Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19511 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , con sede in Conselve (INDIRIZZO), in persona del liquidatore sig. NOME COGNOME, e COGNOME NOMENOME rappresentati e difesi per procure alle liti allegate al ricorso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Padova, INDIRIZZO.
Ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Campo Tures INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante sig. NOME COGNOME, rappresentata e difesa per procura alle liti allegato al controricorso da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente -Ricorrente incidentale
avverso la sentenza n. 2865/2019 della Corte di appello di Venezia, pubblicata l’11. 7 . 2019.
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME alla camera di consiglio del 13. 6. 2024.
Fatti di causa e ragioni della decisione
RAGIONE_SOCIALE convenne davanti al Tribunale di Padova la RAGIONE_SOCIALE, esponendo di avere stipulato con i convenuti, in data 9. 1. 2008, un contratto preliminare per l’acquisto delle loro quote della RAGIONE_SOCIALE, proprietaria di un terreno agricolo dove essa intendeva realizzare un impianto fotovoltaico; che le parti avevano concordemente condizionato risolutivamente l’efficacia del preliminare al mancato rilascio , entro la data del 30. 9. 2008, delle autorizzazioni amministrative per il suddetto impianto; che le controparti, sostenendo che tale condizione non si era verificata per colpa della promissaria acquirente, per non avere essa dato corso alle pratiche per l’otten imento delle necessarie autorizzazioni, avevano comunicato la loro volontà di recedere dal contratto ed altresì escusso la fideiussione bancaria per l’importo di euro 300.000,00 rilasciata a garanzia dell’adempimento. Assumendo che tale recesso era illegittimo, la RAGIONE_SOCIALE chiese che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti ovvero per il verificarsi della condizione risolutiva, e, in subordine, il suo annullamento, in ogni caso con condanna degli stessi alla restituzione dell’importo incassato.
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME si opposero alle domande e chiesero, in via riconvenzionale, che fosse accertato l’inad empimento della controparte, per non avere avviato le pratiche per il rilascio delle autorizzazioni, provocando così il verificarsi della condizione risolutiva, e riconosciuto il loro diritto a trattenere la somma incassata a titolo di caparra.
Il Tribunale di Padova accolse le domande riconvenzionali e dichiarò l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per non avere richiesto in tempo utile le autorizzazioni amministrative per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico previste in contratto, ed il diritto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a trattenere la somma incassata a seguito della escussione della garanzia bancaria, qualificando la relativa previsione contrattuale, diversamente da quanto proposto dalle parti convenute, come clausola penale e non come caparra confirmatoria.
Proposto appello da parte della RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2865 dell’11. 7. 2019 la Corte di appello di Venezia riformò la decisione impugnata,
condannando le parti appellate a restituire la somma incassata di euro 300.000,00. A sostegno di tale conclusione la Corte rilevò che, pur essendo la RAGIONE_SOCIALE responsabile per inadempimento del contratto, la sentenza appellata era viziata per avere il giudice di primo grado riconosciuto il diritto dei convenuti a trattenere la somma escussa sulla base di un titolo diverso da quello dedotto dalle parti, vale a dire a titolo di penale e non di caparra confirmatoria, qualifica che invece le andava riconosciuta per espressa previsione contrattuale, avendo i contraenti precisato che la fideiussione bancaria a prima richiesta prestata a favore dei promittenti venditori aveva la ‘ stessa valenza della caparra confirmatoria ‘. La domanda delle parti convenute andava allora respinta, avendo esse chiesto il risarcimento del danno, ma senza dimostrare che esso era pari al preteso importo di euro 300.000,00. Aggiunse che la domanda da loro proposta nella comparsa di costituzione in appello, con cui chiedevano di valutare il danno subito, era inammissibile, risultando diversa da quella avanzata in primo grado, con cui avevano chiesto di dichiarare il loro diritto a trattenere l’importo incassato tramite la fideiussione.
Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 17. 9. 2019, con atto notificato l’1. 10. 2019, hanno proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso e ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo, e depositato memoria. Il primo motivo del ricorso principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda diretta a dichiarare il loro diritto a trattenere la somma incassata tramite la fideiussione, stante l’inadempimento della controparte, domanda da loro avanzata con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado e riproposta in appello a mente dell’art. 346 c.p.c.. Il motivo è fondato.
Dalla lettura degli atti di causa, a cui questa Corte accede in ragione della natura processuale del vizio denunciato, risulta che nella propria comparsa di risposta le parti appellate, dopo avere chiesto il riget to dell’impugnazione, avevano in
via subordinata domandato di ‘ dichiararsi il loro diritto a trattenere a titolo di risarcimento del danno l’importo .. già riscosso in forza della escussione della fideiussione contrattualmente stabilita a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi assunti dalle parti ‘. Nella medesima comparsa di secondo grado le parti avevano anche dedotto che la previsione contenuta nella relativa clausola contrattuale andasse qualificata come caparra confirmatoria e non, come ritenuto dal primo giudice, come clausola penale. La loro domanda, che riproduceva quella avanzata in via riconvenzionale in primo grado, era pertanto chiaramente intesa ad una pronuncia di accertamento del diritto, a fronte del l’inadempimento dell’altra parte, a trattenere la somma incassata , secondo il meccanismo proprio dell’art. 1385 c.c., che conferisce alla parte che ha ricevuto la caparra, se l’altra parte è inadempiente, il diritto di recedere dal contratto e di trattenere la caparra. Il richiamo contenuto nella domanda di trattenimento della caparra al risarcimento del danno non colora viceversa la richiesta come ordinaria domanda risarcitoria, inquadrandola nella fattispecie di cui a ll’art. 1218 c.c., essendo la funzione risarcitoria non avulsa ma insita nella stessa figura della caparra confirmatoria, che costituisce, nel meccanismo indicato dell’art. 1385 c.c., una fo rma, pur non obbligata, di determinazione preventiva del danno da inadempimento.
Risulta pertanto dalla lettura degli atti che le parti appellate avevano reiterato, in via subordinata, la loro richiesta di riconoscimento del diritto a trattenere la somma incassata a titolo di caparra, con la precisazione che tale domanda è stata evidentemente riproposta in quanto il giudice di primo grado aveva sì dichiarato fondata la loro pretesa ma qualificando la relativa clausola negoziale come clausola penale, non come caparra, e che la relativa questione, in ordine alla esatta qualificazione della stessa, era stata sollevata con l’atto di appello della controparte.
Tanto stabilito, entrambe le parti sollevano però la questione, di cui forniscono ovviamente soluzione opposta, se la Corte di appello dovesse o meno pronunciarsi sulla menzionata domanda subordinata degli appellati, sostenendosi da parte della controricorrente che essa, presupponendo una
correzione della qualificazione della clausola data dal giudice di prime cure, necessitava della forma dell’appello incidentale .
Ritiene la Corte che la tesi avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente non meriti di essere condivisa.
Sotto un primo profilo perché deve ritenersi che non sussistesse un effettivo interesse delle parti appellate ad una qualificazione della clausola contrattuale diversa da quella accolta dal giudice di primo grado. Ciò non per la ragione, prospettata dagli odierni ricorrenti, che, essendo essi risultati totalmente vittoriosi in primo grado , l’appello incidentale non fosse proponibile per difetto del presupposto della soccombenza. L’impugnazione incidentale è infatti consentita anche alla parte che abbia viste riconosciute le proprie ragioni, consentendo la legge che essa possa essere proposta in via condizionata, laddove la parte vittoriosa sia rimasta soccombente su una determinata questione. La ragione della non necessità dell’appello incidentale va piuttosto colta nelle difese svolte dalle parti appellate, che pure chiedendo il rigetto dell’appello, si era post e in posizione di sostanziale indifferenza rispetto alla questione sollevata dalla appellante, sostenendo che sia ad accogliere la qualificazione giuridica della clausola come penale sia a ritenere che essa configurasse una caparra confirmatoria, in ogni caso esse avevano il diritto di trattenere la somma corrispondente, stante l’inadempimento d ella controparte. La stessa posizione assunta dagli appellati rivela quindi un difetto di interesse alla proposizione dell’appello incidentale , ancorato non all’esito della lite in primo grado, ma alla irrilevanza della questione posta dalla appellante.
Del resto questa Corte ha affermato che la parte che sia rimasta soccombente su di una questione preliminare, qual è la qualificazione giuridica di un contratto rispetto all’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di adempiere, ha l’onere di proporre appello incidentale condizionato solo quando tale qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e quindi la statuizione finale ( Cass. n. 6716 del 2018; Cass. n. 19126 del 2004; Cass. n. 12562 del 2002; Cass. n. 7260 del 1996 ).
Sotto altro profilo, va anche sottolineato che la questione in ordine alla esatta qualificazione della clausola, nel dilemma tra clausola penale e caparra
confirmatoria, era stata sottoposta all’esame del giudice di secondo grado in forza dell’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE, sicché essa costituiva, per l’effetto, questione controversa sottoposta alla cognizione del giudice di appello e su cui questi era chiamato a pronunciarsi. In tale situazione, non essendosi formato alcun giudicato interno sulla qualificazione della clausola, deve ritenersi che la risoluzione della questione non dovesse essere avanzata dagli appellati nella forma dell’appello incidentale, rappresentando una mera difesa, cioè una semplice prospettazione alternativa a quella avanzata con l’appello principale. La domanda di trattenimento della somma a titolo di caparra confirmatoria non necessitava pertanto, ai fini del suo esame, di uno specifico appello incidentale, essendo sufficiente allo scopo la sua riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c..
Alla luce di tali considerazioni, sussiste il vizio denunciato di omessa pronuncia, per non avere la Corte di appello esaminato la domanda degli appellati di riconoscimento del loro diritto a trattenere la somma incassata tramite l’escussione della fideiussione bancaria.
Il secondo motivo del ricorso principale denuncia vizio di nullità della sentenza per intrinseca contraddittorietà ed illogicità della motivazione, assumendo che da un lato la Corte di appello ha riconosciuto la responsabilità per inadempimento della RAGIONE_SOCIALE e dall’altro, in modo del tutto contrastante ed illogico, non ha accolto la pretesa degli appellati diretta a trattenere la somma incassata in forza della fideiussione, che pure ha qualificato come caparra confirmatoria.
Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 113 c.p.c. e degli artt. 1281, 1223, 1226, 1382, 1385 e 2697 c.c., censurando il rigetto da parte della Corte di appello della domanda di risarcimento dei danni per difetto di prova, nonostante esso fosse stato predeterminato dalle parti nell’importo pari alla fideiussione rilasciata.
Entrambi i motivi si dichiarano assorbiti per effetto dell’accoglim ento del primo motivo.
L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia nullità della sentenza per mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito, nell’esaminare il primo
motivo di appello che aveva contestato la valutazione del primo giudice in ordine al ritenuto inadempimento della RAGIONE_SOCIALE attrice, confermato la sussistenza della sua responsabilità. Nel formulare tale giudizio però la Corte di appello ha omesso qualsiasi indagine o riferimento al comportamento da essa tenuto in sede di esecuzione degli obblighi contrattuali, limitandosi solo ad affermare che su di essa gravava l’obbligo di pres entare domanda per l’ottenim ento delle autorizzazioni entro il 30. 9. 2008.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata, esaminando il motivo di appello che investiva il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di primo grado a carico della promissaria acquirente RAGIONE_SOCIALE, ha confermato tale valutazione, ma sulla base della mera considerazione che su di essa gravava l’obbligo di richiedere le necessarie autorizzazioni per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico , fatto di per sé pacifico in causa. E’ mancato invece qualsiasi esame ed esplicitazione delle condotte, omissive o commissive, con cui si sarebbe concretato tale inadempimento. La motivazione sul punto, che è ovviamente decisivo per l’affermazione della responsabilità contrattuale, risulta completamente omessa e ciò determina la nullità della sentenza, non essendo la sua motivazione idonea a far comprendere le ragioni su cui essa si fonda.
Vanno quindi accolti il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi. La sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche alla RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.