Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1353 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1353 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15514/2018 proposto da:
COMUNE DI SOLBIATE OLONA , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni agli indicati indirizzi PEC degli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1853/2017 della CORTE D ‘ APPELLO di MILANO, depositata il 20/11/2017;
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego.
Rinuncia al ricorso.
Sopravvenuta carenza di interesse.
R.G.N. 15514/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 9/11/2023
CC – Aula B
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
rilevato il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio, attribuita anche al Sindaco del Comune di Solbiate Olona, ma del quale, peraltro, nell’atto non compare la sottoscrizione, né analogica, né digitale;
rilevato che la controparte, che si era già precedentemente difesa con controricorso, ha depositato istanza per la rifusione delle spese legali, con distrazione in favore dei difensori;
ritenuto che non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio, sollecitata dal difensore del ricorrente, perché la rinuncia non è stata redatta nelle forme richieste dall’art.
390 c.p.c.;
rilevato, infatti, che la disposizione citata, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevede, al comma 2, che la rinuncia al ricorso per cassazione «deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto»;
rilevato che, nella specie, al difensore del ricorrente non è stato espressamente conferito il potere di rinunciare al ricorso con la procura speciale rilasciata in calce ricorso medesimo;
ritenuto, tuttavia, in conformità a quanto già affermato da questa Corte, che la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell ‘ interesse al ricorso, del quale determina quindi l’inammissibilità sopravvenuta (Cass. nn. 17562/2020; 28524/2018; 27868/2018; 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010);
ritenuto, per quanto riguarda le spese di lite, che non si ravvisano -né parte ricorrente ha indicato in alcun modo -ragioni specifiche che ne giustifichino la compensazione, dovendo, quindi, essere poste a carico della parte che ha, seppur irritualmente, rinunciato al ricorso (Cass. n. 9474/2020);
dato atto, infine, che, non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l ‘ inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. nn. 16305/2016, 18528/2016, 3288/2018, 31732/2018, 14782/2018);
P.Q.M.
la Corte inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.200, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Roma, il 9/11/2023.