Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20181 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO19
C.C. 12/7/2024
ORDINANZA
Vendita -Preliminare -Azienda -Recesso -Trattenimento caparra confirmatoria sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato con delibera del RAGIONE_SOCIALE del 23 ottobre 2019, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nella qualità di erede di COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 202/2019, pubblicata il 27 febbraio 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
visti l’atto di rinuncia al ricorso principale del 28 giugno 2024, notificato il 28 giugno 2024, e l’atto di adesione alla rinuncia al ricorso principale con rinuncia al ricorso incidentale del 28 giugno 2024, notificato il 28 giugno 2024.
FATTI DI CAUSA
1. –COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (Sezione distaccata di Maglie), COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo che fosse accertato il suo legittimo esercizio del diritto di recesso dal contratto preliminare di cessione RAGIONE_SOCIALE‘azienda denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, corrente in Otranto, stipulato tra le parti nel dicembre 2009, per il prezzo complessivo di euro 400.000,00, per il mancato versamento, a cura del promissario acquirente, RAGIONE_SOCIALEa seconda rata del prezzo, pari ad euro 40.000,00, nel termine convenuto di marzo 2010, con l’accertamento del diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, il quale chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande avversarie e, in via riconvenzionale, che -a fronte RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento di controparte -fosse disposta l’esecuzione in forma specifica RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita RAGIONE_SOCIALE‘azienda o, in subordine, che fosse dichiarato l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘attore e conseguentemente che quest’ultimo fosse condannato a versare al convenuto la somma di euro 45.030,00 per le spese effettuate e di euro 120.000,00 a titolo di mancati guadagni o, in via
ulteriormente gradata, che fosse accertata la violazione, da parte del promittente alienante, RAGIONE_SOCIALE obblighi di buona fede in fase precontrattuale, con la condanna del medesimo a corrispondere all’esponente le somme innanzi indicate.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3416/2015, depositata il 24 giugno 2015, accertato l’inadempimento del convenuto nel pagamento RAGIONE_SOCIALEa seconda rata in acconto sul prezzo complessivo nel termine convenuto del marzo 2010, dichiarava il diritto del promittente alienante di ritenere la caparra confirmatoria e rigettava le domande riconvenzionali proposte dal promissario acquirente.
2. -Proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado NOME NOME, il quale lamentava: 1) la nullità e/o illegittimità del recesso esercitato dal COGNOME ‘di fatto’, in mancanza di una comunicazione inviata per iscritto; 2) la nullità e/o illegittimità del recesso dal contratto preliminare per inesistenza di un inadempimento imputabile e di non scarsa importanza.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione COGNOME NOME, il quale chiedeva che l’appello fosse respinto, siccome infondato in fatto e in diritto.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.
3. -Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, COGNOME NOME.
Ha resistito, con controricorso, COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME, che a sua volta -ha proposto ricorso incidentale, articolato in un unico motivo.
Ha resistito al ricorso incidentale, con ulteriore controricorso, NOME.
-All’esito, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha aderito alla rinuncia e, a sua volta, ha rinunciato al ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo svolto il ricorrente principale denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1455 c.c. e dei canoni legali di ermeneutica contrattuale previsti dall’art. 1362 e ss. c.c., con vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che sussistessero i presupposti legittimanti del recesso del promittente alienante dal contratto preliminare di cessione d’azienda del dicembre 2009 e segnatamente un inadempimento di non scarsa importanza, benché il termine pattuito per il pagamento RAGIONE_SOCIALEe rate del prezzo non fosse essenziale.
-Con l’unico motivo proposto la ricorrente incidentale prospetta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 91 c.p.c., 2233 c.c., 13, sesto comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247/2012, del d.m. n. 55/2014, nonché la violazione del giudicato interno in punto di valore RAGIONE_SOCIALEa causa e il difetto assoluto di motivazione, per avere la Corte territoriale liquidato le spese del gravame nella misura complessiva di euro 3.500,00, oltre accessori, al di sotto dei
minimi tabellari stabiliti per lo scaglione di riferimento RAGIONE_SOCIALEa causa proposta, pari ad euro 5.338,00, a fronte di valori medi pari ad euro 19.160,00, atteso che il valore RAGIONE_SOCIALEa causa ammontava ad euro 400.000,00, avuto riguardo alla tabella 12, concernente i giudizi d’appello, nonché allo scaglione compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00.
3. -Sennonché, come anzidetto, con atto del 28 giugno 2024, notificato via PEC in pari data, il ricorrente principale ha rinunciato al giudizio e, con successivo atto del 28 giugno 2024, notificato via PEC in pari data, la controricorrente ha accettato la rinuncia e ha rinunciato, a sua volta, al ricorso incidentale.
Entrambi gli atti sono stati depositati in via telematica.
Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta adesione alla rinuncia e RAGIONE_SOCIALEa correlata rinuncia al ricorso incidentale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Per effetto RAGIONE_SOCIALEa rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda