SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 92 2026 – N. R.G. 00005806 2024 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 28.10.2024 al n. 5806NUMERO_DOCUMENTO di Ruolo Generale, vertente
t r a
(C.F.
)
residente a Vienna (Austria),
difesa e rappresentata dall’AVV_NOTAIO ( – ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO, con pec: C.F.
RICORRENTE
e
(C.F. E P.IVA
,
in persona dell’amministratore unico e
legale rappresentante
, con sede a Castelfranco Veneto (TV) in via
Spagna
n.
20,
rappresentata
e
difesa
dagli
AVV_NOTAIO
NOME
Muz
(C.F.
e NOME COGNOME (C.F.
ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Trieste, INDIRIZZO,
con pec:
e
RESISTENTE
C.F.
P.
C.F.
C.F.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
‘ Voglia l’Ecc.mo Tribunale
in via principale di merito:
a) accertare e dichiarare l’avvenuta risoluzione ex art. 1385 comma 2 c.c., del contratto preliminare di data 10/7/21 e dell’addendum integrativo di data 27/11/23; b) condannare al pagamento a favore della ricorrente della somma di euro 200.000,00 oltre agli interessi legali sulla somma di euro 100.000,00 dal 23/7/2021 sino alla data della domanda e agli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. sulla somma di euro 200.000,00 dalla data della domanda al saldo effettivo;
c) condannare la convenuta alla rifusione delle spese relative al presente giudizio.’
Per la parte convenuta:
‘ In via preliminare:
Previa valutazione della complessità della lite disporsi ordinanza di prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario e per l’effetto, nel merito:
respingere la domanda avversaria poiché infondata in fatto e diritto; in subordine:
riqualificata la domanda come azione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, rigettare la corrispondente domanda di volta ad ottenere l’accertamento del diritto di esigere la restituzione del doppio della caparra. Con condanna alla rifusione, ovvero compensazione, tra le parti dei compensi professional i’.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dalla sottoscrizione, in data 10/07/2021, di un contratto preliminare di compravendita, con il quale legale rappresentante, , si obbligava a trasferire a
in persona del suo la proprietà dell’appartamento in fase di costruzione al quarto piano dell’edificio condominiale sito in INDIRIZZO al prezzo di 910.000 euro (cfr.
docc. 2 – 3).
La promissaria acquirente il 23/7/2021 versava 100.000 euro a titolo di caparra confirmatoria (cfr. docc. 3-4).
In assenza di notizie in merito allo stato di avanzamento dei lavori, a distanza di più di due anni dalla sottoscrizione del preliminare, in data 29/09/2023 , tramite il proprio legale, richiedeva invano a la consegna
della documentazione amministrativa relativa al permesso di costruire (cfr. doc. 5).
Le parti, convenendo sulla necessità di fissare un termine per la consegna dell’immobile, in data 27/11/2023 sottoscriv ev ano un ‘ a ddendum’ al preliminare, per cui alla promissaria acquirente veniva espressamente riconosciuto il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1385 , secondo comma, c.c. ‘ … qualora il collaudo finale dell’opera realizzata (comprensivo anche del collaudo di tutti gli impianti ad esso connessi) e la comunicazione di fine lavori SCIA, di tutte le opere, impianti e rifiniture di cui al capitolato di cui all’Allegato n. 5, non abbia luogo entro il 31 marzo 2024′ (cfr. doc. 6).
Ad aprile 2024, parte ricorrente apprendeva che il collaudo finale non era stato completato e che non era stata fatta la comunicazione di fine lavori SCIA e, pertanto, il 12/04/2024 inviava formale comunicazione di recesso dal contratto preliminare di compravendita ai sensi dell’art. 1385 , secondo comma, c.c. e dell’art. 8 del contratto preliminare, intimando la società a pagare, entro 15 giorni, il doppio della caparra confirmatoria versata (200.000,00 euro), oltre agli interessi legali (6.875,78 euro), e così complessivi 206.875,78 euro (cfr. doc. 7).
Non avendo avuto riscontro, il 28/10/2024 ha introdotto, ai sensi dell’art. 281 decies c.p.c., la presente causa, chiedendo l’ accertamento dell’intervenuta risoluzione ex art. 1385, comma 2, c.c., del contratto preliminare del 10/7/21 e la conseguente condanna di a corrispondere il doppio della caparra versata, oltre agli interessi legali ex art. 1224 c.c., ovvero ex art. 2033 c.c., dal proprio pagamento alla domanda giudiziale, e quelli moratori ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda giudiziale al saldo, sull’inter o importo dovuto.
Regolarmente costituitisi in giudizio, affermava di non essere parte inadempiente e di aver agito facendo legittimo affidamento sulla correttezza dell’azione amministrativa del Comune di Trieste che aveva emanato ‘… una sequenza di provvedimenti illegittimi ‘, provocando un allungamento delle tempistiche inizialmente previste.
Nonostante il tentativo di questo AVV_NOTAIO di condurre le parti ad una soluzione transattiva della controversia, alcun accordo bonario è stato raggiunto e all’ esito dell’udienza del l ‘ 11/ 6/2025, rigettata l’istanza di conversione del rito richiesta da lla parte resistente, concedeva i termini ex art. 281 duodecies , quarto comma, c.p.c., per il deposito delle relative memorie istruttorie.
All’esito dell’udienza del l ‘ 11/9/2025, rigettate le istanze istruttorie di parte convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l ‘ udienza di discussione e, sulle conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
La domanda attorea è fondata.
È incontestato il fatto che, ad aprile 2024, non avevano ancora avuto luogo ‘ il collaudo finale dell’opera realizzata (comprensivo anche del collaudo di tutti gli impianti ad esso connessi) e la comunicazione di fine lavori SCIA, di tutte le opere, impianti e rifiniture di cui al capitolato di cui all’Allegato n. 5’ , per cui si è realizzato quell ‘inadempimento che, per patto aggiunto delle parti, dava diritto alla promissaria acquirente di recedere dal contratto in forza della caparra confirmatoria versata.
È stato, altresì, documentato che in data 21/11/23 il Comune di Trieste aveva dichiarato ‘ inammissibile e improcedibile ‘ la pratica di ‘ SCIA alternativa al permesso di costruire ‘ presentata da in relazione alla costruzione (sopraelevazione) del quarto piano dell’edificio (cfr. doc. 8) e che , in data 14/05/2024, il medesimo
Comune aveva rigettato la richiesta di ‘Permesso di costruire’ presentata da in data 12/02/24 (cfr. doc. 9). A tali provvedimenti è seguita la comunicazione di ‘ presunte opere abusive ‘ e, in data 20/01/2025 il diniego del permesso di costruire (cfr. doc. 13 e 14 conv.).
Anche a volere tralasciare le comunicazioni successive del Comune e la vicenda penale 1 che ne è scaturita, irrilevante in questa sede, non si può non evidenziare che parte convenuta, alla data del 31/3/2024, termine indicato dalle parti nell’ addendum del 27/11/2023, non aveva ottenuto tutti i permessi e le autorizzazioni amministrative relative al l’immobile di causa, non aveva ultimato il collaudo e, in ultima analisi, non aveva ultimato l’opera promessa in vendita, rendendosi quindi inadempiente alla propria obbligazione espressamente assistita dal rimedio per cui è causa.
Né la convenuta ha offerto la prova della non imputabilità a sé dell’inadempimento, avendo affermato, solo genericamente, che il mancato ottenimento delle abilitazioni edilizie nel termine contrattualmente previsto sarebbe dipeso dall’illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Trieste, laddove nemmeno è stato rappresentato che essi sarebbero stati impugnati in sede giurisdizionale (amministrativa).
Pertanto, va accertato il valido esercizio dell ‘ attrice del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 1385 c.c., e la convenuta va condannata a pagare 200.000 euro, pari al doppio della caparra ricevuta.
Per quanto concerne la domanda di pagamento degli interessi, trattandosi di credito pecuniario di valuta che sorge in conseguenza del valido esercizio del potere di recesso, sono dovuti quelli moratori , sull’intera somma di 200.000 euro , al saggio legale ex art. 1284, primo comma, c.c., dal quindicesimo giorno successivo all’intimazione di pagamento contestuale al recesso fino alla domanda giudiziale, ed ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda giudiziale al saldo. Non sono invece
1 procedimento penale, iscritto dalla Procura della Repubblica di Trieste sub n. 3876/2024 R.G.N.R.
dovuti gli interessi legali ex art. 2033 sulla somma versata in quanto essa trova causa proprio nella caparra e nel potere di recesso attribuito e in concreto esercitato, non integrando quindi, in conseguenza dello scioglimento del contratto, un pagamento oggettivamente indebito.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con il riconoscimento di valori medi per le fasi 1 e 2, e di valori minimi per le fasi 3 e 4, attesa la limitata istruttoria e la linearità della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, nel giudizio civile r.g. 5806/2024, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione, istanza e difesa, così provvede:
Accerta lo scioglimento del contratto preliminare del 10/7/21, come integrato dall ‘ addendum del 27/11/2023, per effetto del valido esercizio del potere di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., esercitato da il 12/04/2024;
Condanna a pagare a 200.000 euro, oltre agli interessi moratori ex art. 1284, primo comma, c.c., dal 28/4/2024 al 27/10/2024, ed ex art. 1284, quarto comma, c.c., dal 28/10/2024 al saldo;
Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in 9.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge, e 545,00 euro per esborsi.
Trieste, 13/1/2026
Il AVV_NOTAIO