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Cancellazione trascrizione: onere del proprietario?

Un proprietario ha citato in giudizio un Comune per i danni derivanti dalla mancata vendita di un immobile, causata dalla tardiva cancellazione della trascrizione di un provvedimento amministrativo annullato. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione di merito, stabilendo che la responsabilità del danno ricade unicamente sul proprietario. Quest’ultimo, infatti, aveva la facoltà e l’interesse ad attivarsi autonomamente per richiedere l’annotazione dell’annullamento nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2655 c.c., senza attendere l’iniziativa dell’ente. La sua inerzia ha interrotto il nesso causale, escludendo il diritto al risarcimento.

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Cancellazione Trascrizione: di chi è la responsabilità se la vendita salta?

Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale in materia immobiliare: a chi spetta attivarsi per la cancellazione trascrizione di un atto amministrativo annullato? La risposta potrebbe sorprendere molti proprietari. Quando un accordo di vendita sfuma a causa di una formalità non risolta nei registri pubblici, l’inerzia del proprietario può costargli il diritto al risarcimento del danno, anche se l’atto originario era stato emesso da un ente pubblico.

I Fatti del Caso

Un cittadino si era visto annullare dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) un provvedimento con cui il Comune aveva acquisito gratuitamente una sua proprietà. Nonostante la vittoria in sede amministrativa, la trascrizione del provvedimento pregiudizievole rimaneva iscritta nei registri immobiliari. Nel frattempo, il proprietario aveva stipulato un contratto preliminare per vendere l’immobile per una cifra considerevole, a condizione che la trascrizione venisse cancellata entro una data specifica. Purtroppo, la cancellazione non è avvenuta in tempo, il promissario acquirente si è ritirato dall’affare e la vendita è saltata.
Di conseguenza, il proprietario ha citato in giudizio il Comune, chiedendo il risarcimento dei danni per la tardiva cancellazione, ritenendola un’inadempienza dell’ente pubblico.

La Decisione della Corte d’Appello

In un primo momento, il Tribunale aveva respinto la domanda del proprietario. Tuttavia, la Corte d’Appello ha riformato la sentenza, riconoscendo la responsabilità del Comune e condannandolo a risarcire il danno per la mancata cancellazione della trascrizione pregiudizievole. Secondo i giudici di secondo grado, era onere dell’amministrazione comunale attivarsi per eliminare gli effetti dell’atto che essa stessa aveva emesso e che era stato poi annullato.

Il Ricorso in Cassazione e l’onere di cancellazione trascrizione

Il Comune non si è arreso e ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su un argomento cruciale. Secondo l’ente, anche il proprietario, avendo un interesse diretto e concreto, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per la cancellazione. La legge, in particolare l’articolo 2655 del codice civile, prevede infatti che la parte interessata possa richiedere l’annotazione dell’annullamento di un atto trascritto, semplicemente presentando la sentenza del TAR al conservatore dei registri immobiliari. L’inerzia del proprietario, quindi, avrebbe contribuito in modo determinante al verificarsi del danno, se non addirittura esserne stata l’unica causa.

Le Motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ribaltando completamente la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno chiarito che la Corte territoriale aveva commesso un errore di diritto nel ritenere che solo il Comune fosse obbligato a procedere. La Suprema Corte ha sottolineato che l’articolo 2655 c.c. conferisce a chiunque vi abbia interesse la facoltà di richiedere l’annotazione di una sentenza che annulla un atto precedentemente trascritto. Non è necessario un ordine specifico del giudice in tal senso.
Il proprietario, essendo parte del giudizio amministrativo e in possesso della sentenza favorevole, era pienamente legittimato a recarsi dal conservatore dei registri immobiliari e chiedere l’annotazione, un adempimento che avrebbe risolto il problema e permesso la vendita dell’immobile. Il fatto che non lo abbia fatto è stata una sua scelta. La Corte ha concluso che il preteso danno non derivava da un’inerzia del Comune, ma unicamente dall’inerzia dello stesso proprietario. Di conseguenza, il nesso di causalità tra il comportamento dell’ente e il danno lamentato è stato interrotto, escludendo qualsiasi diritto al risarcimento.

Conclusioni

Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: in seguito all’annullamento di un atto pubblico che pregiudica un immobile, il proprietario non può rimanere passivo e attendere che sia l’amministrazione a ‘pulire’ i registri immobiliari. La legge gli fornisce gli strumenti per agire direttamente e tutelare i propri interessi. L’attivismo è fondamentale: presentare tempestivamente la sentenza di annullamento per la relativa annotazione è un onere che, se non assolto, può trasformare una vittoria legale in una perdita economica, senza possibilità di rivalsa.

Dopo l’annullamento di un atto trascritto, chi ha l’onere di chiederne la cancellazione o l’annotazione nei registri immobiliari?
Secondo la Corte di Cassazione, chiunque vi abbia interesse può richiederla. Nel caso specifico, il proprietario dell’immobile, avendo ottenuto una sentenza di annullamento di un atto pregiudizievole, aveva la piena facoltà e legittimazione a procedere autonomamente all’annotazione, ai sensi dell’art. 2655 del codice civile.

L’inerzia del proprietario nel richiedere la cancellazione della trascrizione può escludere il diritto al risarcimento del danno?
Sì. La Corte ha stabilito che l’inerzia del proprietario, che avrebbe potuto attivarsi per l’annotazione della sentenza di annullamento, è stata la causa unica del danno subito (la mancata vendita dell’immobile). Questo comportamento ha interrotto il nesso di causalità con qualsiasi presunta omissione del Comune, escludendo il diritto al risarcimento.

È necessario un ordine specifico del giudice per procedere all’annotazione dell’annullamento di un atto trascritto?
No. L’articolo 2655 del codice civile non richiede un apposito ordine del giudice. L’annotazione delle sentenze che dichiarano la nullità o l’annullamento di atti precedentemente trascritti può essere richiesta ed eseguita dalla parte interessata sulla base della sola sentenza.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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