Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27681 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27681 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13771/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente e controricorrente incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Firenze nel procedimento n. 8927/2021 r.g.a.c. depositato il 24/3/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE vedeva ammesso al passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE il proprio credito di € 5.618.987,86, derivante da due contratti di finanziamento stipulati in data 2
settembre 2013, senza però che venisse riconosciuta la prelazione ipotecaria e pignoratizia richiesta.
Questa ammissione trovava conferma all’esito del giudizio di opposizione a stato passivo, avverso il cui decreto conclusivo veniva proposto ricorso per cassazione.
Nelle more del giudizio di opposizione i curatori predisponevano un piano di riparto parziale all’interno del quale le somme realizzate con la vendita dei beni dati in garanzia pignoratizia, per la quota di pertinenza dei creditori privilegiati che avevano finanziato in pool la società poi fallita e che avevano visto disconosciuta in via definitiva la propria ammissione al passivo in privilegio, venivano distribuite ai creditori chirografari.
Il G.D., con decreto del 20 luglio 2022, rigettava il reclamo presentato avverso questo piano di riparto, ex art. 110 e 36 l. fall., da RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità RAGIONE_SOCIALE), succeduta nella titolarità del credito.
Il Tribunale di Firenze, con decreto depositato il 24 marzo 2022, respingeva a sua volta il reclamo presentato da RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 26 l. fall., contro la statuizione del G.D..
Osservava, in particolare, che dalla lettura del contratto emergeva che le banche avevano concesso un finanziamento ‘senza vincolo di solidarietà fra loro e ciascuno per la sua quota di partecipazione’.
Riteneva, posto che la solidarietà dal lato attivo sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale, che l’obbligazione sorta fosse, dal lato attivo, parziaria e di conseguenza, in base al principio di accessorietà della garanzia rispetto al credito garantito, che i crediti fossero coperti dal pegno limitatamente alla quota astrattamente spettante a ciascun istituto sul ricavato della vendita del bene concesso in garanzia.
Evidenziava, infine, che l’espansione della garanzia sollecitata dall’opponente, in ragione del venir meno delle quote di pari grado di pertinenza di altri creditori risultati acquiescenti all’esclusione della garanzia o definitivamente soccombenti nel giudizio di opposizione,
avrebbe illegittimamente comportato, da un lato, il soddisfacimento del creditore reclamante oltre il proprio diritto di credito garantito, dall’altro la lesione dei diritti dei creditori chirografari, che si sarebbero visti sottrarre disponibilità originariamente destinate ai creditori pignoratizi e non più segregate a seguito del definitivo disconoscimento della prelazione.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, il quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, in ipotesi di accoglimento del ricorso principale.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis .1 c.p.c., sollecitando la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .1 Il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc civ., l’erronea od omessa valutazione di prove precostituite e il conseguente omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi fra le parti: il decreto impugnato è inficiato -in tesi di parte ricorrente -da un vizio di motivazione, in quanto quasi tutti i documenti prodotti dalla reclamante non hanno ricevuto alcuna delibazione, al pari dell’accordo interbancario del 2 settembre 2013 invocato dai curatori; in questo modo il tribunale ha erroneamente ritenuto parziarie non solo l’obbligazione garantita, derivante dal mutuo, ma anche quelle di garanzia, conseguenti dai pegni e dall’ipoteca, che invece assicuravano, incondizionatamente ed integralmente, il puntuale adempimento dell’obbligazione di restituzione della somma mutuata per l’intero.
5.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 1294 cod. civ. e la violazione degli artt. 1292 e 1314 cod. civ.: al fine di verificare la solidarietà attiva non poteva valere unicamente la fonte genetica delle
obbligazioni garantite, in quanto doveva essere attribuita prevalenza alla fonte genetica delle obbligazioni di garanzia.
In ogni caso le obbligazioni derivanti dai finanziamenti, quand’anche fossero state realmente parziarie, meritavano comunque di essere integralmente soddisfatte, come previsto nei contratti di costituzione delle garanzie, utilizzando l’intero ricavato dell a vendita dei beni oggetto dei pegni e delle ipoteche, e non nei limiti di un’ideale quota frazionata corrispondente alle quote dei finanziamenti.
5.3 Il terzo motivo assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2854, 2787, 2799 e 2741 cod. civ., 153, 110, 111 e 111quater l. fall., perché il decreto impugnato, considerando unicamente la natura dell’obbligazione garantita in dispregio della natura dell’obbligazione di garanzia, ha erroneamente ritenuto, a dispetto di quanto previsto nei rispettivi titoli contrattuali di loro costituzione, che le garanzie, pignoratizia ed ipotecaria, fossero parziarie; di conseguenza, il tribunale ha disatteso il principio generale secondo cui il creditore privilegiato ha diritto di partecipare al riparto delle somme realizzate dalla vendita delle garanzie, poiché tale diritto può subire correttivi in caso di concorso con altri creditori di pari privilegio ma non per soddisfare creditori chirografari.
Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, risulta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le censure sono tutte funzionali a sostenere che RAGIONE_SOCIALE abbia diritto di beneficiare degli importi ottenuti attraverso la liquidazione dei beni su cui era stato costituito in suo favore il diritto di pegno, a motivo del tenore della garanzia concessa, e abbia così titolo per incamerare anche gli importi di astratta spettanza degli istituti di credito oramai definitivamente degradati in chirografo, fino alla totale soddisfazione del proprio credito.
Questa Corte, in questa stessa adunanza camerale, ha già preso in esame e rigettato il ricorso (rubricato al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.) presentato da RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto n. 120/2021 del Tribunale di
Firenze che, nel respingere l’opposizione a stato passivo, ha confermato l’ammissione al passivo del suo credito in sede chirografaria, in ragione della fondatezza dell’eccezione di revocatoria dell’iscrizione ipotecaria e della costituzione dei pegni sui marchi sollevata dalla curatela.
Una volta ricordato che nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato a seguito di una decisione pronunziata in sede di legittimità la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale di questa Corte, nell’adempimento della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (si veda in questo senso, per tutte, Cass., Sez. U., 26482/2007), non rimane che constatare come la definitiva esclusione del privilegio pignoratizio faccia sì che RAGIONE_SOCIALE non abbia più alcun interesse al ricorso, giacché è oramai assodato che in sede di riparto non si dovrà tener conto di alcun privilegio pignoratizio in suo favore.
L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento de l ricorso incidentale condizionato presentato dal fallimento controricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 18.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 24 settembre 2025.
Il Presidente