Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21534 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante ing. NOME COGNOME, rappresentata e difesa con procura speciale alle liti a margine del ricorso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
Ricorrente
contro
COGNOME NOMENOME rappresentato e difeso con procura speciale alle liti in calce al controricorso e ricorso incidentale dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
Controricorrente -Ricorrente incidentale
avverso la sentenza n. 5392/2018 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 23. 11. 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18. 6. 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che nel confermare quelle scritte, ha chiesto che il ricorso incidentale sia dichiarato inammissibile.
Udite le difese svolte dall’AVV_NOTAIO per la ricorrente principale.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE agì in giudizio nei confronti di COGNOME NOME chiedendo la demolizione di alcuni manufatti realizzati sul suo terreno a distanza inferiore dalla fascia di rispetto autostradale di 30 metri prescritta dalla legge n. 729 del 1961 e dal codice della strada.
Il convenuto si oppose alla domanda eccependo il difetto di legittimazione della controparte, la prescrizione della pretesa azionata e, in via subordinata, il riconoscimento del suo diritto a mantenere le costruzioni per intervenuta usucapione.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE condannò il COGNOME ad arretrare le costruzioni alla distanza di 25 metri dal limite della zona di occupazione della autostrada.
Proposta impugnazione, con sentenza n. 5392 del 23. 11. 2018, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE riformò integralmente la sentenza impugnata, rigettando la domanda avanzata dalla società attrice, escludendo che ad essa spettasse la tutela reale delle distanze.
La Corte , nell’esaminare i motivi di appello, rilevò l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva della società istante e, nel merito, che le opere realizzate sul fondo del convenuto violavano le norme che prevedono la fascia di rispetto delle costruzioni rispetto alla sede autostradale; rigettò altresì la domanda di usucapione, sostenendo che l’acquisto del diritto di servitù a mantenere le costruzioni ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge non era configurabile con riguardo alle distanze prescritte a fini di interesse generale. Precisò tuttavia che la violazione dedotta dalla società RAGIONE_SOCIALE aveva ad oggetto una distanza prevista non da una norma edilizia integrativa del codice civile, ai sensi dell’art. 873 c.c., ma da disposizioni poste a tutela dell’interesse generale della sicurezza della circolazione stradale e che l’art. 829 , comma 2, c.c. escludeva espressamente l’applicazione delle norme
civilistiche sulle distanze alle costruzioni realizzate su pubbliche vie, rimettendo la tutela di tali beni all’attività amministrativa. Sulla base di tali considerazioni affermò che , stante l’inapplicabilità della tutela civilistica di carattere reale offerta dall’art. 872 c.c., la società non aveva azione per ottenere la condanna della controparte all’arretramento delle costruzioni.
Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 21. 12. 2018, ha proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi entrambi attinenti alla giurisdizione, lamentando che la Corte di appello, negando il diritto della attrice alla tutela reale ripristinatoria, aveva in pratica riconosciuto un proprio difetto di giurisdizione.
COGNOME NOME ha notificato controricorso e ricorso incidentale, articolato su tre motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il ricorso principale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE è stato quindi trattato, ai sensi dell’art. 374, comma 1, c.p.c., da lle Sezioni Unite di questa Corte, che – con sentenza n. 8243 del 28. 4. 2010 – è stato dichiarato inammissibile, rimettendo la causa alla Seconda Sezione civile per l’ ulteriore corso.
E’ stata quindi fissata udienza dinanzi a questa Sezione, in vista della quale sia il AVV_NOTAIOM. che le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con la memoria depositata in vista dell’udienza pubblica il ricorrente in via incidentale, COGNOME NOME, rappresenta che, avendo la sentenza delle Sezioni Unite n. 8243 del 2020 dichiarato inammissibile il ricorso principale della società RAGIONE_SOCIALE, potrebbe ritenersi venuto meno il suo interesse ad ottenere una decisione sul proprio ricorso incidentale, risultando comunque confermata la sentenza impugnata che ha rigettato la domanda della controparte, disconoscendo la sua pretesa ad ottenere l’arretram ento dei propri manufatti. Il ricorrente incidenta le reitera comunque, ‘ad ogni buon fine’, le deduzioni già svolte.
Il AVV_NOTAIO.M. nella propria memoria ha chiesto che il ricorso incidentale sia dichiarato inammissibile per difetto di interesse, rilevando che, indipendentemente dai
capi della decisione censurati dal ricorrente, la sentenza impugnata ha avuto esito favorevole per lo stesso, rigettando la domanda avanzata dalla società attrice. Anche la società RAGIONE_SOCIALE, nella memoria depositata, ha rappresentato la carenza di interesse della controparte alla decisione sul ricorso incidentale proposto.
La Corte ritiene di aderire alle conclusioni del P.M. e delle parti, dovendosi ravvisare nelle deduzioni sopra riferite svolte dal ricorrente incidentale una manifestazione di sostanziale disinteresse alla decisione del proprio ricorso inciden tale, atteso l’esito della lite consegu ente al rigetto del ricorso principale. Nello specifico tale carenza di interesse si palesa anche con riferimento al motivo di ricorso che investe il rigetto, da parte della sentenza impugnata, della domanda avanzata dal COGNOME di usucapione del diritto di servitù a mantenere la costruzione ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge, una volta che si consideri che essa era funzionale alla contestazione della pretesa della controparte di ottenere la sua condanna all’arretram ento della costruzione medesima. Ne discende che, essendo stata tale ultima domanda rigettata, deve concordarsi sulla sopravvenuta carenza di interesse prospettata dallo stesso ricorrente incidentale.
Il ricorso incidentale va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente principale.
Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, non risulta applicabile nei confronti del ricorrente incidentale la disposizione di cui a ll’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME.
Condanna la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di COGNOME NOME delle spese di giudizio, che liquida in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in