Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3838 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3838 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso r.g. n. 17133/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore , domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati COGNOME e COGNOME;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI SANTA MARIA COGNOMEA STELLA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore , domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 314/2019 della CORTE D ‘ APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Rilevato che ,
con sentenza resa in data 6/2/2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha pronunciato la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione per uso diverso da quello di abitazione concluso tra la Provincia di Santa Maria della Stella del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (in qualità di locatrice) e la RAGIONE_SOCIALE (in qualità di conduttrice), avendo quest’ultima omesso di corrispondere integralmente i canoni di locazione dovuti, con la conseguente condanna della società conduttrice al pagamento dei canoni non corrisposti e delle somme aggiuntivamente dovute a titolo di penale;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato la piena legittimità dell’accordo con il quale le parti avevano previsto la corresponsione, da parte della società conduttrice, di un importo del canone maggiorato nel corso degli anni, con la conseguente legittimità della pretesa dell’ente locatore di conseguire l’integrale pagamento dei canoni convenuti e delle penali concordate in caso di inadempimento;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;
la Provincia di Santa Maria della Stella del RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;
considerato che,
dev’essere preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata nella memoria di parte resistente con riguardo alla pretesa sopravvenuta
inammissibilità del ricorso proposto dalla la RAGIONE_SOCIALE per l’intervenuta cancellazione della stessa del registro delle imprese;
al riguardo, indipendentemente da ogni considerazione sull’assunto e sull’esattezza del principio di diritto affermato da Sez. 1, Sentenza n. 11753 del 26 maggio 2014 (circa la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in caso di cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese), la deduzione è da considerare inammissibile, non avendo parte resistente ritualmente provveduto alla prevista notificazione alla controparte dell’elenco delle produzioni documentali, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.;
nel merito del ricorso, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 79 della legge n. 392/78 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto legittima la pattuizione, ad opera delle parti, di un canone di locazione di importo crescente in ragione di anno, senza pretendere il vincolo della relativa dinamica all’oggettiva predeterminazione di elementi concreti, idonei a incidere sull’equilibrio economico del contratto, con la conseguente illegittimità del rilevato inadempimento della società conduttrice nel pagamento di tutti i canone di locazione legittimamente dovuti;
il motivo è inammissibile:
osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 360bis n. 1 c.p.c., il ricorso debba ritenersi inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all’art. 360bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);
nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto legittima la pattuizione, ad opera delle parti, di un canone di locazione di importo crescente in ragione di anno, senza pretendere il vincolo della relativa dinamica all’oggettiva predeterminazione di elementi concreti, idonei a incidere sull’equilibrio economico del contratto, uniformandosi all’orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, devono ritenersi legittimi – alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per detti immobili – tanto il patto con il quale le parti, all’atto della conclusione del contratto, predeterminano il canone in una misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto, quanto il patto successivo con il quale le parti stabiliscono consensualmente, nel corso del rapporto, una misura del canone diversa da quella originariamente prevista. La legittimità di tali patti (iniziali o successivi) dev’essere peraltro esclusa ove risulti (dal testo contrattuale o da elementi extratestuali) che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall’art. 32 della l. n. 392 del 1978 (nella formulazione originaria ed in quella novellata dall’art. 1, comma 9-sexies, della l. n. 118 del 1985), così incorrendo
nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, comma 1, della stessa legge (v., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 33884 del 12/11/2021, Rv. 663117 -01);
rispetto a tale arresto della giurisprudenza di legittimità, l’odiern a ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali non adeguatamente argomentati, né decisivi o pertinenti;
con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente dedotto la volontà delle parti di legare la concreta modalità di determinazione del canone di locazione alla circostanza della lunga durata (pari a 27 anni) del rapporto prevista dalle parti, sulla base di un’illogica e arbitraria applicazione dei principi dettati con riguardo al funzionamento del meccanismo presuntivo, nella specie erroneamente applicato al thema probandum costituito dal ricorso di elementi predeterminati e certi suscettibili di giustificare la previsione di un aumento dell’importo dei canoni di locazione nel corso di rapporto;
il motivo è inammissibile;
come già rilevato a proposito del primo motivo di ricorso, la legittimità del patto con il quale le parti prevedano una misura del canone di locazione crescente nel corso del rapporto, esclude la necessità che tale previsione sia legata alla contestuale indicazione di elementi certi e predeterminati idonei a incidere sull’equilibrio contrattuale al fine di legittimarne la convenzione: da ciò segue la totale irrilevanza della questione dedotta con il presente motivo, avendo la corte territoriale
evocato la questione del rapporto tra canone e durata del contratto al solo scopo di esemplificare, sul piano meramente argomentativo e retorico, le possibili ragioni eventualmente tenute presente dalle parti ai fini della determinazione, nella misura crescente indicata, del canone di locazione. Si tratta, in ogni caso, di un discorso destinato a coinvolgere unicamente l’individuazione dei motivi del negozio (come tali irrilevanti), e non già la legittimità del patto sul canone, come tale non discutibile;
con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente e sostanzialmente illogica a fondamento della decisione assunta sulle questioni sottoposte al suo esame ad opera delle parti;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come l’odierna società ricorrente si sia limitata a contestare le affermazioni fatte proprie dalla corte territoriale sulla base di un’astratta e solo generica opposizione alla decisione impugnata, senza neppure specificare quali punti della sentenza impugnata sarebbero affetti dai vizi rilevati, con la conseguente impossibilità di misurare l’effettività della carenza motivazionale denunciata;
l’assoluta carenza di qualsivoglia contenuto critico delle plurime argomentazioni contenute nella sentenza impugnata vale a escludere l’ammissibilità della censura così formalizzata dalla ricorrente, dovendo al riguardo trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale i motivi per i quali si
chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso che il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o modalità di formulazione tali da rendere impossibile l’individuazione della critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999 -01; Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005, Rv. 580895 – 01);
con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’a rt. 32 della legge n. 392/78 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente invertito la spettanza degli oneri probatori incombenti a carico delle parti con riguardo alla dimostrazione dell’avvenuto rispetto (o, viceversa, alla violazione) della norma imperativa di cui all’art. 32 della legge n. 392/78 riferita ai vincoli connessi all’aggiornamento del canone di locazione in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta;
il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360bis n. 1 c.p.c.;
osserva il Collegio come, sulla base dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, già richiamato a proposito dell’esame del primo motivo d’impugnazione (v., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 33884 del 12/11/2021, Rv. 663117 -01), in tema di locazioni ad uso diverso da quello di abitazione, è legittima la pattuizione di un canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo, sia con pagamento di rate predeterminate per ciascun segmento temporale, sia con il frazionamento dell’intera durata del contratto in periodi più brevi a ciascuno dei quali corrisponda un canone passibile di maggiorazione, sia correlando l’entità del rateo all’incidenza di elementi e fatti predeterminati influenti sull’equilibrio sinallagmatico, ferma l’illegittimità della clausola – risultante anche da elementi extratestuali, l’allegazione dei quali è onere della parte che invochi la nullità della pattuizione – che invece persegua il solo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria in elusione dei limiti imposti dall’art. 32 della l. n. 392 del 1978, così incorrendo nella nullità ex art. 79 della medesima legge;
deve pertanto concludersi che -fermo il caso in cui la nullità del patto emerga ex actis (con la conseguente possibilità di un relativo rilievo ex officio ) -la deduzione degli elementi probatori concernenti l’avvenuta pattuizione del canone crescente al solo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria (in elusione dei limiti imposti dall’art. 32 della legge n. 392/78) debba necessariamente incombere a carico del conduttore, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata in questa sede;
con il quinto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e
dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale condotto l’interpretazione del contratto di locazione in esame in violazione delle norme legali di ermeneutica negoziale, e del principio che impone una motivazione minimamente idonea a consentire la ricostruzione dell’ iter logico seguito dal giudice, con particolare riguardo alla lettura dell’art. 19 del contratto di locazione in esame, nella parte in cui consente l’applicazione della penale a carico del conduttore nel solo caso di ritardo nella restituzione dell’immobile, e non già (come erroneamente ritenuto dal giudice a quo ) in caso di ritardo nella corresponsione dei canoni di locazione dovuti;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);
siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo-
stanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;
è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema
dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);
nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la società ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente condotto l’interpretazione del contratto di locazione in esame in violazione delle norme legali di ermeneutica negoziale (con l’inscind ibile conseguenza dell’inadeguatezza della motivazione dettata sul punto), ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa la localizzazione degli atti e dei documenti comprovanti il ricorso effettivo di detto errore (con particolare riguardo all’allegazione del testo contrattuale nella sua interezza e alla relativa localizzazione tra gli atti del giudizio), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;
sulla base di tali premesse, dev’essere rilevata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore dell’ente controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
dev’essere altresì attestata, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ult eriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione