Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17342 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
Oggetto: Responsabilità ex art. 1669 cod. civ.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21269/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di socio della società RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
COGNOME NOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
-intimati –
Avverso la sentenza n. 1901/2019 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 30/4/2019 e notificata il 7/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, COGNOME NOME impugnò le sentenze emesse dal Tribunale di Lodi n. 858/2015 (non definitiva) del 23 settembre 2015 e n. 100/2017 (definitiva) del 6 Febbraio 2017, con le quali era stata accertata e dichiarata la responsabilità solidale sua e della società RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., per i gravi difetti esistenti nella villetta di proprietà di COGNOME NOME e COGNOME NOME, interessata da un incendio propagatosi nel sottotetto, che era stata costruita e venduta dalla seconda e di cui egli era stato progettista, direttore dei lavori e collaudatore, erano state respinte le domande da lui proposte nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE ed era pronunciata la sua condanna al risarcimento del danno, in favore dei predetti proprietari, nella misura di € 46.386,00, in solido con RAGIONE_SOCIALE e con RAGIONE_SOCIALE, e nella misura di € 17.574,00, in solido con RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che venisse accertata la totale assenza di sua responsabilità e, in subordine, l’obbligo delle compagnie assicuratrici RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni condanna in forza dei contratti assicurativi con le stesse stipulati.
Si costituirono in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo, a loro volta, appello incidentale volto ad ottenere la condanna di NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro e con RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento del danno di € 48.713,30 per il ripristino dei danni materiali subiti dall’immobile, di € 8.250,00 per il mancato godimento dello stesso e di € 18.086,70 per i danni procurati all’immobile adiacente, nonché la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte d’appello di Milano, dopo aver accertato che la società RAGIONE_SOCIALE era stata cancellata dal registro delle imprese e aver disposto la notifica dell’appello principale e di quello incidentale ai soci ad essa succeduti, i quali, costituendosi, eccepirono la carenza di legittimazione passiva e chiesero, in subordine, il contenimento della loro condanna nei limiti delle rispettive quote sociali, respinse, con la sentenza n. 1901/2019, pubblicata il 30 Aprile 2019, l’appello principale e quello incidentale, confermando le sentenze impugnate.
Contro la predetta sentenza, COGNOME NOME propone ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, illustrati anche con memoria. RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, mentre sono rimasti intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME.
Considerato che :
1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 110 cod. proc. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, rilevata l’intervenuta cancellazione della società RAGIONE_SOCIALE dal registro delle imprese, avevano disposto la notifica dell’appello principale e di quello incidentale ai soci ad essa succeduti, anziché disporre l’interruzione del processo e la sua eventuale riassunzione nei confronti dei soggetti effettivamente
legittimati. Peraltro, l’irrituale prosecuzione del giudizio nei confronti di soggetti estranei al precedente grado aveva determinato la costituzione dei soci della società cancellata, ormai priva di rappresentanza, solo in fase di gravame, sicché all’irrituale statuizione della Corte d’Appello avrebbe dovuto seguire l’affermazione della ritualità dei documenti prodotti in quella fase, tra cui le dichiarazioni dei redditi dei coniugi COGNOME, posto che, in caso di costituzione di soggetto estraneo con comparsa di costituzione conseguente all’estensione del contraddittorio, non si sarebbe avuta l’inammissibilità della produzione, dichiarata invece dai giudici di merito.
1.1 La censura è infondata.
Al riguardo occorre prendere le mosse dal principio secondo cui, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o
extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass., Sez. U, 12/3/2013, n. 6070).
Sugli effetti processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese dopo la suddetta riforma, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, che, analizzando i due estremi orientamenti della più risalente affermazione dell’ultrattività del mandato e della più recente, drastica sanzione d’inammissibilità dell’impugnazione proposta da o contro un soggetto estinto (sul punto sono citate Cass. 3/8/2012, n. 14106; Cass., 8/2/2012, n. 1760; Cass., 13/5/2011, n.10649; Cass., 7/1/2011, n. 259; Cass., Sez. U, 18/6/2010, n. 14699; Cass., 8/6/2007, n. 13395), hanno affermato come l’effetto interruttivo del processo sia prodotto da una fattispecie complessa costituita dal verificarsi dell’evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane dal procuratore alle altre parti e come la scelta di fare o non fare detta dichiarazione o notificazione sia lasciata alla discrezionalità di quest’ultimo, il quale, unico legittimato alla realizzazione di tale negozio processuale in virtù del potere rappresentativo conferitogli con la procura ad litem , può scegliere altresì il momento più opportuno onde provocare, sul presupposto dell’effettivo verificarsi dell’evento, l’effetto giuridico dell’interruzione del processo (Cass., Sez. U, 4/7/2014, n. 15295, in motivazione).
Alla luce di tali considerazioni, è stato perciò affermato il principio secondo cui, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite,
che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione (Cass., Sez. U, 4/7/2014, n. 15295), principio che opera senz’altro anche in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, la quale, come si è visto, dà luogo ad un fenomeno estintivo idoneo a privare la società della capacità di stare in giudizio.
Al riguardo, Cass., Sez. 5, 23/11/2018, n. 30341, ha, infatti, chiarito come la rilevanza processuale di tale situazione, sia anch’essa subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell’evento alle altre parti, con la conseguenza che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (in questi termini anche Cass., Sez. 2, 22/8/2018, n. 20964), mentre, come affermato da Cass., Sez. U, 4/7/2014, n. 15295, cit., la regola dell’ultrattività del
mandato alla lite è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ..
Alla luce di tali principi, è allora evidente l’infondatezza della doglianza del ricorrente in ordine alla mancata declaratoria di interruzione del processo e alla prosecuzione del giudizio nei confronti di soggetti estranei al precedente grado, atteso che nessuna causa di interruzione per effetto della cancellazione della società, nei termini sopra specificati, si è prodotta nel giudizio di primo grado e che questo ha, perciò, stabilizzato la posizione giuridica della società, che era costituita con il proprio procuratore e che ha, perciò, continuato ad esserne rappresentata come se fosse viva e capace.
Nessun vizio processuale si è, pertanto, determinato, atteso che nel corso del giudizio di primo grado nessuno ha mai fatto constare l’intervenuta vicenda interruttiva; mentre l’integrazione del contraddittorio, disposta dalla Corte d’appello nei confronti dei soci succeduti, effettuata ritualmente dagli appellati COGNOME e COGNOME, non ha leso le garanzie del giusto processo.
Come ha osservato la difesa della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, i soci di RAGIONE_SOCIALE, quali successori del soggetto giuridico estinto, si sono trovati nella identica posizione processuale che avrebbe avuto la società se non fosse stata cancellata dal registro delle imprese; sicché la sentenza della Corte d’appello di Milano deve ritenersi immune da vizi anche in ordine alla dichiarata
inammissibilità delle produzioni documentali effettuate dall’arch. COGNOME in grado di appello. Da un lato, infatti, la società RAGIONE_SOCIALE, costituita nel giudizio di primo grado, era nella condizione di produrre i documenti entro i termini perentori all’uopo stabiliti; dall’altro, lo stesso arch. COGNOME, costituito anch’egli in primo grado, ben avrebbe potuto produrre egli stesso tali documenti.
2.1 Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui alla l. n. 449 del 1997 da parte dei coniugi COGNOME e la conseguente riduzione del danno, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. Ad avviso del ricorrente, che ne aveva fatto menzione, a suo dire, nel corso del giudizio d’appello, i giudici di primo grado non avevano considerato che, nella quantificazione del danno subito dagli attori, si sarebbe dovuto tener conto delle detrazioni fiscali concesse loro ex lege e si si sarebbe, dunque, dovuta liquidare la differenza tra quanto da essi concretamente corrisposto per i lavori di riparazione del danno subito e quanto recuperato in forza delle agevolazioni fiscali dai medesimi chieste e ottenute, posto che gli stessi non soltanto avevano dimostrato, attraverso i bonifici eseguiti in favore della società e contenenti la prova dell’effettiva attivazione e richiesta del beneficio fiscale, gli importi pagati per i lavori, ma avevano anche confermato di avere avuto accesso ai bonifici bancari. Infine, non soltanto gli attori avevano tenuto un comportamento contrario a buona fede, non avendo reso edotto il Tribunale di tale locupletazione, ma la Corte d’Appello aveva del tutto omesso di pronunciarsi sulla circostanza, non potendo considerarsi valutazione in tal senso l’inammissibilità delle dichiarazioni dei redditi degli attori prodotte in appello a conforto della rilevanza delle detrazioni, né la laconica affermazione secondo cui le detrazioni afferivano al
rapporto tra il contribuente e l’erario, senza che il danneggiante ne potesse trarre profitto, posto che la mancata considerazione della circostanza aveva prodotto, invece, un’ingiustificata locupletazione in favore degli attori.
2.2 Il motivo è infondato.
L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come riformulato nel 2012, introduce, infatti, nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che non integra detto vizio né l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415), né l’omessa motivazione, né la sua insufficienza o contraddittorietà (Cass., Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983).
Orbene, risulta dalla stessa sentenza impugnata che i giudici di merito hanno esaminato la questione afferente all’accesso dei coniugi COGNOME alle agevolazioni fiscali, sostenendo che la percentuale di detrazione per le ristrutturazioni effettuate fino al 2012 attiene esclusivamente al rapporto tra il contribuente e l’erario senza che il danneggiante ne possa trarre beneficio, sicché deve escludersi che sussista la lamentata omissione, con conseguente infondatezza della censura.
In conclusione, dichiarata l’infondatezza delle due censure, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del