Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8267 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12193/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n. 1709/2020 depositata il 28/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.- NOME COGNOME ha agito nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, che nel Comune di Rapallo, dove costui risiede, gestisce il servizio idrico integrato.
L’utente ha fatto causa ad RAGIONE_SOCIALE sostenendo di avere corrisposto, negli ultimi dieci anni, un canone per la depurazione delle acque, senza però effettivamente beneficiare della depurazione.
2.- Il Giudice di Pace di Chiavari ha accolto la domanda, riconoscendo alla RAGIONE_SOCIALE il diritto alla restituzione delle somme corrisposte per il servizio idrico.
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la decisione davanti al Tribunale di Genova, con una serie di argomenti: che per depurazione dovesse intendersi come sufficiente il trattamento primario delle acque, che era stato fatto; che il canone dovuto dall’utente era un canone previsto a fronte di un servizio globale, per tutti i servizi di un determinato ambito territoriale e non dunque solamente per la prestazione locale a favore del singolo utente; che a percepire il canone era stata una diversa società, RAGIONE_SOCIALE, e che dunque era quest’ultima a dover restituire; che infine il diritto doveva intendersi prescritto, in quanto soggetto a termine decennale.
4.- Il Tribunale di Genova ha rigettato questi argomenti: ha ritenuto essenzialmente si applicasse al contratto l’articolo 150 del testo ambientale (l. 152 del 2006), il quale impone di fare un trattamento anche secondario delle acque, o uno ad esso
equivalente, e non era stata fornita prova che tale trattamento fosse stato effettuato.
5.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, con sette motivi.
Resiste con controricorso lo COGNOME.
Considerato che
anteriormente all’udienza l a ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, e dunque il giudizio va dichiarato estinto. Ma, non avendo la controparte depositato accettazione, vanno liquidate le spese del giudizio di cassazione come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di 300,00 euro, oltre a 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente COGNOME.
Così deciso in Roma, il 20/2/2024