Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5433 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12417/2020 R.G. proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), INDIRIZZO in Ancona
-controricorrenti- nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ANCONA n. 60/2020 depositata il 23/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona con sentenza del 25 febbraio 2014, n. 343 condannò la banca al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 189.271,81, oltre accessori, quale restituzione delle somme indebitamente corrisposte in relazione al contratto di conto corrente concluso tra le parti.
Con sentenza del 23 gennaio 2020, n. 60, la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello.
Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che l’eccezione di prescrizione sia stata correttamente respinta dal primo giudice, per due ragioni: sia perché tardiva, essendo stata sollevata dalla banca la questione della decorrenza della prescrizione dalle rimesse solutorie soltanto nella comparsa conclusionale, in quanto in precedenza l’eccezione era stata fondata su altri profili, poi abbandonati; sia perché la società attrice RAGIONE_SOCIALE, nel proprio atto di citazione, aveva dedotto l’esistenza di affidamenti in conto corrente e la banca non aveva contestato la circostanza, né tempestivamente dedotto e provato la natura solutoria delle rimesse, come era suo onere.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la banca soccombente, sulla base di tre motivi, notificato a NOME COGNOME e NOME COGNOME, ex soci della RAGIONE_SOCIALE, depositando anche la memoria.
Si sono difesi con controricorso gli intimati, che hanno depositato anche la memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -I motivi del ricorso sono così riassunti:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2193, 2312, 2224 e 2495 c.c., con nullità della sentenza, per essersi la RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro delle imprese dopo la notificazione dell’atto di appello da parte della banca ed essersi ciononostante il difensore di quella costituito in appello in data 18 gennaio 2016, con una procura della società, quando questa si era estinta sin dal 4 dicembre 2014, così da determinare anche la rinuncia ad ogni sua pretesa di restituzione dell’indebito;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156, 298, 299, 303, 304, 310 e 338 c.p.c., con nullità della sentenza, per non avere la corte territoriale dichiarato l’interruzione del processo, sebbene la società fosse già estinta dopo la notifica dell’atto di appello e prima del termine per la costituzione, con conseguente difetto di valida procura al difensore e mancata valida costituzione della società nel giudizio di appello;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2946 c.c., 117 t.u.b., per avere la corte territoriale ritenuto la banca onerata della prova delle rimesse solutorie, in contrasto col principio affermato dalle S.U. con la sentenza n. 15895/2019, e per avere ritenuto che il fido potesse essere provato anche come fondato su comportamento concludente e non sullo iscritto; mentre il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. può essere applicato solo se la controparte abbia compiuto una puntuale allegazione dei fatti in merito ai quali l’altra sia chiamata a prendere posizione, elemento insussistente nella specie, atteso che l’attrice nell’atto di citazione solo genericamente dedusse la sussistenza di un’apertura di credito
a tempo indeterminato, senza indicarne decorrenza o entità o tempo, oltretutto in conclusionale negando, al contrario, proprio l’esistenza di qualsiasi affidamento.
-I primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono inammissibili.
2.1. -Risulta che la RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva agito in primo grado contro la banca ed ottenuto dal tribunale la condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di indebito, prima della costituzione in appello si cancellò dal registro delle imprese; e che, ciononostante, nel giudizio di appello il difensore si costituì per essa in proprio, né fu mai rilevato alcun mutamento della titolarità del rapporto controverso dal giudice di appello, che infatti ha pronunciato sentenza nei confronti della società medesima.
La cancellazione dal registro delle imprese della società personale prima della sua costituzione in giudizio avrebbe dovuto comportare l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 299 c.p.c., secondo cui, in caso di morte o perdita della capacità prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione.
Tuttavia, si tratta di disposizione preordinata, come tutte quelle che disciplinano l’interruzione del processo, alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è pertanto l’unica legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, né essere eccepita dall’altra parte come motivo di nullità
(Cass., sez. I, 19 agosto 2016, n. 17199; Cass., sez. III, 13 novembre 2009, n. 24025).
Deve, invero, osservarsi al riguardo che -secondo il costante insegnamento di questa Corte -l’irregolare prosecuzione del giudizio, per l’inosservanza delle norme sull’interruzione del processo, essendo tali norme rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l’evento interruttivo, può essere fatta valere soltanto dalla parte che da quell’evento può essere pregiudicata, e non dalle altre parti, le quali, non risentendo alcun pregiudizio da quell’omissione, non la possono dedurre come motivo di nullità del provvedimento giudiziario che, ciononostante, sia stato pronunciato (cfr., e plurimis , Cass. n. 3929/1984; n. 6691/1994; n. 8641/1998; n. 12980/2002; n. 24025/2009; n. 4688/2011; n. 10964/2010; n. 15031/2016; n. 17199/2016; n. 18804/2021; n. 7075/2022).
Il principio è stato enunciato, in particolare, proprio in relazione alla mancata interruzione del giudizio di appello a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della società appellata (Cass., sez. I, 25 novembre 2022, n. 34867).
Nella specie, la costituzione in giudizio in grado di appello avvenne da parte della società, né l’ex socio amministratore spese tale sua qualità per tutto il corso del giudizio, ancor oggi palesandosi gli ex soci contrari ad ogni interruzione. Ne deriva che se, da un lato, la sola parte a ciò interessata non si duole della mancata interruzione, dall’altro la costituzione per un soggetto non più esistente avrebbe comportato solo la declaratoria di contumacia in appello del medesimo, il cui difetto non ha avuto conseguenze ulteriori sulla validità della sentenza.
In definitiva, ciò comporta che l’eventuale motivo di nullità, verificatosi in caso di mancata interruzione conseguente
all’estinzione della società, poteva essere dedotto solo dai soci, quali successori della medesima, ma non dalla banca, non legittimata a sollevare l’eccezione, derivandone l’inammissibilità dei primi due motivi.
2.2. -Inammissibile è anche la pretesa di individuare una rinuncia al credito nella cancellazione dal registro delle imprese operata dalla società, essendo tale profilo dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c. ed in contrasto con i principî consolidati affermati dalla Corte.
Invero, l ‘estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (cfr. Cass., sez. III, 25 novembre 2021, n. 36636; Cass., sez. 3, 18 maggio 2021, n. 13534; Cass., sez. VI-1, 31 dicembre 2020, n. 30075; Cass., sez. III, 14 dicembre 2020, n. 28439; Cass., sez. I, 22 maggio 2020, n. 9464).
Situazioni, queste, del tutto assenti già in punto di deduzione dei loro elementi costitutivi ad opera della banca ricorrente.
3. -Il terzo motivo è inammissibile.
La corte territoriale ha esposto una duplice ratio decidendi circa l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca: affermando, da un lato, che essa era tardiva e, dall’altro lato, che la prova della natura solutoria dei versamenti gravava sulla banca e che il cliente comunque aveva senza contestazione dedotto l’esistenza di un affidamento sul conto corrente.
Soltanto queste ultime affermazioni sono contestate dal motivo, il quale invece trascura del tutto di cogliere e censurare la prima: con la conseguenza che esso è inammissibile, secondo il consolidato principio per il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass., sez. lav., 9 gennaio 2024, n. 843 e Cass., sez. V, 4 gennaio 2024, n. 257; in precedenza, tra le tante, Cass., sez. I, 31 agosto 2020, n. 18119; Cass., sez. III, 18 aprile 2019, n. 10815; Cass., sez. I, 15 marzo 2019, n. 7499; Cass., sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753).
4. -Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, che liquida in € 8.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie sui compensi nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Dà atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio