Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2411 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2411 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 13417/2020 r.g. proposto da:
SOCIETA’ RAGIONE_SOCIALE, con sede in Pontinia (LT), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui elettivamente domicilia presso lo studio della prima in Roma, al INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE con sede in Pontinia (LT), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ; RAGIONE_SOCIALE in persona del nominato curatore speciale.
-intimate – avverso la sentenza, n. cron. 953/2020, della CORTE DI APPELLO di ROMA, pubblicata il giorno 10/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/01/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con atto ritualmente notificato il 14 settembre 2010, la Società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, breviter , Rio Selcella) citò RAGIONE_SOCIALE (per il prosieguo, più semplicemente, RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima in persona di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ.) innanzi al Tribunale di Latina chiedendo accertarsi che RAGIONE_SOCIALE occupava sine titulo gli immobili siti in Pontinia (LT), località INDIRIZZO, acquistati da essa attrice nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, con conseguente condanna della menzionata società al relativo rilascio ed al pagamento dell’indennità di occupazione. A fondamento di tali pretese espose: i ) di aver acquistato i terreni ed i fabbricati rurali oggetto della domanda giusta decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di Lat ina, dell’1 -2 febbraio 2007, emesso nel proc. n. 121/2000 r.g.es., promosso da Banca di Roma contro RAGIONE_SOCIALE, con pignoramento trascritto il 20 aprile 2000; ii ) che tali immobili erano occupati da RAGIONE_SOCIALE in forza di un contratto di locazione stipulato con la debitrice esecutata (RAGIONE_SOCIALE, registrato il 9 novembre 1999, con scadenza 4 novembre 2017, al canone annuo di £ 40.000.906; iii ) che la RAGIONE_SOCIALE, il 28 maggio 2002, con atto per Notar G. Celeste rep. n. 53128, aveva conferito il ramo
d’azienda, comprensivo degli immobili oggetto del pignoramento, alla RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, il 9 dicembre 2002, era stata cancellata dal Registro delle Imprese con conseguente estinzione a decorrere dall’1 gennaio 2004; iv ) che il contratto di locazione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE era inopponibile ed inefficace nei confronti di NOME COGNOME perché: iv-a ) il conferimento di ramo di azienda del 2002, a seguito del quale la RAGIONE_SOCIALE era subentrata nella posizione di locatrice, era successivo al pignoramento e, pertanto, ex artt. 2919 e 2913 cod. civ., non aveva effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dell’acquirente; ivb ) lo stesso doveva considerarsi cessato a causa dell’estinzione della società locatrice, RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal Registro delle Imprese; iv-c ) ex art. 2923, comma 3, cod. civ., l’acquirente non era tenuta a rispettare la locazione essendo il prezzo convenuto inferiore di un terzo al giusto prezzo.
1.1. Costituitasi RAGIONE_SOCIALE, che contestò le avverse pretese concludendo per il loro rigetto, l’attrice, nel corso del giudizio, ottenne, in sede di reclamo, il sequestro giudiziario dei beni controversi con affidamento della relativa custodia ad un terzo. Il giudice della cautela motivò tale provvedimento ritenendo che la cancellazione di RAGIONE_SOCIALE dal Registro delle Imprese e la sua conseguente estinzione avessero determinato il venir mero del contratto di locazione, non essendo più esistente la parte locatrice, e che RAGIONE_SOCIALE conseguentemente, avesse perso il diritto di detenere i beni locati perché priva di titolo.
1.2. L’adito Tribunale di Latina, con sentenza non definitiva del 23 luglio 2013, n. 1510, accolse le domande dell’attrice, confermò il sequestro giudiziario, dichiarò RAGIONE_SOCIALE occupante senza titolo e la condannò al rilascio immediato degli immobili locati in favore della prima ed al risarcimento dei danni, ex art. 2043 cod. civ., dal 2 febbraio 2007 fino al rilascio, da liquidarsi in separato giudizio.
Pronunciando sul gravame promosso avverso tale decisione da RAGIONE_SOCIALEche lamentò, in primis , il difetto di integrazione del contraddittorio, posto che RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal Registro delle
Imprese, non avrebbe potuto essere convenuta in giudizio, successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003, in persona di un curatore speciale nominato ex art. 78 cod. proc. civ., essendone successori ex lege i soci, e censurando, altresì, la statuizione del primo giudice in base alla quale « l’estinzione della società locatrice ha determinato il venir meno di una delle due parti del contratto di locazione e la cessazione di detto contratto in soggettività della parte locatrice » -l’adita Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 gennaio/10 febbraio 2020, n. 953, resa nel contraddittorio con Società RAGIONE_SOCIALE e nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (in persona del curatore speciale), così, tra l’altro, dispose: « In accoglimento dell’appello , dichiara la nullità della sentenza gravata per difetto di contraddittorio e rimette gli atti al giudice di primo grado ex art. 354, 1° comma, c.p.c. ».
2.1. In particolare, quella corte affermò, innanzitutto, che: i ) ‹‹ In ipotesi di cancellazione dal registro delle imprese di una società, ancorché avvenuta in data anteriore all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 2495 c.c., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l’estinzione della società si determina dal 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della nuova disposizione) poiché la norma, pur non incidendo sui presupposti della cancellazione in precedenza effettuata, ne regola gli effetti e comporta l’operare dell’effetto estintivo da tale data. Conseguentemente, nella fattispecie in esame, erroneamente è stato nominato un curatore speciale in rappresentanza della società cancellata dal registro delle imprese, essendosi a que lla data prodotto l’effetto estintivo derivante dal riformulato art. 2495, 2° comma, c.c., ed essendo venuta meno la capacità giuridica e processuale del soggetto estinto, con conseguente impossibilità di conferite ad un terzo il potere di rappresentarlo in giudizio ››; ii ) « Il difetto di capacità processuale ex art. 75, 3° comma, c.p.c. è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità è comporta l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al primo giudice e fissazione di un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio ». Successivamente, richiamati i principi sanciti da Cass., SU, n. 6070 del 2013, osservò che « Nella fattispecie in esame -in cui viene in
considerazione il rapporto giuridico derivante dal contratto di locazione stipulato dalla società estinta, attesa, da un lato, l’incontestata opponibilità del contratto di locazione all’aggiudicataria e, d’altro lato, l’incontroversa inopponibilità alla stessa degli atti di disposizione del bene staggito ex artt. 2913 e 2919 c.c., ivi compreso l’effetto traslativo derivante dal conferimento di ramo di azienda -il primo giudice, in relazione alla posizione giuridica del locatore ha erroneamente omesso di considerare gli obblighi riconducibili a detta posizione , in primis quello di garantite il godimento dell’immobile locato al conduttore. Rispetto a tali obblighi, sulla base dell’interpretazione dianzi richiamata, deve ritenersi che la legittimazione processuale passiva si sia trasferita automaticamente, ex art. 110 c.p.c., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai soci, in situazione di litisconsorzio necessario. . Va pertanto disposto, ex art. 354 c.p.c., il rinvio al primo giudice con ordine di corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci de RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE affidandosi a due motivi, ciascuno articolato in plurimi profili, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, RAGIONE_SOCIALE, mentre sono rimaste solo intimate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (in persona del nominato curatore speciale).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . I formulati motivi di ricorso, ciascuno, come si è detto, articolato in plurimi profili, denunciano, rispettivamente:
« Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi e norme che impongono la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione agli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. ed ai principi e norme che disciplinano il contraddittorio e il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, nonché in relazione all’art. 2495, II comma, cod. civ.: art. 360, comma 1, n. 4., cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi e norme che impongono la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione agli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. ed ai principi e norme che disciplinano il contraddittorio e il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, nonché in relazione all’art. 2495, II comma, cod. civ.: art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio e il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, in relazione all’art. 2495 cod. civ. ed ai principi e norme che disciplinano la cancellazione della società dal registro delle imprese, cui consegue l’estinzione della società e la conseguente estinzione e/o scioglimento di qualsivoglia rapporto contrattuale ed escludono qualsivoglia fenomeno successorio dei soci della società nel suddetto rapporto contrattuale: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio e il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, in relazione all’art. 2495 cod. civ. ed ai principi e norme che disciplinano la cancellazione della società dal registro delle imprese, cui consegue l’estinzione della società e la conseguente estinzione e/o scioglimento di qualsivoglia rapporto contrattuale ed escludono qualsivoglia fenomeno successorio dei soci della società nel suddetto rapporto contrattuale: art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio, il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, in relazione agli artt. 2913 e 2919 c.c. e dei principi e norme che di sciplinano l’inefficacia ed inopponibilità relativa dell’atto rispetto al terzo, creditore procedente e/o acquirente, in relazione all’art. 1372 c.c., nonché del principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e in relazione all’art. 2495 cod. civ., secondo cui deve escludersi qualsivoglia fenomeno successorio dei soci alla società estinta, con riguardo alla titolarità del bene facente capo alla società estinta, allorquando
essa società, prima della cancellazione, abbia espressamente disposto del bene trasferendolo e dismettendolo: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 110 c.p.c. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio, il litisconsorzio necessario e la successione nel processo, in relazione agli artt. 2913 e 2919 c.c. e dei principi e norme che d isciplinano l’inefficacia ed inopponibilità relativa dell’atto rispetto al terzo, creditore procedente e/o acquirente, in relazione all’art. 1372 c.c., nonché del principio secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e in relazione all’art. 249 5 cod. civ., secondo cui deve escludersi qualsivoglia fenomeno successorio dei soci alla società estinta, con riguardo alla titolarità del bene facente capo alla società estinta, allorquando essa società, prima della cancellazione, abbia espressamente disposto del bene trasferendolo e dismettendolo: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la corte di appello considerato che, nella specie, era in discussione l’esistenza, permanenza e opponibilità ( rectius , l’inesistenza, insussistenza e inopponibilità) del rapporto contrattuale e non l’adempimento di obblighi facenti capo al la società estinta, con conseguente esclusione di qualsivoglia “fenomeno successorio’ ( rectius responsabilità) in capo ai soci ed esclusione del litisconsorzio necessario nei confronti degli stessi: art. 360, comma 1, n 5, cod. proc. civ.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la corte di appello considerato che, nella specie, l’atto di conferimento del ramo di azienda costituiva atto di disposizione con cui la società, prima della cancellazione, aveva disposto, dismettendolo, sia del ramo di azienda che del correlativo rapporto di locazione, in favore di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente esclusione, in ogni caso, di qualsivoglia successione dei soci nel rapporto di che trattasi: art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. »;
II) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell’art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che
disciplinano la successione nel processo, in relazione all’art. 2495 cod. civ. e dei principi e norme che disciplinano l’estinzione della società e dei rapporti ad essa facenti capo, nonché la responsabilità dei soci per l’adempimento dei soli debiti della società estinta ex art. 2495, II comma, cod. civ. e la contitolarità in capo ai soci dei beni che non sono stati rinunciati dalla società e da essa dismessi, nonché in relazione agli artt. 2919 e 2913 cod. civ. e 1372 cod. civ., e dei principi e norme che disciplinano l’inefficacia e l’inopponibilità del contratto verso i terzi e la vincolatività del contratto tra le parti: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell’art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione all’art. 2495 cod. civ. e dei principi e norme che disciplinano l’estinzione della società e dei rapporti ad essa facenti capo, nonché la responsabilità dei soci per l’adempimento dei soli debiti della società estinta ex art. 2495, II comma, cod. civ. e la contitolarità in capo ai soci dei beni che non sono stati rinunciati dalla società e da essa dismessi; nonché in relazione agli artt. 2919 e 2913 cod. civ. e 1372 cod. civ., e dei principi e norme che disciplinano l’inefficacia e l’inopponibilità del contratto verso i terzi e la vincolatività del contratto tra le parti: art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell’art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione alla domanda diretta a far valere l’opponibilità ed efficacia del contratto verso terzi, rispetto al quale il contratto inter alios è un fatto, per il cui accertamento non è necessaria la partecipazione dell’originario soggetto, cancellato ed estinto ex art. 2495 cod. civ., nonché dei principi e norme che disciplinano l’estinzione della società e che escludono l’equiparazione dell’istituto dell’estinzione alla ‘morte’ del soggetto ed escludono la necessaria successione in capo ad altri soggetti: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell’art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione alla domanda diretta a far valere l’opponibilità ed efficacia del contratto verso terzi, rispetto al quale il contratto inter alios è un fatto, per il cui accertamento non è necessaria la partecipazione dell’originario soggetto, cancellato ed estinto ex art. 2495 cod. civ., nonché dei principi e norme che disciplinano l’estinzione della società e che escludono l’equiparazione dell’istituto dell’estinzione alla ‘morte’ del soggetto ed escludono la necessaria successione in capo ad altri soggetti: art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell’art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione all’art. 2495 cod. civ., e dei principi e norme che disciplinano l’estinzione della società e che escludono l’equiparazione dell’istituto dell’estinzione alla ‘morte’ del soggetto ed escludono la necessaria successione in capo ad altri soggetti nonché in relazione all’art. 78 c.p.c. e ai principi e norme che disciplinano la rappresentanza organica dell’ente collettivo che si diversifica dalla rappresentanza negoziale ex art. 1704 e segg. cod. civ.: art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano il contraddittorio ed il litisconsorzio necessario nonché dell’art. 110 cod. proc. civ. e dei principi e norme che disciplinano la successione nel processo, in relazione all’art. 2495 cod. civ., e dei principi e norme che disciplinano l’estinzione della società e che escludono l’equiparazione dell’istituto dell’estinzione alla ‘morte’ del soggetto ed escludono la necessaria successione in capo ad altri soggetti nonché in relazione all’art. 78 c.p.c. e ai principi e norme che disciplinano la rappresentanza organica dell’ente collettivo che si diversifica dalla
rappresentanza negoziale ex art. 1704 e segg. cod. civ.: art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ».
1.1. Tali doglianze lamentano, sostanzialmente e complessivamente, che: i ) la locazione originaria intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il cui contratto, registrato il 9 novembre 1999, aveva come scadenza la data del 4 novembre 2017, doveva considerarsi cessata a seguito del conferimento del proprio ramo di azienda (comprensivo dei beni locati) effettuato dalla prima in favore di RAGIONE_SOCIALE con atto per Notar G. Celeste del 28 maggio 2002, rep. n. 53128; ii ) tale conferimento, sebbene inopponibile alla odierna ricorrente (divenuta proprietaria dei beni suddetti giusta decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di Latina dell’1 -2 febbraio 2007, emesso nel proc. n. 121/2000 r.g.e., promosso da Banca di Roma s.p.a. contro RAGIONE_SOCIALE con pignoramento trascritto sui medesimi beni il 20 aprile 2000) ex artt. 2913 e 2923, comma 3, cod. civ., doveva considerarsi comunque valido ed efficace fra le parti; iii ) in ogni caso, la locazione doveva considerarsi cessata per l’estinzi one della società locatrice; iv ) non era configurabile successione dei soci in relazione al rapporto contrattuale, poiché essi sono solo responsabili nei confronti dei creditori sociali; v ) la sussistenza di un vizio di ultrapetizione, perché oggetto del giudizio non era l’accertamento degli obblighi della società locatrice nell’ambito della locazione ma la non opponibilità di quest’ultima alla Società RAGIONE_SOCIALE Semplice.
Esse, scrutinabili congiuntamente in ragione della evidente connessione che le caratterizza, si rivelano complessivamente infondate alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso, sebbene dovendosi procedere ad una parziale integrazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
2.1. Quanto agli effetti della disposta cancellazione dal Registro delle Imprese di RAGIONE_SOCIALE in data 9 dicembre 2002, giova ricordare che, anteriormente alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 , l’art. 2456 c od. civ. stabiliva che, dopo l’approvazione
del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori dovevano chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (comma 1) e che « dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi » (comma 2).
2.2.1. Vigente questa disciplina, l’orientamento consolidato della giurisprudenza, ispirato dall’esigenza di tutelare i creditori da possibili liquidazioni fraudolente, era nel senso che l’adempimento meramente formale della cancellazione non fosse sufficiente a determinare l’estinzione della società, essendo necessaria a questo effetto anche la completa definizione dei rapporti giuridici pendenti. Al contrario, la dottrina maggioritaria riteneva che la cancellazione avesse effetto costitutivo dell’estinzio ne della persona giuridica.
2.2.2. Con la già citata riforma del diritto societario, l’art. 2495 c od. civ. ha preso il posto del previgente art. 2456 cod. civ. ed il suo secondo comma (poi divenuto terzo per effetto di quanto ivi inserito dall’art. 40, comma 12 -ter , lett. b] , n. 2, del d.l. n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020) è stato integrato con l’ incipit « Ferma restando l’estinzione della società ».
2.2.3. Nella giurisprudenza successiva alla novella, dopo alcune decisioni che ancora facevano applicazione del precedente indirizzo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il contrario principio del carattere estintivo della cancellazione, dapprima, nel 2006, in una pronuncia di carattere meramente processuale sul punto ( cfr . Cass. n. 18618 del 2006) e, successivamente, in numerose altre sentenze, tra le quali spicca la triade resa, nel corso del 2010, a Sezioni Unite (Cass., SU, 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062). In particolare, con queste ultime decisioni la Corte – affermando la natura innovativa, e non interpretativa delle modifiche apportate dal legislatore della riforma al testo dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. rispetto alla formulazione del precedente art. 2456 c.c. -ha stabilito i seguenti principi: a ) la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese
comporta l’estinzione della società contestualmente alla pubblicità di tale evento nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore; b ) per ragioni di ordine sistematico (desunte dal disposto dell’art. 10 della legge fallimentare), la stessa regola, in chiave di presunzione relativa di estinzione, è applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal Registro, quantunque tali società non siano state direttamente interessate dalla nuova disposizione dell’art. 2495 c od. civ. e sia rimasto per esse in vigore l’invariato disposto dell’art. 2312 c od. civ. (integrato per le società in accomandita semplice, dall’art. 2324 c od. civ.).
2.3. In seguito, molteplici decisioni hanno ribadito questo nuovo indirizzo, fino a giungere agli arresti del 2013 (Cass., SU, nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013), in cui le Sezioni Unite di questa Corte, rifacendosi ai precedenti del 2010 e partendo dal dato, ormai acquisito, che la cancellazione ha effetto estintivo, hanno inteso « far chiarezza su una serie di ulteriori ricadute derivanti dalla suaccennata riforma del diritto societario ».
2.3.1. Più nello specifico, quelle pronunce hanno ritenuto di mettere meglio a fuoco le conseguenze che ne possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal Registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase di liquidazione o perché li si è trascurati (« residui non liquidati ») o perché solo in seguito se ne è scoperta l’esistenza (« sopravvenienze »). Le Sezioni Unite hanno rimarcato, tra l’altro, che l’estinzione della società, conseguente alla volontaria cancellazione dal Registro delle imprese, non può comportare anche l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, perché in tal modo si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, facendo venir meno le garanzie prestate da terzi. Di conseguenza, secondo tali decisioni, la responsabilità dei soci, prevista dall’art. 2495 cod. civ., implica un meccanismo di tipo successorio, che ha lo scopo di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale sottratto al controllo del creditore, espropriarlo
del proprio diritto. Pertanto, all’esito di un articolato percorso motivazionale (cui qui può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), è stato enunciato il seguente principio di diritto: « Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato ».
2.3.2. Sotto il profilo processuale, poi, le Sezioni Unite sono partite dal presupposto che la cancellazione volontaria dal Registro delle imprese di una società, determinandone l’estinzione, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Ove, poi, l’estinzione si verifichi nel corso del processo, troveranno applicazione gli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., in tema di interruzione del processo, così da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte. Ciò rappresenta la diretta conseguenza dell’inquadramento dell’estinzione come fenomeno successorio e costituisce un approfondimento delle conclusioni cui la giurisprudenza precedente era già, in qualche modo, pervenuta, osserva ndo che l’art. 110 cod. proc. civ. fa riferimento non solo alla morte (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma anche a qualsiasi altra causa per la quale la parte venga meno, potendo quindi ricomprendere anche l’ipotesi dell’estinzione dell’ente collettivo.
2.4. La tesi che intravede nella cancellazione della società dal Registro delle imprese un fenomeno successorio tra questa ed i soci ha trovato seguito
anche in una parte della dottrina, che aderendo alla predetta conclusione delle Sezioni Unite, ha ritenuto che, estinta la società, come soggetto strumentale, è naturale che nella titolarità delle situazioni eventualmente residuate all’estinzione subentrino i soci: nelle società di capitali, « al di sotto » del contratto sociale e dell’organizzazione che ne è il frutto, c’è strutturalmente una situazione di comunione fra i soci, che, una volta estinta la società, è inevitabilmente destinata a riemergere; e questa riemersione, con il conseguente subentro dei soci alla società, realizza, in quanto tale, proprio un fenomeno successorio, sia pure sui generis , certamente non assimilabile, data la sua particolare genesi, alla successione mortis causa di cui agli artt. 456 e ss. cod. civ.
2.4.1. Ebbene, pur a fronte di un vivace dibattito dottrinario, la giurisprudenza della Suprema Corte è stata successivamente univoca nell’intravedere, quale effetto dell’estinzione della società derivante dalla cancellazione di essa dal registro delle imprese, un fenomeno successorio a favore dei soci superstiti, numerosi essendo gli arresti che hanno confermato il relativo principio di diritto ( cfr., ex aliis , Cass. nn. 23341 e 11411 del 2024; Cass. n. 30832 del 2023, su cui, peraltro, si tornerà più avanti, resa in fattispecie di estinzione, per cancellazione dal Registro delle Imprese, di una società rivestente la qualità di conduttrice nell’ambito di un rapporto di locazione; Cass. nn. 6598 e 5816 del 2023; Cass. n. 17492 del 2018; Cass. n. 15782 del 2016; Cass. n. 25974 del 2015). E vale la pena di sottolineare che, anche recentemente, le Sezioni Unite hanno stabilito che « si deve infine partire dall’acquisizione fondamentale delle decisioni del 2013 (…), e disattendere ogni ricostruzione sistematica che rifiuti di inquadrare l’estinzione in un fenomeno di tipo successorio » ( cfr . Cass., SU, n. 29812 del 2024). Può concludersi, dunque, con una certa sicurezza, che l’esistenza di un fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese sia un dato sostanzialmente acquisito in giurisprudenza, tanto da configurare un vero e proprio « diritto vivente » (locuzione, quest’ultima, utilizzata, in motivazione, da Cass. n. 15637 del 2019).
2.5. Fermo quanto precede, calando nella vicenda in esame i principi tutti fin qui descritti, rileva il Collegio che, nella specie, era senz’altro configurabile una situazione di litisconsorzio necessario della società debitrice/locatrice (RAGIONE_SOCIALE, non già per l’originaria situazione di diritto sostanziale, ma per effetto della domanda come concretamente proposta da RAGIONE_SOCIALE non solo nei confronti della pretesa occupante degli immobili de quibus (M.I.RAGIONE_SOCIALE, la quale, peraltro, nel chiedere il rigetto della domanda di loro rilascio perché asseritamente occupati senza titolo, ne aveva giustificato la detenzione sulla base del contratto di locazione predetto), ma anche nei confronti della debitrice esecutata (RAGIONE_SOCIALE appunto). Da ciò conseguiva, evidentemente, la necessità del l’accertamento , da svolgersi con efficacia di giudicato, della perdurante esistenza, o meno, del rapporto di locazione suddetto, nei confronti di entrambe le parti che originariamente avevano sottoscritto il corrispondente contratto registrato il 9 novembre 1999. ( cfr . sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 22278 del 2009 e Cass. n. 4993 del 2019, a tenore delle quali, « Qualora un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell’art. 1259 cod. civ., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore o i detti diritti, convenendo in giudizio anziché – come pure gli è consentito – rispettivamente, soltanto il debitore ceduto, il promittente, il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante, il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché, di sua iniziativa, l’attore ha esteso la lite, anche solo in forma di ‘ denuntiatio ‘ , ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all’art. 102 cod. proc. civ., al fine di rendergli opponibile l’accertamento scaturente da essa »).
2.5.1. Alteris verbis , la società originaria locatrice (RAGIONE_SOCIALE si sarebbe dovuta considerare, fin dal primo grado, litisconsorte necessaria stante la proposizione della domanda dell’attrice
(Società RAGIONE_SOCIALE) anche nei suoi confronti (oltre che contro RAGIONE_SOCIALE, la quale, come si è già riferito, aveva giustificato comunque la detenzione degli immobili di cui le era stato chiesto il rilascio sulla base del contratto di locazione): proposizione, quindi, da cui era conseguita la necessità del l’accertamento , con efficacia di giudicato, anche nei confronti di costei, della perdurante esistenza, o meno, del rapporto di locazione suddetto.
2.6. In primo grado, invece, il contraddittorio non poteva considerarsi integro per effetto dell’avvenuta evocazione in giudizio della società originaria locatrice (cancellatasi dal Registro delle imprese nel 2002, con conseguente sua estinzione a decorrere d all’1 gennaio 2004. Cfr. Cass., SU. N. 4060 del 2019) con citazione notificata il 14 settembre 2010 ad un suo curatore speciale nominato ex art. 78 cod. proc. civ.
2.6.1. Infatti, giusta i già descritti principi sanciti da Cass., SU, nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, la domanda dell’attrice doveva essere notificata ai soci della menzionata società, i quali dovevano considerarsi succeduti nella locazione.
2.6.2. Invero, come affatto condivisibilmente osservato da Cass. n. 30823 del 2023 -in una fattispecie relativa alla cancellazione dal Registro della Imprese, e conseguente sua estinzione, di una società conduttrice di un bene locato, ma le cui argomentazioni, ad avviso di questo Collegio, possono agevolmente utilizzarsi, per evidente identità di ratio , anche laddove un tale fenomeno estintivo abbia interessato, come nella odierna vicenda, una società locatrice -l’art. 2495 cod. civ., come interpretato dalle già indicate pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte del 2013, non ha « una portata limitata alle obbligazioni pecuniarie », ma deve « trovare applicazione con riguardo a tutti i rapporti obbligatori aventi natura patrimoniale. Le Sezioni Unite, con la nota sentenza del 2013, nel riferirsi genericamente alle ‘obbligazioni’, tanto attive quanto passive, hanno lasciato intendere che nel fenomeno successorio debba farsi rientrare qualsiasi obbligazione e che la dizione ‘creditori sociali non soddisfatti’, contenuta nel secondo comma dell’art. 2495 cod. civ., non possa che ricomprendere qualsiasi pretesa
derivante da rapporti pendenti già facenti capo alla società, e, quindi, anche quelle che traggono origine da contratti di cui la società era parte, non diversamente da quanto accade a seguito della morte della persona fisica. Ciò porta a ritenere l’applicabilità dell’art. 2495 cod. civ. anche al contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, dal momento che da esso deriva un fascio di obbligazioni, che comprende non solo quella di corrispondere i canoni pattuiti, ma anche quella di restituire l ‘immobile alla cessazione del rapporto ».
2.6.3. Riferendo, allora, tali osservazioni alla posizione della parte locatrice, ove quest’ultima sia una società, le obbligazioni principali su di essa gravanti giusta l’art. 1575 cod. civ. non potranno che trasmettersi ai soci, suoi successori, dal momento in cui la stessa si sia estinta in seguito all’avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese.
2.6.4. Del resto, non vi è chi non veda che, nel caso di decesso di persona fisica, che rivesta la qualità di locatrice nell’ambito di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, contro gli eredi è sicuramente azionabile il diritto, vantato dalla parte conduttrice, dell’osservanza degli obblighi di cui all’art. 1575 cod. civ. , atteso che gli eredi medesimi subentrano nella stessa posizione del de cuius e ne assumono i relativi obblighi. Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui a rivestire la qualità di locatrice sia una società che successivamente viene cancellata dal Registro delle Imprese, le obbligazioni originariamente da essa assunte non possono che essere trasferite ai soci di detta società, nei cui confronti i creditori possono agire, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., qualora esse attengano a rapporti ancora pendenti e non ancora definiti al momento della cancellazione, proprio perché le obbligazioni derivanti dal contratto non ancora adempiute si atteggiano alla stregua di crediti non soddisfatti.
2.6.5. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, seppure con riferimento alla diversa fattispecie dell’obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 cod. civ., assunto da una società promittente alienante successivamente estinta per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese ( cfr. Cass. n. 15762 del 2023), « dall’estinzione della società,
derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non discende l’estinzione degli obblighi di facere ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché diversamente si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori. Invece, all’esito dell’estinzione della società tali debiti insoddisfatti si trasferiscono in capo ai suoi soci. Per l’effetto, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta, ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex art. 2495 c.c. per i debiti pecuniari »; cosicché « i soci della società estinta possono essere convenuti in giudizio (oppure il giudizio già pendente nei confronti della società può continuare verso i soci), qualora la causa abbia ad oggetto obbligazioni della società diverse da quelle riguardanti somme di denaro (vedi, con riferimento alle azioni revocatorie ordinarie, Cass., sez. 3, Ordinanza n. 6598 del 06/03/2023; Sez. 3, n. 5816 del 27/02/2023; Sez. 3, Sentenza n. 21105 del 19/10/2016) ».
2.7. In definitiva, nel caso de quo , incontestata la cancellazione della società originaria locatrice, intervenuta in data 9 dicembre 2002, con sua conseguente estinzione a decorrere dall’1 gennaio 2004 , non può dubitarsi che ad essa fossero succeduti, nelle obbligazioni a suo carico derivanti dal contratto di locazione facente capo alla medesima società ed opponibile alla odierna ricorrente, i suoi soci (i quali, pertanto, avrebbero dovuto partecipare al presente giudizio fin dal primo grado, tenuto conto della concreta proposizione della domanda dell’attrice anche verso la citata locatrice originaria e delle già descritte difese svolte dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE non potendo ritenersi che il rapporto obbligatorio scaturente dal contratto di locazione fosse venuto meno in conseguenza della cancellazione della menzionata società. Da ciò la conseguente, chiara, insussistenza dei presupposti di cui all’art. 78 cod. proc. civ., per la nomina di un curatore speciale di quest’ult ima, che, pertanto, del tutto irritualmente è stato parte (in luogo dei soci predetti) del giudizio.
3. In conclusione, dunque , l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla sola costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso di RAGIONE_SOCIALE e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla sola costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile