SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 15 2026 – N. R.G. 00000468 2023 DEPOSITO MINUTA 08 01 2026 PUBBLICAZIONE 08 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Prima Civile – composta da:
dott.ssa
NOME COGNOME
Presidente
dott.
NOME COGNOME
Consigliere
dott.ssa
COGNOME COGNOME
Giudice COGNOME relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2023 ,
T R A
), in persona del legale rappresentante p.t.,
(p.i. rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da mandato in atti; P.
– APPELLANTE –
E
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da mandato in atti; P.
– APPELLATA –
All’udienza del 3 dicembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi la chiedendo, in riferimento al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 000040600, dalla stessa acceso negli anni ’90 presso la Filiale di Oria (BR) ed ancora in essere, di: ‘1 . Accertare e dichiarare che la è debitrice nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di € 1.926,20
previa rettifica del saldo del conto corrente al 28 febbraio 2014 (riportato in estratto conto per – €. 6536,82), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda (10 luglio 2014), o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all’esito della consulenza tecnica d’ufficio che sin d’ora si invoca, e conseguentemente condannarla al pagamento di detta somma; in alternativa ordinare la rettifica dei saldi del conto corrente nella misura innanzi indicata, maggiorandoli delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia; 2. Condannarla altresì al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario ‘.
Deduceva l’attrice che, incaricato un proprio perito di fiducia di esaminare il rapporto di c/c in oggetto, erano emerse una serie di anomalie ed in particolare che non risultavano convenzioni pattizie concordate e sottoscritte in ordine a interessi, c.m.s., spese, ecc. e che era stata applicata illegittima capitalizzazione degli interessi. Lo stesso perito aveva rielaborato il conto a far data dal 2/01/2004 (data di del primo estratto conto disponibile) al 28/04/2014 (data dell’ultimo estratto conto), eliminando le spese non convenute e applicando gli interessi attivi e passivi ex 154/1992 ai sensi dell’art. 117 co. VII lett. a D.lgs. n. 385/1993, azzerando il saldo iniziale e applicando la capitalizzazione semplice degli interessi debitori, così giungendo a quantificare il saldo a credito della correntista alla data del 28/04/2014 – in € 1.926,20, previo addebito di un’esposizione debitoria di € 6.536,82. Deduceva, inoltre, che aveva invano chiesto alla banca l’intera sequenza delle movimentazioni dall’inizio del rapporto e la rettifica del conto.
Si costituiva la banca, contestando la domanda e proponendo una serie di eccezioni nel rito e nel merito e domandando, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di € 6.062,01, quale saldo debitore presente nel c/c alla data del 18/02/2015.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile, veniva decisa con sentenza n. 670/2023, pubblicata in data 02/05/2023, con la quale il Tribunale di Brindisi così decideva:
«1) Accoglie integralmente la domanda attorea, perché fondata in fatto e in diritto e, per l’effetto, accerta e dichiara, nei limiti su espressi, l’illegittimità del modus operandi seguito dall’Istituto di credito nella gestione del rapporto bancario;
Ridetermina il saldo creditore del conto corrente dedotto in lite positivo e a favore del correntista e condanna, per l’effetto, la convenuta alla immediata restituzione in favore di Parte attrice dell’importo di € 8.368,55, oltre ad interessi legali dalla data della domanda fino al dì dell’effettivo soddisfo;
Accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla Parte attrice alla per il rapporto dedotto nel presente giudizio, respingendo altresì la dispiegata domanda riconvenzionale
Condanna, per l’effetto, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della Parte attrice, che liquida in € 7.000 per onorari e ad euro 500 per spese, oltre contributo forfetario e oneri fiscali come per legge, con distrazione in favore del Procuratore antistatario, AVV_NOTAIO;
Pone definitivamente a carico della Parte soccombente le spese di CTU».
Il Tribunale fondava la decisione sulle risultanze della CTU contabile, ritenuta dirimente per la ricostruzione dei rapporti dare e avere per il periodo 2004-2014. Il CTU, rilevata l’assenza in atti del contratto scritto di conto corrente, prendeva atto della circostanza che la parte attrice lo aveva formalmente richiesto – senza esito positivo – all’Istituto di credito convenuto. Il primo giudice rigettava in particolare tutte le richieste ed eccezioni sollevate da sulla base di specifica motivazione e sottolineava che nel giudizio era stata disposta la rideterminazione del dare-avere partendo dal saldo zero, in ossequio al principio dell’onere probatorio, incombente su chi agisce in giudizio, temperato dal principio della vicinanza della prova.
Avverso la sentenza, notificata in data 04/05/2023, ha proposto appello la con atto di citazione del 03/06/2023, chiedendone la riforma con otto motivi di appello, di seguito esaminati.
Si è costituita la società convenuta, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per mancata allegazione dei files attestanti la notifica e contestando, in subordine, i motivi di gravame nel merito.
All’udienza di discussione ex art. 352 cod. proc. civ. del 3 dicembre 2025, tenuta a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti con note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dall’appellata con la comparsa di costituzione, in quanto la prova della notifica dell’appello risulta dalle ricevute di accettazione e consegna via Pec, allegate in formato pdf dall’appellante con l’appello medesimo all’atto della costituzione e non contestate.
La Corte rileva che l’appello proposto dalla banca convenuta, soccombente nel giudizio di primo grado, è stato notificato alla società e, per essa, al difensore della società
attrice, che si è poi costituito in virtù di procura alle liti conferita in primo grado anche per l’appello (come risulta documentato dalla procura a margine dell’originale dell’atto di citazione di primo grado, presente nel fascicolo cartaceo della società attrice), nonostante la cancellazione della società dal registro delle Imprese intervenuta nel corso del processo, ed esattamente in data 01/03/2022, come da visura allegata dalla banca con la comparsa conclusionale di primo grado. Ed invero, non risulta essere stato mai dichiarato dal legale della società tale evento nei modi di cui all’art. 300 cod. proc. civ..
Occorre quindi chiedersi quali le conseguenze in punto di ammissibilità del gravame.
Si premette che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente e la conseguente perdita della capacità giuridica di stare in giudizio, configurando un evento interruttivo del processo ai sensi dell’art. 299 cod. proc. civ. co. I. Tale effetto, tuttavia, incontra un limite temporale e funzionale nel principio dell’ultrattività del mandato professionale, pacificamente riconosciuto dalla Giurisprudenza di legittimità sin dalle pronunce a SSUU e poi più volte riaffermato.
In particolare, in virtu’ di tale principio, il difensore conserva la legittimazione processuale e la capacità di compiere tutti gli atti difensivi riferiti al medesimo rapporto sostanziale, ivi inclusa la proposizione o la resistenza a impugnazioni nei gradi successivi, finché l’evento interruttivo non risulti ritualmente dichiarato della parte interessata o notificato alla controparte.
Si richiama sul punto la sentenza n. 15295/2014, con la quale la Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: ‘ In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto
comma, cod. proc. civ .’.
Più di recente la Cassazione, sempre a SSUU, con sentenza n. 29812/2024 ha confermato il suddetto principio statuendo che: ‘ in tema di giudizio di legittimità, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente (sia persona fisica, sia persona giuridica) intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina l’inammissibilità dell’atto d’impugnazione, in forza del principio di ultrattività del mandato ‘.
Dette pronunce hanno ribadito quindi la stabilizzazione del contraddittorio intorno al procuratore originariamente designato e l’esigenza di evitare vuoti di tutela nel processo.
In tale prospettiva, quindi, non rileva la mera conoscenza di fatto dell’evento estintivo, rituale interessata dies a quo ancorché allegata in atti (come nella fattispecie), bensì la sua introduzione/dichiarazione nel processo da parte del legale della parte dall’evento interruttivo. Ne consegue che gli atti processuali entro tale mantengono piena validità ed efficacia, ivi compresa la notifica dell’appello.
L’appello è perciò ammissibile.
1.Con il primo motivo , rubricato ‘ nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’intervenuto scioglimento e sulla cancellazione dal registro delle imprese della società attrice, nonché sulle conseguenze della cancellazione – cessazione della materia del contendere ‘, la banca appellante deduce che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza, allegata dalla convenuta con la comparsa conclusionale, che la società, nel corso del giudizio, era stata cancellata dal registro delle imprese, circostanza che chiede di valutare quale rinuncia al credito da parte della società e dei suoi successori, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Il motivo non è fondato.
Effettivamente il Tribunale non ha tenuto conto nella sentenza impugnata dell’allegata circostanza della cancellazione della società dal registro delle Imprese e della richiesta della banca di valutare tale circostanza quale rinuncia al credito azionato.
L’omissione del Tribunale non invalida la sentenza, essendo attribuito al giudice di appello il potere di integrare la motivazione.
Orbene, la tesi dell’appellante, secondo il quale la cancellazione della società attrice dal registro delle imprese nel corso del processo e il mancato inserimento del credito in bilancio (nel presente caso la società è stata cancellata senza procedura di liquidazione)
comportano la rinuncia implicita al credito in questione, pure in precedenza sostenuta da autorevole giurisprudenza, è stata di recente disattesa dalle Sezioni Unite della Cassazione, intervenute proprio per dirimere i contrasti presenti nella giurisprudenza.
In particolare la Cassazione con sentenza n. 19750/2025, resa a SSUU, ha affermato la regola generale della sopravvivenza dei crediti, inclusi quelli liquidi, certi o controversi, come il presente, anche oltre la cancellazione, non operando una automatica presunzione di rinuncia tacita, ponendo il seguente principio di diritto: ‘ L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio – o nei cui confronti quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società – l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito ‘.
Nella fattispecie che ci occupa l’appellante, sul quale grava il relativo onere, non ha provato che la cancellazione della società dal registro delle imprese abbia integrato anche rinuncia espressa al credito per il quale si procede, rinuncia che appare peraltro smentita dalla regolare prosecuzione del presente giudizio, attestante la persistente volontà di esigere il credito.
2.Con il secondo motivo, rubricato ‘ mancato rispetto dei termini a difesa – violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo – nullità della sentenza per il pregiudizio arrecato al diritto di difesa di parte convenuta ‘, l’appellante ritiene nulla la sentenza, perché dalla schermata relativa agli eventi del fascicolo di primo grado risulta che la cancelleria nella stessa data della scadenza delle memorie di replica ex art. 190 cod. proc. civ. aveva rimesso il fascicolo al giudice e le note da essa banca depositate ritualmente entro la data di scadenza del 24/04/2023 erano state accettate dalla cancelleria in data 26 aprile, circostanza dalla quale chiede di desumere che il giudice potrebbe non aver preso visione delle note, con conseguente violazione del diritto di difesa della banca. Il motivo di appello non è fondato.
La remissione del fascicolo al giudice è una annotazione automatica del sistema che serve
solo ad avviare e monitorare la decorrenza dei termini per il deposito della sentenza da parte del giudice, il quale ultimo, al fine di decidere, accede all’intero contenuto del fascicolo telematico, nel quale al 25/05/2023, data della decisione, aveva regolarmente in visione tutti gli atti, in questi incluse le note accettate dalla Cancelleria il 26/04/2023, e ciò in disparte la circostanza che l’appellante non indica quale deduzione difensiva sia presente nelle note finali senza essere stata mai espressa nei precedenti scritti difensivi.
3.Con il terzo motivo, rubricato ‘ Genericità della sentenza, sia per gli evidenti errori, sia per la assoluta carenza della motivazione della decisione di accoglimento in relazione ai motivi di diritto della domanda attorea – nullità ‘, la banca censura la sentenza perché sarebbe priva di motivazione e argomentazioni logico giuridiche idonee ad individuare il necessario autonomo processo deliberativo compiuto ed effettuato dal giudicante al fine di fare proprie le conclusioni del CTU, riportandole e decidendo in esatta conformità.
Il motivo non è fondato.
Alla luce dei noti principi elaborati dalla Cassazione in ordine alla motivazione ‘ per relationem ‘ e in ordine al ruolo della CTU nel contenzioso bancario, non ricorrono nella fattispecie i presupposti della nullità per motivazione apparente, essendo la sentenza di primo grado dotata di un coerente e riconoscibile iter logico giuridico, che supera le eccezioni della banca e spiega le ragioni dell’adesione alle conclusioni del CTU.
Nella fattispecie la sentenza ricostruisce il thema decidendum (azione di accertamento negativo e ripetizione periodo 2004/2014, mancanza di contratto, onere probatorio ex artt. 119 TUB e 210 cod. proc. civ.); affronta le eccezioni della banca esponendo le ragioni del loro rigetto; spiega perché, in assenza di contrattualistica e documentazione integrale, la ricostruzione tecnico contabile operata dal CTU (tasso legale, capitalizzazione semplice, esclusione CMS e spese non pattuite) sia attendibile e sfoci in un saldo creditore per il correntista. Non risulta, quindi, una mera adesione ‘acritica’ alla CTU, ma un utilizzo della consulenza come valutazione tecnica di fatti accertati, inserita in un più ampio iter motivazionale che valorizza anche il quadro normativo (art. 119 TUB, art. 1374 cod. civ., regole sull’onere della prova).
4.Con il quarto motivo, rubricato ‘ onere della prova e difetto di allegazione – art. 119 tub. – Punto D pagina 11 Sentenza ‘, la banca appellante censura la sentenza per violazione dell’art. 2967 cod. civ., in quanto il primo Giudice non avrebbe tenuto conto del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’attrice. Secondo l’appellante, il Giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda in quanto sfornita di prova, non avendo la società
attrice prodotto la sequela integrale degli estratti conto e il negozio di conto corrente.
Il motivo è infondato.
In primis , va rilevato che la società attrice in citazione ha allegato l’assenza di regolamento contrattuale, circostanza dalla quale ha chiesto di far discendere l’illegittima applicazione di interessi ultra legali, spese, capitalizzazione, ecc.. La banca, costituendosi, non ha espressamente contestato l’assenza di un contratto, limitandosi ad eccepire il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’attrice. La mancanza di un regolamento contrattuale può ritenersi quindi provata sia dalla mancanza di un’espressa contestazione di tale circostanza da parte della banca, sia dal successivo comportamento processuale dalla stessa, che non ha ottemperato alla richiesta di produrre la documentazione bancaria formalmente richiesta dalla correntista. Del resto, la circostanza appare verosimile, atteso che il contratto di c/c de quo è stato pacificamente stipulato negli anni ’90 e che l’obbligo di redigere per iscritto i contratti è stato introdotto dalla L. n. 154 del 1992.
Nel caso in esame, infine, l’attrice aveva richiesto la documentazione in data 14/03/2014 ed era già in possesso della documentazione contabile dal 01/01/2004.
Ebbene, se – da un lato – l’art. 119 TUB co. IV limita tale diritto ai soli dieci anni precedenti la richiesta (veds. art. 119 TUB co. IV: ‘ Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione ‘; nonché Cassazione n. 8914/2025: ‘ il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall’art. 119, quarto comma, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti ‘), dall’altro la banca (che ha anche proposto domanda riconvenzionale) era tenuta a produrre tutti gli estratti conto al fine di provare il proprio credito.
La Cassazione ha infatti stabilito con sentenza n. 23852/2020 che: ‘ nei rapporti bancari di
conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultra legali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; in conseguenza, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto ‘.
La sentenza lega l’azzeramento del saldo iniziale alla presenza di “contrapposte domande” tra le parti, onerando entrambe della prova delle rispettive pretese ex art. 2697 cod. civ..
In sostanza, la Cassazione esclude ricalcoli doppi (saldo zero per banca, debitore per correntista), imponendo un accertamento univoco dal saldo azzerato sui documenti disponibili.
È pertanto corretta la decisione del giudice di far proprie le risultanze della CTU nell’applicare interessi legali e capitalizzazione semplice e nell’escludere spese e CMS in assenza di pattuizioni scritte, partendo dal saldo zero del primo estratto conto disponibile.
5.Con il quinto motivo, rubricato ‘ riconoscimento di debito del 21.03.2014 -contraddittorietà – Punto C della Sentenza ‘, la banca appellante deduce una non corretta valutazione della circostanza che: ‘ la società attrice ed il suo fideiussore costituito, sig.
, in data 21.03.2014, hanno sottoscritto un atto di riconoscimento del debito nei confronti della pari ad € 7.000,00, nascente dallo scoperto del conto corrente n. 712.00040600 ‘.
Il motivo è infondato.
La banca sostanzialmente reitera le deduzioni formulate in primo grado, senza addurre alcun motivo idoneo ad incidere sulla motivazione sul punto espressa dal Tribunale, che ha così motivato: ‘ La ricognizione di debito non è un atto costitutivo di un altro rapporto debitorio, è una semplice astrazione processuale della causa debendi; ma dipende sempre dal rapporto giuridico sottostante e non può costituire un’autonoma fonte di obbligazione. Il presunto creditore (ossia la convenuta) non ha deciso di agire in giudizio per ottenere il pagamento e, quindi, non è sufficiente nel caso di specie dedurre
l’inadempimento del debitore e richiedere la condanna all’adempimento, allegando e provando l’esistenza del riconoscimento del debito Al contrario, è stato il (presunto) debitore a chiedere l’accertamento negativo del credito/debito, subordinando l’accoglimento della propria domanda all’accertamento della reale sussistenza del rapporto sottostante : sussistenza che è stata sconfessata dall’espletata CTU tecnicocontabile, che ha acclarato invece l’esistenza di un credito in capo al correntista ed odierna Parte attrice. La Convenuta dovrebbe avere chiaro lo scenario: se la Parte attrice ha in qualche modo riconosciuto il debito, è altrettanto legittimata ad agire in giudizio qualora la decisione di riconoscere il debito sia lesiva dei propri interessi o qualora come nel caso di specie – si configurino profili di illiceità nel comportamento della stessa’.
La censura è in ogni caso contraria all’orientamento di recente riaffermato dalla Suprema Corte, cui questa Corte ritiene di aderire: ‘Questa Corte, infatti, ha già chiarito che in tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente (Cassazione sentenza n. 13666 del 21 maggio 2025; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2855 del 31/01/2022; Cass. Sez. 1, sentenza n. 19792 del 19/09/2014)’.
6.Con il sesto motivo, rubricato: ‘ irripetibilità degli interessi – illegittimità del diritto ad ottenere la ripetizione delle somme e dei pagamenti di natura solutoria – prescrizione in relazione alla Cass S.U. 24418/1010. – punto d) pag. 10 e punto e) pag. 12 della sentenza’, l’appellante si duole del rigetto dell’eccezione di prescrizione in relazione ai pagamenti solutori, sostenendo che: ‘ la sentenza deve essere riformata, avendo la Banca ritualmente proposto l’eccezione di prescrizione e non avendo invece controparte dimostrato l’esistenza e l’andamento negli anni dell’affidamento, conseguentemente le rimesse ultradecennali dovranno essere considerate irrimediabilmente prescritte ‘.
Anche questo motivo è infondato.
Infatti, se è pur vero che la Cassazione con sentenza n. 15895/2019, resa a SSUU, ha stabilito che: ‘ in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con
l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte ‘, nella fattispecie in esame il CTU (le cui valutazioni sono state recepite dal giudice) ha effettuato i vari ricalcoli detraendo sempre le rimesse solutorie prescritte per il decorso del termine decennale dalle singole operazioni, come richiesto dal Tribunale (in linea con i principi espressi dalla Cass. a SSUU n. 24418/2010), per un totale di €. 112,23.
7.Con il settimo motivo la banca censura la sentenza per non essersi avveduta che la domanda di ripetizione non era ammissibile, in quanto l’attrice non aveva chiesto l’accertamento della nullità del contratto, ribadendo l’eccezione di inammissibilità della CTU.
Il motivo non è fondato: l’attrice ha proposto una domanda di accertamento negativo, allegando l’illegittima applicazione di interessi ecc., proprio in considerazione dell’assenza di contratto scritto.
Rileva infine la Corte che la banca in primo grado (veds. comparsa di costituzione, pag. 5) aveva eccepito, tra le innumerevoli altre eccezioni, anche l’inammissibilità della domanda di condanna per essere all’epoca il conto corrente ancora aperto. Tale eccezione non risulta tuttavia riproposta nel presente giudizio, né vi è alcun motivo di appello sul punto, per cui è preclusa a questa Corte ogni valutazione in ordine alla presenza di una statuizione di condanna a restituzione somme.
8.Con l’ ottavo motivo l’appellante si duole della quantificazione delle spese processuali in € 7.000,00, ritenendola eccessiva.
Il motivo non è fondato, atteso il valore della controversia (€ 8.368,55, data dalla differenza tra il saldo a debito dell’ultimo estratto conto, pari a – € 6.536,82, e il saldo a credito registrato all’esito del ricalcolo del rapporto, pari ad € 1.831,73), e l’elevato numero di questioni esaminate.
Il Tribunale è in particolare andato oltre i valori medi del D.M. 55/2014, contenendosi tuttavia entro i valori massimi, che ammontano ad € 7.617,00.
Tale liquidazione è ampiamente giustificata dalle plurime eccezioni proposte dalla banca, che parte attrice ha dovuto esaminare, nonché dall’attività istruttoria espletata.
Ne deriva il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante al pagamento del 50% delle spese. Il restante 50% va compensato per avere la Cassazione deciso solo nel 2025, con sentenza resa a Sezioni Unite, l’orientamento da seguire in presenza di cancellazione di società dal registro delle imprese senza l’inserimento in bilancio del preteso credito,
trattandosi di questione rilevante al fine di decidere e idonea a definire la controversia. Occorre inoltre tener conto della disponibilità manifestata dalla banca nell’accettare la proposta conciliativa ex art. 185 bis cod. proc. civ. formulata dal Tribunale di Brindisi, rimasta invece senza riscontro da parte della
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al 30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, co. 17, della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all’art. 13 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l’appello;
condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’appellata, del 50% delle spese di questo grado, che liquida nell’intero in complessivi € 3.966,00, oltre IVA, CAP e RF al 15%, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi anticipatario; dichiara compensato tra le parti il restante 50%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, co. I-quater, del DPR n. 115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello.
Lecce, 7 gennaio 2026
Il Giudice COGNOME
la Presidente dott.ssa NOME COGNOME
dott.ssa COGNOME