Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31831 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31831 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4313/2021 R.G. proposto da:
COMUNE COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOMECOGNOME EMAIL che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (avvocato@pec.EMAIL) che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso.
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6139/2020 depositata il 04/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOME conveniva avanti al Tribunale di Civitavecchia, Sezione distaccata di Bracciano, il Comune di Bracciano, chiedendo ne fosse accertata la responsabilità in ordine alla tardiva cancellazione del provvedimento di acquisizione gratuita di una sua proprietà in Bracciano, a seguito di annullamento da parte del Tar con sentenza passata in giudicato, nonché -domanda questa non più riproposta in appelloper erronea qualificazione urbanistica dell’area, e conseguentemente di condannare il Comune al risarcimento per non aver potuto vendere la sua proprietà, come da contratto preliminare con tale COGNOME NOMECOGNOME al prezzo di euro 2.000.000,00 ed a condizione dell’avvenuta cancellazione della trascrizione dell’acquisizione, condizione non avveratasi entro la data pattuita, il che aveva determinato il recesso del promissario acquirente.
Si costituiva resistendo il Comune di Bracciano.
1.1. Con sentenza n. 59 del 6 marzo 2012 il tribunale rigettava le domande attoree.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME proponeva appello.
Si costituiva, resistendo al gravame, il Comune di Bracciano.
2.1. Con sentenza n. 6130 del 4 dicembre 2020 la Corte d’Appello di Roma riformava l’impugnata sentenza, riconoscendo
al COGNOME il risarcimento dei danni per tardiva cancellazione della trascrizione pregiudizievole.
Avverso tale sentenza il Comune di Bracciano propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2668, 2655, 1227, secondo comma e 2043 cod. civ.’, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Censura la sentenza della corte d’appello, sia perché avrebbe errato nel ritenere che l’ente non avesse adempiuto alle obbligazioni di legge, dato che, invece, il Comune di Bracciano aveva depositato determinazione dirigenziale con cui si determinava ad ottemperare alla sentenza del T.a.r. ed a provvedere alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole, a tal fine dando incarico ad un notaio, sia perché avrebbe errato nel ritenere che l’onere della cancellazione della trascrizione incombesse soltanto al Comune di Bracciano.
Invero, siccome anche NOME COGNOME aveva interesse alla cancellazione della trascrizione, sebbene non l’avesse espressamente richiesta nel ricorrere al T.a.r. avrebbe potuto cooperare in tal senso, consegnando al conservatore la sentenza del T.a.r. in suo possesso, in quanto parte del giudizio amministrativo; non avendolo fatto, il suo comportamento avrebbe dovuto essere considerato dalla corte ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 cod. civ.
Ancora, sostiene il ricorrente, il COGNOME avrebbe potuto attivarsi ai sensi dell’art. 2655 cod. civ., richiedendo la annotazione nei pubblici registri dell’annullamento dell’atto amministrativo (di ablazione del fondo di sua proprietà) a seguito della sentenza emessa dal T.a.r.
1.1. Il primo motivo è fondato.
L’art. 2655 cod. civ. prevede al primo comma che ‘Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all’iscrizione dell’atto’, e dunque non postula che nel caso di annullamento di un atto trascritto (nel caso di specie il provvedimento comunale di ablazione del terreno del Cimaglia) occorra un ordine del giudice di procedersi all’annotazione.
In tal senso si pone espressamente un precedente di questa Corte, correttamente evocato dal Comune ricorrente, secondo cui ‘L’annotazione delle sentenze dichiarative della nullità di atti anteriormente trascritti, di cui all’art. 2655 cod. civ., può essere chiesta ed eseguita anche senza apposito ordine del giudice’ (Cass., 14/03/1962, n. 532).
Orbene, là dove ha espressamente rilevato che ‘L’art. 2688 cod. civ., sebbene con riferimento alla cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, ma ad avviso di questa Corte con un ragionamento suscettibile di estensione anche al caso di specie riguardante la trascrizione di un atto amministrativo, stabilisce che la cancellazione della trascrizione delle domande e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato’ (v. p. 6), per addivenire a sostenere la tesi che l’allora appellante COGNOME non
potesse procedere di sua iniziativa a chiedere l’annotazione, la corte di merito è incorsa in un duplice errore di diritto.
Per un verso, perché a torto ha evocato l’art. 2668 cod. civ., che nel caso di specie non è e non era in alcun modo rilevante, dato che si riferisce alla cancellazione della trascrizione ‘ delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 ‘, e dunque concerne soltanto la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, oltre che le particolari ipotesi indicate dal terzo e quarto comma; per altro verso, perché ha del tutto trascurato il disposto di cui all’art. 2655 cod. civ., come interpretato da questa Suprema Corte nel citato precedente del 1962, statuendo del tutto assertivamente ed infondatamente che la menzionata disposizione ‘non si presta ad essere utilizzata con riguardo ad una sentenza del giudice amministrativo che si limiti a dichiarare nel suo dispositivo l’accoglimento del ricorso e a ordinare l’esecuzione della sentenza da parte dell’organo amministrativo’ ( sic p. 6 dell’impugnata sentenza).
1.2. Parimenti errata in jure è l’ulteriore statuizione secondo cui il ricorrente non potesse procedere di sua iniziativa, sulla base della sentenza del T.a.r., a chiedere l’annotazione esibendo al conservatore la sentenza stessa.
L’esclusione di tale legittimazione, infatti, non poteva desumersi da una statuizione del T.a.r.: l’imposizione al Comune di provvedere ad eliminare gli effetti del provvedimento amministrativo, in disparte il fatto che la stessa sentenza esclude che implicasse un ordine di cancellazione -come si è detto non necessario- non escludeva affatto e non poteva escludere (a meno di una espressa statuizione della sentenza, che si sarebbe dovuta impugnare) la legittimazione dell’odierno resistente COGNOME ad avvalersi dell’art. 2655 cod. civ.
1.3. Infine, mette conto di rilevare che la motivazione enunciata all’ultima proposizione della pag. 8 dell’impugnata
sentenza, in quanto espressamente ad abundantiam , come rende manifesto l’inciso ‘ipotesi qui esclusa’, non impedirebbe l’accoglimento del motivo, ove si ritenesse non impugnata, ipotesi peraltro da escludere.
In relazione a tale passaggio motivazionale il motivo deduce la violazione dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.: tuttavia, la corretta considerazione della possibilità del ricorrente di attivarsi egli stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 2655 cod. civ. colloca il caso di specie al di fuori della portata applicativa dell’art. 1227, primo e secondo comma, cod. civ., atteso che il preteso danno è stato determinato unicamente dalla inerzia dell’odierno resistente COGNOME.
In conclusione, va accolto, per quanto di ragione, il primo motivo, mentre i residui motivi, che attingono parti della sentenza dipendenti dalla statuizione di violazione dell’art. 2655 cod. civ., vanno dichiarati assorbiti.
L’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in altra sezione e comunque in diversa composizione, la quale deciderà sulla vicenda considerando che NOME COGNOME odierno resistente, avrebbe potuto procedere di sua iniziativa alla cancellazione della trascrizione ai sensi dell’art. 2655 cod. civ.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in altra sezione e comunque in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza