntuale difesa sul punto, considerato che, in disparte l’omessa specificazione del soggetto segnalante (recando la Citazione un indistinto riferimento alla ‘banca’, qualifica peraltro non rivestita né da né da ), non risulta prodotta in giudizio la RAGIONE_SOCIALE attestante la ‘segnalazione’ della quale viene chiesta ‘la cancellazione’. Con
Il mancato assolvimento dell’onere di allegazione e dell’onere probatorio gravanti sull’attrice, consistente, quanto meno, nel ‘dimostrare, in primo luogo, l’avvenuta segnalazione a sofferenza e, in
secondo luogo, l’adozione di valutazioni non corrette da parte dell’operatore professionale’ (Corte d’Appello Milano, 22 settembre 2021, n. 2714, sulla scorta dei principi espressi da Cassazione Civile, con Ordinanza del 9 febbraio 2021, n. 3130), risulta, quindi, cristallino.
Per mero scrupolo, pur senza accettare alcuna inversione dell’onere probatorio al riguardo, deducono che risultano unicamente le periodiche segnalazioni relative all’entità della posizione debitoria dei clienti e all’eventuale sconfinamento.
Hanno concluso pertanto per il rigetto della domanda e per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Con atto di intervento volontario ad adiuvandum ex art. 105, c. 2, c.p.c., si è costituita altresì , la quale ha confermato l’escussione della garanzia da parte della cessionaria del credito rappresentata da alla quale si è surrogata legalmente in esito alla liquidazione in suo favore dell’importo di € 206.786,74.
Dopo aver chiarito il sistema della garanzia autonoma pubblica, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande che ineriscono il comportamento della banca escutente.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni dovuti alla escussione del RAGIONE_SOCIALE, evidenzia che essa risulta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio e di specifica quantificazione.
In ogni caso, il disposto dell’art. 59 del D.P.R. n. 602/1973, che costituisce applicazione dell’art. 2043 del codice civile, prevede che ‘ Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni ‘, e consente al contribuente colpito e leso da un atto dell’esecuzione, l’esperimento di un’azione a tutela dei propri diritti, subordinando la stessa: a) all’avvenuto compimento dell’azione esecutiva; b) all’accertata illegittimità della stessa.
L’ingiustizia del danno è ravvisabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella prosecuzione dell’azione esecutiva conseguente al mancato annullamento, chiesto in autotutela, a seguito di un’apposita istanza del Contribuente degli atti sottostanti alla formazione del Ruolo, poi dichiarati illegittimi in sede giurisdizionale.
Circa le lamentate lesioni patrimoniali, è opportuno rilevare ancora che è onere dell’istante provare oltre all’ingiustizia del danno, consistente nell’illegittima lesione del diritto all’integrità patrimoniale – sotto forma di danno emergente e lucro cessante – anche il nesso di causalità tra l’evento dannoso ed il comportamento doloso o colposo, che deve necessariamente configurarsi quale conseguenza immediata e diretta. Tutti i richiamati elementi sono inesistenti nel caso di specie.
Dagli atti emerge invero la legittimità della condotta del Gestore che ha provveduto, in forza dell’art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 e già ai sensi dell’art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, nonché art. 8-bis d.l. 3/2015 convertito in l. 33/2015, ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del RAGIONE_SOCIALE e l’inesistenza di alcun danno, atteso che nessuna prova è stata fornita al riguardo.
Parimenti inammissibile è la richiesta ex art. 96 comma c.p.c., atteso che nessuna esecuzione forzata è cominciata e che l’avvio della procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli
importi di spettanza del RAGIONE_SOCIALE, per quanto esposto, è avvenuta legittimamente.
La interviente ha sostenuto anche la condanna della società attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
In via subordinata, ha chiesto di essere tenuta indenne dalle convenute da ogni conseguenza patrimoniale derivante dall’accoglimento delle domande attoree.
Le parti principali non hanno depositato memorie istruttorie ed MCC ha unicamente precisato le proprie conclusioni ed alla prima udienza la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
È fondata l’eccezione di carenza di titolarità passiva del rapporto da parte delle società e . atteso che contratto il finanziamento, per il quale si chiede la rimessione in bonis , è stato sottoscritto tra l’attrice e la società utilizzando i portali www.borsadelcredito.it e www.opyn.eu, gestiti dalla società
Quest’ultima si occupa infatti della fornitura dei servizi di pagamento (in veste di ‘Istituto’) necessari per la conclusione dei finanziamenti agendo quale mandataria dei soggetti richiedenti -nel caso di specie, l’attrice- e dei prestatori mutuanti, nel caso di specie,
Il ruolo di intermediario della società confermato dalla proposta di contratto quadro relativo ai servizi di pagamento di forniti ai clienti richiedenti, sottoscritto in data 11.05.2021 dall’attrice, ove all’art. 5, rubricato ‘Ruolo dell’Istituto rispetto ai rapporti di Finanziamento’, che ‘ In nessun modo e a nessun titolo l’Istituto può essere ritenuto, neanche parzialmente, parte contrattuale dei Finanziamenti tra Prestatori e Richiedenti, che sono conclusi del tutto discrezionalmente e in piena autonomia dagli Utenti le cui rispettive esigenze convergano ‘ (doc. 4 del fascicolo delle convenute).
La circostanza che bbia agito in via stragiudiziale per il recupero del credito non è sufficiente a far riconoscere in capo ad essa la titolarità del rapporto oggetto di causa, avendo la stessa agito per la mandante ed essendo infatti espressamente previsto dall’art. 6 del contratto quadro, punti 3 e 4, che ‘ …l’Istituto potrà agire quale mandatario dei Prestatori nella gestione dei ritardi di pagamento ‘ e che ‘… l’Istituto potrà dar corso per conto dei Prestatori alle attività di sollecito e di recupero dei crediti ‘.
Allorquando è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine da parte della società quest’ultima agiva peraltro quale mandataria di , società nel frattempo divenuta cessionaria del credito in forza di un’operazione di cartolarizzazione stipulata in data 01.06.2021 con la cedente (doc. 10, 11 e 12 fascicolo di parte convenuta) e come comunicato al difensore costituito dell’attore in via stragiudiziale, in riscontro agli avversi addebiti, prima del giudizio (doc. 33 fascicolo convenuta).
Risultava perciò noto all’attrice chi fosse il soggetto titolare del rapporto, avendo, inoltre, essa rivolto direttamente a le proprie offerte di adempimento (doc. 39 di parte convenuta): quest’ultima, tuttavia, non è neppure stata ritualmente convenuta in giudizio, né l’attrice ha chiesto di integrare il contraddittorio.
Parimenti priva di legittimazione passiva risulta la società totalmente
estranea al rapporto per cui è causa.
Interventore.
Come noto, il terzo -una volta intervenuto nel processo- diventa parte egli stesso nel processo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti delle stesse; del resto, piuttosto che un intervento ad adiuvandum ove si riprendono le stesse conclusioni della parte al cui sostegno si interviene, ha introdotto anche delle conclusioni subordinate proprie; deve ritenersi quindi portatore di un interesse autonomo all’intervento.
Le domande attoree si estendono quindi anche al terzo; e MCC si è difesa nel merito sulle stesse a partire dalla domanda di accertamento della permanenza del rapporto per illegittima risoluzione.
La domanda attorea è infondata in virtù del combinato disposto dell’art. 1819 c.c. e delle clausole contrattuali richiamate da ut supra riportate.
Né può applicarsi l’art. 40 comma 2 TUB che stabilisce che ‘ La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata’ , non trattandosi di mutuo fondiario ma di semplice finanziamento non garantito da ipoteca.
Quanto ai presupposti dell’art. 1186 c.c., invero, l’insolvenza che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione, non postula necessariamente un assoluto e definitivo dissesto economico del debitore essendo sufficiente una situazione di sbilancio, anche se non definitivo, del patrimonio del debitore tale da rendergli, ancorché temporaneamente, impossibile l’adempimento delle obbligazioni assunte, ed il sequestro di tutti i beni e ricchezze rientra perfettamente in questa definizione in quanto implica -sebbene transitoriamente ma con scadenza ignota- l’impossibilità di utilizzo delle proprie risorse economiche e quindi uno sbilanciamento tra i debiti e le entrate che rende impossibile l’adempimento delle obbligazioni assunte.
Per questo la domanda va rigettata.
Segnalazione a sofferenza alla RAGIONE_SOCIALE dei rischi presso la Banca di Italia.
Sulla domanda di risarcimento del danno da errata segnalazione, NOME eccepisce il difetto di titolarità passiva per tutte le domande connesse ad azioni della dante causa di cui non risponde in alcun modo trattandosi di garante autonomo; inoltre deduce l’assenza di qualsiasi prova dei presupposti della domanda e del diritto fatto valere.
Le difese risultano corrette in quanto, in primo luogo, va chiarito che il soggetto segnalante è il titolare del credito che non è parte del giudizio.
In via dirimente, in ogni caso, non risulta prodotta la visura della centrale dei rischi; quindi, manca la prova della esistenza stessa della segnalazione.
Di conseguenza, in assenza della prova della condotta, non è possibile entrare nel merito della analisi della sussistenza del danno.
L’argomentazione sulla RAGIONE_SOCIALE relativa agli assegni e non riportata nelle conclusioni
risulta poi del tutto aliena rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio.
Per tutti questi motivi, le domande attoree vanno rigettate.
Non sussistono infine i presupposti della invocata condanna per lite temeraria in quanto manca la prova del danno di cui al comma 1 dell’art. 96 c.p.c. e la prova dell’artefazione per l’applicazione della sanzione pubblica di cui al comma 3 dell’art. 96 c.p.c. ed essendo il comma 2 dell’art. 96 c.p.c. inapplicabile al caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e l’attrice deve pertanto essere condannata a rimborsare alle convenute e . ed a le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi stante l’istruttoria meramente documentale e la fase decisionale orale ex DM 55/2014 e ss.mm.ii.. Atteso l’identità della difesa delle due convenute, costituitesi con un unico atto e medesimo difensore, si ritiene adeguato liquidare un unico compenso senza aumenti.
-P.Q.M .-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da
Parte
.
a rimborsare alle società
e
in solido, le spese di giudizio, che si liquidano nell’importo di € 5.431,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
-condanna a rimborsare alle società
Par
C.F.
), le spese di giudizio, che si
P.
liquidano nell’importo di € 5.431,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
-rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..
Milano, martedì 23 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME